Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22850 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 20/10/2020), n.22850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21735-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMPRESA TOMAT SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato CESARE PERSICHELLI, che

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVATORE CAPOMACCHIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 133/2011 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,

depositata il 06/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. DI PAOLA LUIGI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata è stata confermata la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Udine, con la quale era stata accolta l’opposizione proposta dalla ricorrente indicata in epigrafe, volta all’annullamento dell’avviso di accertamento (n. (OMISSIS)) di maggiore imposta IRPEG, IRAP ed IVA, oltre sanzioni, per l’anno 2003;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi;

la società ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate – denunciando violazione e falsa applicazione del Tuir, art. 121 bis, comma 1, lett. b), vigente “ratione temporis” (ora art. 164), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis, comma 1, lett. c), dell’art. 2967 c.c. nonchè dell’art. 54 C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si duole che il giudice del gravame abbia ritenuto, con riguardo alla indebita deduzione di costi e detrazione d’IVA relativa a tre veicoli rientranti formalmente nella categoria degli “autocarri”, che fosse onere dell’Agenzia provare la carenza della strumentalità.

2. Con il secondo motivo – denunciando insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – lamenta che il predetto giudice, in relazione alla questione della indebita deduzione di costi relativi ad un’operazione soggettivamente inesistente derivante dal contratto di leasing stipulato tra la società e la Friulia Lis S.p.A., avente ad oggetto il cingolato “Dozer Komatzu”, abbia motivato la propria decisione nel senso dell’estraneità della Tomat alla “frode carosello”, omettendo di esaminare compiutamente gli eventi ed i risvolti della vicenda così come ricostruiti dall’Ufficio.

Ritenuto che:

3. Il primo motivo è infondato, poichè, a fronte dell’immatricolazione dei tre mezzi come autocarri, integrante presunzione di utilizzo degli stessi in modo conforme alla loro destinazione – e, inevitabilmente, per finalità imprenditoriali -, era onere dell’Agenzia dimostrare la carenza di strumentalità, data da un uso dei veicoli diverso rispetto a quello coerente con l’inquadramento formale; non essendo ipotizzabile, a fronte di un impiego certamente imprenditoriale dei mezzi, una prova, gravante sulla contribuente, volta ad attestare l’esclusività dell’impiego in questione, che si risolverebbe nella non plausibile dimostrazione del mancato utilizzo a fini diversi.

4. Il secondo è fondato, poichè la motivazione offerta sul punto (i.e.: “Il rilievo mosso dall’Agenzia delle Entrate di Tolmezzo riguarda un’unica operazione che vede la Tomat S.p.A. quale acquirente di un singolo bene strumentale prodotto all’estero ed appurato che non vi sono altre operazioni truffaldine in cui detta società sia intervenuta, il collegio ritiene che la Tomat S.p.A. non possa essere considerata dedita a questo genere di operazioni. Detta società è utilizzatrice del bene e non ha svolto alcuna attività quale intermediario per l’acquisto del cingolato in questione tramite la Friulia Lis S.p.A. che è partecipata e controllata dalla Friulia S.p.A., finanziaria regionale del Friuli Venezia Giulia che non ha certamente partecipato ad operazioni truffaldine nè ne ha avuto sentore stante il rigore imposto dal suo ruolo istituzionale. Per le circostanze sopra indicate e considerato anche che l’acquisto tramite leasing è un ordinario mezzo di acquisizione di beni strumentali di costo considerevole, come quello in questione, l’operazione di locazione finanziaria realizzata tra la Friulia Lis S.p.A. e la Tomat S.p.A. risponde ad esigenze reali ed effettive e non è oggettivamente falsa, indipendentemente dalla illiceità dei comportamenti tenuti dai precedenti intermediari”), non dà alcuna contezza dei rilievi dedotti dall’Agenzia delle Entrate in giudizio, attestanti la consapevolezza, in capo alla società, dell’operazione cd. “carosello” (ossia il fatto che la ricerca del macchinario fosse stata effettuata da un soggetto – tale Brancaccia – qualificatosi come procacciatore, ma privo di ufficio per la sua attività, e dal titolare di una società; che il fornitore originario del macchinario era in realtà una società olandese che aveva a sua volta ceduto il bene ad una società tedesca per l’importo di Euro 394.000,00, emettendo una fattura di acconto; che la predetta società tedesca era un operatore comunitario fittizio che a sua volta aveva ceduto il mezzo al suddetto procacciatore, sedicente fornitore, artificiosamente interposto ed autore materiale dell’evasione Iva; che la Tomat aveva emesso un bonifico bancario a favore di quest’ultimo dell’importo del 25% del costo, per permettere a costui di pagare l’acconto alla società tedesca; che il medesimo, alla fine, aveva ceduto il macchinario alla Friulia Lis S.p.A., emettendo la medesima fattura, per l’importo di Euro 354.000,00, oltre Iva, sia nei confronti della Tomat che nei confronti della predetta Friulia Lis; che la Tomat sapeva che il costo indicato dalla società olandese era di Euro 394.000,00, avendo anticipato al procacciatore l’acconto del 25% ed aveva accettato che l’acquisto fatto dalla Friula Lis avesse un prezzo superiore di Euro 30.800,00 computando anche l’Iva; che, infine, il procacciatore, all’esito dell’operazione, aveva restituito l’acconto).

5. Trattasi, in buona sostanza, di motivazione apodittica, incentrata, non significativamente, sull’unicità dell’operazione (ritenuta aprioristicamente innocua, sull’errato, implicito presupposto che l’abitualità del comportamento sia requisito necessario per la consumazione della frode al fisco), nonchè sulla effettiva sussistenza, mai posta in discussione, del contratto di leasing.

6. La sentenza va cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio della causa ad altra Sezione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, affinchè proceda a nuovo esame, oltre a provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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