Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2285 del 30/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 30/01/2020), n.2285
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28713-2018 proposto da:
B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se
medesimo;
– ricorrente –
contro
P.M.L., C.B.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 239/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 05/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI
MILENA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 12678 del 2015, dichiarati risolti i contratti preliminari di vendita aventi ad oggetto un appartamento ed un locale ad uso negozio, siti in (OMISSIS), per fatto e colpa della promittente venditrice P.M.L., rigettava la domanda di restituzione di Euro 160.000,00 proposta dallo stesso promissario acquirente B.P., che aveva evocato in giudizio anche C.B., quale compromissario acquirente, somma che asseriva essere stata versata a titolo di acconto del complessivo prezzo di vendita, non ritenendo provato il relativo esborso; inoltre, sempre in accoglimento della domanda attorea condannava la convenuta alla restituzione della somma pari a 25.000,00 Euro versata a titolo di caparra penitenziale, nonchè l’ulteriore somma di 25.000,00 Euro a titolo di quantificazione convenzionale del danno, oltre ad interessi e spese del giudizio.
In virtù di rituale di appello interposto da B.P., la Corte di appello di Torino, nella contumacia degli appellati, con sentenza n. 239 del 2018, preliminarmente rilevando il mancato deposito del fascicolo di parte di primo grado, rigettava il gravame e, per l’effetto, confermava la pronuncia di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino B.P. propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi.
P.M.L. e C.B. sono rimasti intimati.
La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta parziale fondatezza del ricorso, è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ritiene che alla luce della ordinanza interlocutoria del 30 settembre 2019 n. 28713, che ha rimesso al Primo Presidente della Cassazione per l’assegnazione alle Sezioni Unite la questione della notifica all’estero a mezzo posta e non tramite Autorità centrale ex art. 16 regolamento UE n. 1393 del 2007, essendo stata evocata nel giudizio la P. con tali modalità, non sussista l’evidenza decisoria che giustifica la trattazione della causa in camera di consiglio, per cui si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo perchè possa essere trattata in pubblica udienza presso la seconda sezione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 9 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020