Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22852 del 12/08/2021
Cassazione civile sez. I, 12/08/2021, (ud. 28/05/2021, dep. 12/08/2021), n.22852
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9894/2020 proposto da:
M.T., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Farci, giusta
procura speciale in calce al ricorso per cassazione ed elettivamente
domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di
cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,
presso l’avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta ope
legis;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5787/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 25/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/05/2021 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
la corte d’appello di Roma ha respinto il gravame di M.T., (OMISSIS), teso a ottenere la protezione internazionale;
contro la sentenza è ora proposto ricorso per cassazione in unico motivo;
il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il ricorrente deduce in unico contesto la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. da 3 a 17,D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 10 t.u. imm., e l’omesso esame di fatti decisivi, tanto in ordine al diniego di protezione sussidiaria, quanto in ordine alla protezione umanitaria;
al netto dei riferimenti giurisprudenziali in cui il ricorso si compendia, la doglianza assume che non sia corretta la decisione che si sia limitata a fornire indicazioni generiche o approssimative sulla situazione del paese interessato; assume inoltre che in caso di rientro in patria il richiedente si troverebbe in condizione specifica di vulnerabilità personale;
il ricorso, in disparte i promiscui riferimenti a entrambi gli istituti evocati, è inammissibile poiché assolutamente generico;
la corte d’appello ha difatti escluso il fondamento delle domande mediante una valutazione in fatto motivata e come tale insindacabile in questa sede;
l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 28 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021