Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22850 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22280/2009 proposto da:

IGPDECAUX SPA (OMISSIS) (già IGP Impresa Generale di Pubblicità

SpA) in persona del suo amministratore delegato e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8,

presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE Giorgio, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO SALVADORI, giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SAN MARCO SRL (già San Marco SpA e prima ancora Riva Pubblicità

Sri) in qualità di Concessionario del Servizio Gestione Accertamento

e Riscossione Tributi del Comune di Segrate in persona del Direttore

Generale e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo Studio Legale CAIANO-IZZO,

rappresentata e difesa dagli avvocati VAIANO Diego e SALERNO C.

GIUSEPPE, giusta procura ad litem a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI SEGRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 95/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 30.9.08, depositata il 26/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Giorgio Della Valle che fa

presente di aver depositato atto di rinuncia con compensazione delle

spese.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata, dal Consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – La società ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 30/09/2008, che, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato un ricorso avverso un avviso di accertamento emesso dal comune di Segrate per imposta sulla pubblicità e relative sanzioni.

Resiste con controricorso la società concessionaria del servizio di riscossione per il medesimo comune (San Marco s.p.a., già Riva Pubblicità s.r.l.); non anche il comune al quale il ricorso risulta notificato.

2. – La ricorrente articola sei motivi denunzianti violazioni di legge e vizi di motivazione.

2.1. – Il motivo n. 1 è inammissibile, atteso che, ove anche si prescindesse dalla evidente genericità del quesito di diritto, la denunzia di violazione e falsa applicazione dell’art. 7 dello st. del contribuente e della L. n. 241 del 1990, art. 3, è comunque riferita all’avviso di accertamento, e non alla sentenza.

2.2. – I motivi nn. 2, 4, 5 denunzianti violazione e falsa applicazione, rispettivamente, (a) del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7; (b) dell’art. 4 del medesimo D.Lgs. n. 507 del 1993; (c) e dell’art. 29, comma 4, del regolamento del comune di Segrate in materia di imposta sulla pubblicità appaiono inammissibili per inidoneità dei quesiti di diritto.

Nei quali, difatti, risulta omessa la parte essenziale della fattispecie concreta, cui riferire l’alternativa esegesi astrattamente indicata nei quesiti.

2.3. – I motivi nn. 3 e 6, denunziantì pretesi vizi ex art. 360 c.p.c., n. 5 (sub specie, rispettivamente, di omessa e di insufficiente motivazione), appaiono inammissibili in quanto non conclusi dal richiesto momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, diretto a chiaramente evidenziare il fatto controverso e la ragione specifica della sua decisività”;

– che a fronte della riferita relazione parte ricorrente ha fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, per sopravvenuta bonaria definizione della controversia, con compensazione di spese;

– che la rinuncia risulta debitamente notificata e accettata;

– che pertanto devesi dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il su relazione del Cons. Dr. Terrusi (est.), il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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