Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22851 del 29/09/2017
Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 11/07/2017, dep.29/09/2017), n. 22851
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11029-2014 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore p.t.
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLFELICE 30, presso lo
studio dell’avvocato ANDREA VINCENZO ACCOTI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PAOLO V. ACCOTI giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ENEL DISTRIBUZIONE SPA, (OMISSIS), in persona del proprio procuratore
Avv. M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO
14, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LAGOTETA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO MAMMOLITI giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 169/2014 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI,
depositata il 07/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/07/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Castrovillari, adito in grado di appello da Condominio (OMISSIS) (sito in (OMISSIS)), con sentenza 7.3.2014 n. 169, confermava la decisione del Giudice di Pace di Trebisacce in data 18.9.2010 con la quale veniva accolta la domanda di risarcimento danni proposta, ai sensi dell’art. 2051 c.c., da Ma.Pa. – proprietario del veicolo danneggiatosi a causa della presenza di una buca non segnalata sulla strada di proprietà condominiale – nei confronti dell’ente di gestione e veniva invece rigettata la domanda di manleva proposta dal Condominio nei confronti di ENEL Distribuzione s.p.a. che aveva eseguito, attraverso una propria appaltatrice, sulla predetta strada lavori di scavo per allacciamenti ad utenze di energia elettrica, avendo ricevuto l’autorizzazione del Condominio dopo essersi assunta l’impegno di evitare pregiudizi a terzi.
Il Giudice di appello rilevava che il nesso di causalità tra i danni materiali al veicolo e le modalità del sinistro risultavano accertate alla stregua delle risultanze istruttorie, mentre il Condominio non aveva fornito prova che la buca presente sulla strada condominiale fosse stata realizzata a seguito dei lavori scavo commissionati da ENEL Distribuzione s.p.a..
La sentenza di appello, notificata, è stata ritualmente impugnata dal Condominio con due motivi.
Ha resistito la società intimata, mentre non ha svolto difese il Ma..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il Condominio ricorrente si duole che il Giudice di appello avrebbe pronunciato extrapetita in violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè avrebbe violato il giudicato interno formatosi per acquiescenza ex art. 329 c.p.c. sul capo della decisione di prime cure che aveva accertato che la buca si era formata a seguito di dilavamento del terriccio di copertura -dovuto a fenomeni atmosferici- dello scavo che era stato eseguito dalla ditta CIEM quale appaltatrice dei lavori commissionati da ENEL Distribuzione s.p.a.
Il motivo è fondato.
Il Giudice di Pace aveva accertato in fatto che i lavori di scavo erano stati eseguiti dalla ditta CIEM su incarico di ENEL Distribuzione s.p.a., decidendo tuttavia per il rigetto della pretesa (ossia della domanda di “manleva proposta dal Condominio”) esercitata nei confronti di ENEL Distribuzione s.p.a. in quanto tale società aveva rivestito la qualità di mera committente, sicchè la domanda avrebbe dovuto essere svolta nei confronti della ditta appaltatrice che operava in autonomia e con propria organizzazione di mezzi, non risultando in contrario “da alcuna allegazione l’ingerenza per lavori da parte della medesima società committente” (cfr. sentenza Giudice di Pace n. 480/2010, motivazione riportata a pag. 7 ed 8 del ricorso).
Indipendentemente dalle incertezze derivanti dalla lacunosa esposizione dei fatti contenute negli atti delle parti (non è chiaro se ENEL Distribuzioni s.p.a. sia stata chiamata in manleva, responsabile nei confronti del Condominio come sembra risultare dal ricorso pag. 2 e 3 – ovvero sia stata chiamata in causa solo perchè indicata all’attore quale unica ed esclusiva responsabile dei danni -come emergerebbe invece dalla sentenza di appello, pag. 2 e dalle conclusioni, alternative, assunte dal Condominio appellante come trascritte nella predetta sentenza a pag. 1-; non risulta neppure chiaro se ENEL abbia specificamente contestato il sinistro, nel suo accadimento fenomenico – come sembra emergere dalla sentenza di appello – in motivazione pag. 5 e 6 -, o invece si sia soltanto limitata a negare la propria responsabilità, indicando quale esclusivo autore del danno la impresa appaltatrice CIEM – come emergerebbe invece dalle premesse in fatto svolte nella medesima sentenza di appello, pag. 2, nonchè dalle conclusioni assunte in grado di appello dalla stessa ENEL che avrebbe chiesto la conferma integrale della decisione del Giudice di Pace senza formulare motivi di appello incidentale condizionato -), osserva il Collegio che il giudicato si forma sull’accertamento dei fatti costitutivi della pretesa e, nella specie, la esecuzione dei lavori di scavo da parte della ditta CIEM e la modalità del sinistro verificatosi a causa della buca determinata dal cattivo ripristino dello scavo integrano accertamenti di fatto, compiuti dal primo Giudice, inerenti agli elementi costitutivi della pretesa fatta valere dal Condominio nei confronti della società chiamata in causa (domanda di manleva) che, avuto riguardo al “tantum devolutum” (nella specie definito dai soli motivi di gravame dell’appello proposto dal Condominio) precludevano al Giudice di appello di riesaminare detta questione tanto più in difetto di specifica eccezione di merito sul punto, riproposta ex art. 346 c.p.c. da ENEL Distribuzione s.p.a..
In conclusione, accertata la violazione del giudicato interno formatosi sull’indicato fatto costitutivo della pretesa in cui è incorso il Tribunale, il ricorso trova accoglimento quanto al primo motivo, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione che provvederà al riesame del merito in ordine ai motivi di gravame dedotti dal Condominio con l’atto di appello, rimanendo assorbito l’esame del secondo motivo di ricorso per cassazione (“Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”) concernente la mancata valutazione da parte del Giudice di appello della “domanda di manleva” proposta dal Condominio, in quanto coincidente con il compito riservato al Giudice del rinvio, chiamato a liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017