Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2285 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23401/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO EDILPROGETTI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 178/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 08/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/12/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Fallimento Edilprogetti s.r.l. impugnò la cartella di pagamento Ilor 1995, emessa a seguito della mancata impugnazione del relativo avviso di accertamento. Sostenne fra l’altro che quest’ultimo atto non era stato validamente notificato alla società in bonis. La CTP di Napoli accolse il ricorso. La CTR della Campania respinse l’appello osservando che “a fronte della specifica eccezione avanzata dalla curatela di inesistenza o nullità della notifica dell’avviso di accertamento, prodromico alla cartella in esame, era onere dell’Ufficio dare la prova della esistenza e regolarità di tale notifica. L’Appellante invece si è limitato a produrre copie di alcune relate di notifica e qualche pagina di un p.v.c. della G.d.F. di Torre del Greco senza esibire però l’avviso di accertamento, così impedendo a questa commissione di verificare se le predette relate si riferissero effettivamente a detto avviso e se le stesse fossero rituali”. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza d’appello. La curatela non si è difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col ricorso si lamenta violazione dell’art. 2967 c.c., delle norme sulle prove legali e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Si assume che “la documentazione allegata all’appello risulta non solo esaustiva, circa la regolarità della notifica, ma costituisce anche prova legale documentale”.

Il motivo non coglie la rado della decisione che critica. Insiste nel valore di piena prova dei documenti prodotti in appello, in quanto provenienti da pubblico ufficiale, ma non evidenzia gli elementi che dimostrerebbero la riferibilità di essi all’avviso di accertamento del quale è contestata la notificazione.

Va dunque respinto il ricorso, senza decisione in punto spese, poichè la parte intimata non si è difesa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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