Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22852 del 09/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22852
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26817/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
N.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 46/29/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del VENETO, depositata il 26/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di N.G., medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, del silenzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto – in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente ed a riforma della decisione di primo grado di rigetto del ricorso – dichiarava il diritto del contribuente al chiesto rimborso, rilevando che, nel caso in esame, non sussistessero i presupposti per la pretesa impositiva, esercitando il contribuente la professione in regime convenzionato ed in forma associativa, utilizzando anche personale dipendente e le relative strutture. Avverso la sentenza 1′ Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso su tre motivi.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva.
Con il primo motivo, si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., laddove la C.T.R. non avrebbe esaminato l’eccezione svolta dall’Ufficio che la richiesta di rimborso comprendeva tutta l’IRAP versata e non, solo, quella relativa all’attività di medico convenzionato.
Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un punto decisivo laddove la C.T.R. aveva omesso di esaminare, le circostanze di fatto poste a fondamento del primo motivo, ovvero che il contribuente aveva, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso introduttivo, chiesto il rimborso dell’intera IRAP versata e non solo quella relativa all’attività di medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale.
Infine, con il terzo motivo, si deduce la violazione di legge laddove il Giudice di appello aveva errato nell’individuare i presupposti impositivi dell’IRAP, non considerando l’attività pacificamente svolta dal professionista nel suo complesso (esercente sia l’attività medica in convenzione che quella libero professionale, titolare di due studi nonchè membro sin dal 2001 di un gruppo di medici associati).
Tale ultimo motivo atre fondato con assorbimento dei primi due.
Sulla res controversa (svolgimento dell’attività medica in regime convenzionato col servizio sanitario nazionale sotto la forma della cd. medicina di gruppo) sono, di recente, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 7291/16) le quali, risolvendo il contrasto giurisprudenziale e ribadendo la precedente giurisprudenza in tema di medico esercente in regime di convenzionamento, hanno statuito il principio così massimato: “in materia di imposta regionale sulle attività produttive, la “medicina di gruppo”, ai sensi del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicchè la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; per quest’ultima, è insufficiente sia la disponibilità di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 502, che l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacchè essa costituisce il “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale”.
La sentenza impugnata, nell’escludere l’esistenza dell’autonoma organizzazione sulla base del solo regime di convenzionamento, si è discostata dal superiore principio.
Conclusivamente, quindi, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata e va disposto il rinvio al Giudice di merito affinchè proceda al riesame adeguandosi al superiore principio e regoli le spese di questo giudizio.
PQM
La Corte, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016