Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2285 del 30/01/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2018, (ud. 17/10/2017, dep.30/01/2018),  n. 2285

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 10.1.2014, la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non dovuta la rivalutazione monetaria sulle somme che l’INPS era stato condannato a rifondere all’Avv. C.B. a titolo di restituzione di quanto da lui corrisposto per l’iscrizione all’elenco speciale dell’Albo professionale dell’Ordine degli Avvocati di Torino dal 1994 al 2010, in quanto avvocato dipendente dell’Istituto.

Contro tale statuizione ricorre l’INPS, con due motivi. L’Avv. C. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 43 del 1990, art. 14, comma 17, e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che le somme corrisposte per l’iscrizione all’elenco speciale dell’Albo professionale dell’Ordine degli Avvocati non potessero considerarsi comprese nell’indennità di toga, ed altresì violazione del T.U. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, nella parte in cui prevede che l’attribuzione dei trattamenti economici ai dipendenti pubblici possa avvenire soltanto mediante apposita previsione dei contratti collettivi.

Con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente lamenta violazione dell’art. 1362 c.c. per non avere la Corte territoriale considerato che, essendo l’iscrizione all’Albo una condicio sine qua non per la partecipazione alle procedure concorsuali per l’assunzione quale avvocato dipendente dell’INPS, il pagamento degli oneri relativi doveva considerarsi implicitamente accettato da parte dell’odierno controricorrente con la sottoscrizione del contratto di lavoro.

I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte, sono infondati, avendo questa Corte ormai consolidato il principio secondo cui il pagamento della quota annuale di iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo del datore di lavoro è senz’altro rimborsabile dal datore di lavoro, non rientrando nella disciplina positiva dell’indennità di toga di cui al D.P.R. n. 43 del 1990, art. 14, comma 17, siccome avente funzione retributiva e non restitutoria e regime tributario incompatibile con i(rimborso spese, nè attenendo a spese nell’interesse della persona, quali quelle sostenute per gli studi universitari e per l’acquisizione dell’abilitazione alla professione forense (così Cass. n. 3928 del 2007, cui hanno dato continuità Cass. nn. 6877, 6878 e 7776 del 2015, 25770 del 2016 e, da ult., Cass. n. 2507 del 2017).

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Tenuto conto del rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2018

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