Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22852 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22456/2009 proposto da:

GESTOR SPA (OMISSIS) (incorporante della IMA SpA) in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GREGORIO VII n. 186, presso lo studio dell’avvocato MARIANI Sabrina,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI BENEDETTO

PIETRO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA

COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato RAIMONDO Angela

(dell’Avvocatura Comunale), giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

ESATRI SPA – CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO NAZIONALE DI RISCOSSIONE PER

LA PROVINCIA DI MILANO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 64/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di ROMA del 16.6.08, depositata l’8/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

E1 presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata, dal Consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza 8.7.2008 la commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello del comune di Roma nei confronti della sentenza di primo grado, della locale commissione provinciale, e ha dunque confermato la legittimità di una cartella di pagamento emessa a titolo di imposta sulla pubblicità, oltre sanzioni, interessi e oneri accessori, a carico della società Gestor s.p.a. (incorporante la Immobilgest s.p.a., già Ima s.p.a.).

Con questa sentenza la Gestor s.p.a. ricorre per cassazione con sette motivi, ai quali il comune resiste con controricorso.

I motivi appaiono peraltro del tutto inammissibili per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., essendo stata omessa per ognuno di essi, la formulazione conclusiva del quesito di diritto e/o (essendo a ciascun motivo associato anche un asserito vizio di motivazione) di idoneo e omologo momento di sintesi.

Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di inammissibilità”;

– che il collegio interamente condivide le considerazioni di cui alla relazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore del comune resistente, in Euro 5.000,00, di cui Euro 200,00 per spese vive.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, su relazione del Cons. Dr. Terrusi (est.), il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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