Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22851 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20375/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 176/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di POTENZA, emessa il 27/05/2013 e depositata il

11/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, a sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” La CTR di Potenza ha solo parzialmente accolto l’appello di C.A.P. – appello proposto contro la sentenza n. 208/01/2009 della CTP di Potenza che aveva già integralmente respinto il ricorso del contribuente – ed ha così parzialmente accolto (fatta eccezione per i versamenti del 12.7.2004 tardivamente chiesti a rimborso) il ricorso avverso silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso di IRAP versata in relazione a periodi di imposta anni 2004 e 200, ricorso proposto sulla premessa che il contribuente esercita la professione di medico di medicina generale ed è privo del presupposto d’imposta dell’autonoma organizzazione. La predetta CTR – dopo avere evidenziato che il primo giudice non aveva affatto valutato i presupposti su cui deve essere fondato l’accertamento del presupposto di imposta per l’IRAP – ha motivato la decisione evidenziando che il contribuente – per la stessa natura della sua attività, svolta in osservanza di una convenzione nazionale – doveva ritenersi privo del requisito dell’autonoma organizzazione siccome è sottoposto a vincoli che limitano la libertà d’impiego delle proprie risorse e deve garantire il rispetto di standard qualitativi e quantitativi a riguardo delle attrezzature di cui dispone. L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La parte contribuente non si è difesa. Il ricorso… può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c.”.

“Con il primo motivo d’impugnazione l’Agenzia ricorrente prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per omessa pronuncia su un’eccezione proposta con la comparsa in appello e si duole del fatto che la CTR abbia omesso di motivare in merito all’insussistenza di motivi specifici nell’appello, siccome contenente la mera riproposizione degli argomenti già fatti valere nel grado precedente e disattesi dal primo giudice. Il motivo appare manifestamente infondato. Accogliendo l’appello il giudicante ha perciò stesso considerato non solo specifici (perchè integranti idonea contrapposizione agli argomenti sui quali era fondata la sentenza gravata) ma anche fondati i motivi di censura, sicchè non vi è ragione di supporre che egli abbia omesso di rispondere all’eccezione avversaria”.

“Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente Agenzia prospetta la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 (anche in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.), e – sulla premessa che era risultato dalle stesse dichiarazioni dei redditi presentate dalla parte contribuente che quest’ultima aveva sostenuto spese per avvalersi di collaborazione di lavoro dipendente – si duole per avere la CTR escluso l’esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione in relazione ad una fattispecie nella quale si discute – appunto – di un medico convenzionato che si avvalga per lo svolgimento della sua professione di un dipendente. Eludendo questa censura, la CTR aveva in concreto risolto negativamente la questione giuridica concernente l’integrazione del presupposto di imposta nella fattispecie qui in discorso, in considerazione della regula iuris (desumibile dalla pronuncia di Cass. S.U. 12109/2009 ed altre) secondo cui la presentii di personale dipendente è di per sè elemento idoneo a costituire presupposto di imposta”.

“Con il temo motivo (centrato sulla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36) e con il quarto motivo (centrato sulla violazione dell’art. 111 Cost.) la parte ricorrente si duole ancora di omessa motivazione (non avendo il giudicante spiegato in alcun modo come aveva esaminato e risolto la questione degli indici rivelatori del presupposto d’imposta) e di motivazione apparente (avendo il giudicante argomentato con modalità apodittiche ed indistinte). I motivi (da esaminare congiuntamente per la loro stretta coerenza) appaiono infondati e da disattendersi. Da un canto appare manifestamente infondato l’assunto di omessa motivazione e quello di motivazione apparente della pronuncia impugnata, risultando che il giudicante (nel motivare con argomenti pregiudiziali ed assorbenti) ha implicitamente risolto negativamente la censura concernente l’esistenza di lavoro dipendente, ovviamente da considerarsi irrilevante alla luce degli argomenti decisionali, di cui si è dato conto nel riassumerne la motivazione. Quanto al merito della questione prospettata con il secondo motivo, va detto preliminarmente che con recente pronuncia le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’is quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Alla luce di questo autorevole arresto, l’assunto contrario di parte ricorrente, secondo il quale l’esborso sostenuto per dotarsi della collaborazione di un solo dipendente (di genere puramente esecutivo) sarebbe sintomo della sussistenza dell’elemento idoneo ad integrare il presupposto d’imposta, non può trovare qui accoglimento alcuno. E perciò, per quanto non possa convenirsi con le radicali ragioni per le quali il giudice del merito ha respinto il ricorso (ragioni che vanno rilette alla luce del diritto vivente insegnato con la sentenza dinanzi richiamata) non resta che concludere per l’integrale infondatezza dell’impugnazione, con la conseguente possibilità di decidere il ricorso in camera di consiglio per manifesta infondatezza”.

Rilevato che, a seguito della notifica della relazione, non è stata depositata alcuna memoria; che la causa è stata riassegnata ad altro consigliere relatore con decreto prot. n. 130/6/16 del 29 luglio 2016;

Osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta infondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione stessa; che nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità non avendo la parte contribuente, rimasta vittoriosa, svolto alcuna difesa;

Atteso che nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (ex multis Cass. Sez. Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714.)

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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