Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22851 del 03/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22851
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 22341/2009 proposto da:
A.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA FILIPPO CORRIDONI 4, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
MALDARI, rappresentato e difeso dall’avvocato RIJLI Salvatore, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 117/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di CATANZARO – Sezione Staccata di REGGIO CALABRIA del
25.6.08, depositata il 17/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che è stata depositata, dal Consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“1. – Il contribuente ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Calabria, sez. dist. di Reggio Calabria, 117/14/08, che, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato un ricorso in tema di accertamento per Irpef e Ilor relativamente all’anno 1985.
L’intimata amministrazione ha resistito con controricorso.
2. – La sentenza, rilevato che l’originaria impugnazione del contribuente era stata proposta senza esposizione di motivi, essendo stata quella impugnazione dal contribuente medesimo definita come meramente funzionale a interrompere termini e decadenze stante la volontà di avvalersi del condono ex lege n. 431 del 1991, ha evidenziato che l’agenzia delle entrate aveva successivamente comunicato l’inefficacia del condono per omesso versamento dei dovuti importi.
3. – Avverso questa statuizione il ricorrente propone cinque motivi, i quali peraltro si palesano inammissibili per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..
Difatti i motivi nn. 1, 2, 3 e 5, singolarmente considerati, appaiono conclusi da quesiti di diritto privi di adeguati riferimenti alla fattispecie concreta, e si risolvono in tautologiche espressioni ipotetiche della violazione delle invocate disposizioni di legge (art. 112 c.p.c., della L. n. 413 del 1991, artt. 38 e 32). Il motivo n. 4, denunciando vizio di motivazione, non evidenzia, nel momento conclusivo di sintesi (omologo del quesito di diritto), quali sono i documenti versati in atti la cui valutazione sarebbe stata omessa.
Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e definito con pronunzia di inammissibilità”;
– che il collegio interamente condivide le considerazioni di cui alla ripetuta relazione;
– che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, su relazione del Cons. Dr. Terrusi (est.), il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011