Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2285 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.30/01/2017),  n. 2285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13279/2015 proposto da:

N.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADALBERTO 6,

presso lo studio dell’avvocato GENNARO ORLANDO, che lo rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso il decreto del 1RI13UNA1i di NOLA del 12/11/2014, depositata

il 12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Ti Tribunale di Nola, con decreto del 12.11.2014, nel procedimento promosso ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., da N.M. e P.A. n.q. di genitori di N.R. per l’accertamento del requisito sanitario necessario per il conseguimento dell’indennità di frequenza, in mancanza di contestazioni, ha omologato l’esito dell’accertamento tecnico preventivo (decorrenza del requisito dal 1.1.2012) e ha compensato per metà le spese di lite che per la restante metà ha posto a carico dell’Inps.

Ricorre N.R. censurando la statuizione di compensazione parziale delle spese in considerazione dell’assenza dei requisiti di cui all’art. 92 c.p.c. e per violazione dell’art. 91 c.p.c..

L’Inps è rimasto intimato.

Tanto premesso si osserva che l’esercizio del potere di disporre la compensazione è stato nei tempo sottoposto ad un controllo sempre più stringente: dalla formulazione originaria dell’art. 92 c.p.c., alla riforma contenuta nella L. 28 dicembre 2005, n. 263 (“altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”), a quella della L. 18 giugno 2009, n. 69 (“altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”), sino alla recente modifica introdotta con il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella L. 10 novembre 2014, n. 162, che ha limitato la possibilità di compensazione alla “soccombenza reciproca” o al “caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, con conseguente sindacabilità della motivazione posta alla base dell’esercizio di quel potere.

E’ stato osservato che questa modifica è stata ispirata dalla volontà del legislatore, di ridurre fortemente la possibilità per il giudice di ricorrere alla compensazione delle spese e per converso di rafforzare, quale strumento regolatore delle spese di lite, il principio generale della soccombenza, sancito dall’art. 91 c.p.c..

La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che l’art. 92 c.p.c., comma 2 (nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, nella specie ratione temporis applicabile), nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da precisare ed integrare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (cfr. Cass., Sez. Un. 22 febbraio 2012 n. 2572).

Nella fattispecie il Tribunale è incorso nella denunciata violazione dell’art. 92 c.p.c., atteso che ha disposto la compensazione parziale delle spese (metà) sebbene la domanda fosse stata sostanzialmente accolta per l’intero. A fronte di una domanda amministrativa del 21.12.2011 la decorrenza dello stato invalidante necessario per il riconoscimento dell’indennità di frequenza chiesta è stata fissata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo al mese di gennaio del 2012.

Va in proposito rammentato che la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, ove permanga comunque la sostanziale soccombenza della controparte, deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (cfr. Cass. n. 901 del 2012, n. 23632 del 2013 e 21083 del 2015).

Va poi rilevato che nel provvedimento non sono state esplicitate, come invece si sarebbe dovuto in assenza di soccombenza reciproca, le “altre gravi ed eccezionali ragioni” che giustificavano la decisione di compensare anche solo in parte le spese del procedimento di A.T.P. certo non identificabili nel minimo spostamento della decorrenza delle prestazioni.

In conclusione, per le esposte considerazioni, il ricorso, manifestamente fondato deve essere accolto con ordinanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5 e cassato il decreto limitatamente al capo relativo alle spese, con decisione nel merito, le pone interamente a carico dell’Istituto e le liquida nella misura intera già indicata per la metà dal Tribunale.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, devono essere distratte in favore dell’avvocato Gennaro Orlando che se ne è dichiarato antistatario.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 1200,00 per compensi professionali oltre a spese ed accessori dovuti per legge.

Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 350,00 per compensi professionali, 15% per spese forfetarie, accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi in favore dell’avvocato Gennaro Orlando che se ne è dichiarato antistatario.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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