Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22850 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20374-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. (OMISSIS), in persona del Direttore

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 222/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, emessa il 25/11/2013 e depositata il 27/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La CTR-Puglia ha respinto l’appello del Fisco – gtravame proposto contro la sentenza n. 162/20/2011 della CTP di Bari che aveva già ritenuto integralmente fondato il ricorso della contribuente C.C. – ed ha così accolto il ricorso avverso silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso di IRAP versata in relazione a periodi di imposta anni 2006-2009, ricorso proposto sulla premessa che il contribuente esercita la professione di medico di medicina generale ed è privo del presupposto d’imposta dell’autonoma organizzazione. L’Agenzia delle entrate ha avanzato ricorso per cassazione al quale ha poi rinunciato; la parte contribuente non si è mai difesa.

La rinunzia al ricorso per cassazione, per essere produttivo di effetti processuali, non richiede l’accettazione della controparte (Cass. n. 28675 del 2005), nella specie neppure costituita. Inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, la rinunzia al ricorso per cassazione comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass., sez. un., n. 1923 del 1990; n. 4446 del 1986, ord. n. 23840 del 2008). Per le ragioni che precedono deve essere dichiarata l’estinzione del processo (Cass., sez. 6-L, n. 3971 del 2015) senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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