Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2285 del 03/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. U Num. 2285 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: CAPPABIANCA AURELIO

Data pubblicazione: 03/02/2014

SENTENZA

sul ricorso 1048-2013 proposto da:
BUZIO GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
2013

CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato

666

PERSICHELLI CESARE, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati RENNA MAURO, LAZZARINI SERGIO,
per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –

contro

AGENZIA

DEL

DEMANIO,

in

persona

del

legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE
14, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO
PIOVANO, per delega a margine del controricorso;
– controricorrenti non chè contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONFERENZA
PERMANENTE TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO;
– intimati

avverso la sentenza n.

135/2012 del TRIBUNALE SUPERIORE

DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 15/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

17/12/2013

dal Consigliere Dott. AURELIO

CAPPABIANCA;
uditi gli avvocati Sergio LAZZARINI, Alessia CIPRIOTTI
per delega dell’avvocato Gabriele Pafundi;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro-tempore,

R.G. 1.048/13

Svolgimento del processo
Avvalendosi della previsione dell’art. 5-bis d.l.
143/2003 (convertito in 1. 212/2003) – in tema di
alienazione di beni demaniali e patrimoniali a seguito
di occupazione per sconfinamento da fondi attigui

abitazione confinante con la sponda del lago d’Orta
propose alla competente Agenzia del Demanio istanza di
acquisto di area demaniale attigua alla sua proprietà,
di circa 60 mq., occupata con opere inamovibili
(giardino e darsena), assentite da autorizzazione
edilizia.
Su

conforme

della

parere

Regione

Piemonte,

l’Agenzia acconsentì all’acquisto, ad eccezione che
per la porzione di area demaniale di circa 12 mq.,
interessata dallo sconfinamento della darsena coperta
costruita dal ricorrente, costituente alveo del lago e,
in quanto tale, ritenuta, in base a valutazioni di
carattere idraulico, d’interesse pubblico e, dunque,
inalienabile.
La statuizione e i relativi atti presupposti furono
impugnati dal Buzio, davanti al Tribunale superiore
delle Acque pubbliche, con ricorso ai sensi dell’art.
143 r.d. 1775/1933.
Il

ricorrente

dedusse,

1

in

particolare:

a)

Guido Buzio, proprietario di immobile di civile

R.G. 1.048/13

l’erroneità del parere regionale in ordine alla
inalienabilità, nei casi di sconfinamento, degli alvei
lacuali e fluviali; b) l’erroneo riconoscimento della
qualità d’alveo del lago d’Orta in capo all’area
occupata dalla darsena; c) l’insussistente permanenza

dell’attualità d’un uso pubblico o, comunque, d’un
pubblico interesse sull’area in questione.
Costituitesi

Agenzia

del

Demanio

e

Regione

Piemonte, il Tribunale superiore delle Acque pubbliche
respinse il ricorso.
Avverso la sentenza del Tribunale superiore delle
Acque pubbliche, il Buzio ha proposto ricorso per
cassazione, ai sensi dell’art. 200 r.d. 1775/1933,
articolato in due motivi, illustrati anche con memoria.
Agenzia del Demanio e Regione Piemonte hanno
resistito con controricorso.
Motivi delle decisione
1. – Dato atto che il carattere demaniale d’un bene
non ne esclude, di per sé,

l’alienabilità ai sensi

dell’art. 5-bis d.l. 143/2003 (convertito in l.
212/2003), proprio perché tale norma tende a rendere
possibile la vendita di beni, che, in quanto
demaniali, altrimenti non sarebbero alienabili, la
sentenza impugnata puntualizza che, tuttavia, la
prescrizione normativa non comporta l’alienabilità del

2

r

R.G. 1.048/13

bene demaniale in termini assoluti e l’incondizionato
diritto dell’occupante all’acquisto, giacché l’una e
l’altro sono subordinati all’assenza di esigenze
costituzionalmente

rilevanti

che

impongano

il

mantenimento della proprietà pubblica.

controversia, essendo sommergibile dalla piena
ordinaria del lago d’Orta, costituisce parte integrante
del relativo alveo, la decisione afferma quindi, che
preminenti interessi collettivi, ostativi alla
sdemanializzazione,
ragionevolmente

sono
riscontrati,

stati,

nella

dall’Agenzia,

specie,
nelle

esigenze di sicurezza pubblica connesse alla
preservazione dell’alveo per la necessità idraulica di
garantire il libero deflusso delle acque e l’agevole
normale manutenzione del corpo idrico.
2. – A fronte del sopra descritto tenore della
sentenza impugnata, con il primo motivo di ricorso, il
Buzio deduce

“violazione e falsa applicazione di

legge: articoli 822 ed 829 del codice civile, articolo
5-bis del d.l. n. 143/2003, in relazione all’articolo
360, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile”.
Specificamente, censura la decisione
possibile qualificare un sedime come

“perché non è
demaniale,

ragione del semplice accesso di acqua lacustre”.

3

in

Considerato che l’area demaniale oggetto della

R.G. 1.048/13

Con il secondo motivo di ricorso, il Buzio deduce

“omesso esame circa un fatto decisivo per il

giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le
parti, al sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5, del codice
di procedura civile”.

Specificamente, lamenta che

“non

è stata in alcun modo considerata l’insussistenza di
qualsiasi ragione di ordine tecnico-idraulico ostativa
alla cessione della porzione di darsena in questione”.
3. – Entrambi i motivi vanno disattesi.
3.1. – Sul piano dei principi, appare opportuno, in
primo luogo, rimarcare, che, così come correttamente
affermato dal giudice a quo, l’art. 5-bis d.l. 143/2003
(convertito in 1. 212/2003) non sancisce
l’incondizionato diritto dello “sconfinante”
all’acquisto del bene demaniale.
Seppur in sede di risoluzione di conflitto di
attribuzione, la Corte costituzionale (cfr. sent.
31/06) ha invero, in proposito, già convincentemente
puntualizzato:

“Non emerge dalla norma statale in

questione una volontà di generale declassificazione di
aree demaniali, da cedere ai soggetti sconfinanti
dietro mera richiesta e pagamento del prezzo. Al
contrario, 11 legislatore statale mostra particolare
attenzione a non pregiudicare interessi collettivi
primari collegati al beni pubblici oggetto della

4

r

l

R.G. 1.048/13
specifica disciplina dettata per l’alienazione. Non
appare ragionevole un’interpretazione della norma in
esame che presuppone, accanto all’esclusione
generalizzata di alcune categorie di beni, ispirata ad
una logica di forte garanzia dell’interesse pubblico,

rimanenti aree demaniali, esclusa ogni valutazione
concreta da parte delle amministrazioni locali
competenti,

ispirato

all’opposta

logica

della

dismissione incontrollata del patrimonio pubblico”.
3.2 – Tanto preliminarmente precisato, occorre
osservare che la prima delle due doglianze di cui si
compendia il ricorso si rivela radicalmente
inammissibile, giacché non coglie, e dunque non
contraddice pertinentemente, la

ratio della decisione

impugnata.
La doglianza muove, invero, dal presupposto (cfr.
il ricorso alle pp. 10, inizio, e 13, fine) che
l’argomento a sostegno della sentenza si ridurrebbe al
rilievo che …

l’accesso di acqua lacustre alla

porzione di darsena ne determinerebbe la natura
demaniale, poiché la titolarità del suolo sarebbe
attratta per accessione alla titolarità pubblica
dell’acqua”.
L’assunto presupposto non risponde, tuttavia, al

5

un altrettanto generalizzato abbandono di tutte le

R.G. 1.048/13
vero. E’ chiaro infatti (v. sopra sub §. 1) che la
sentenza impugnata non si fonda sul mero dato della
natura demaniale dell’area in contesa, che, anzi,
esplicitamente indica come, di per sé, non ostativa
alla dismissione di cui all’art. 5-bis d.l. 143/2003

(convertito in 1. 212/2003); bensì sul riscontro della
persistenza di preminenti interessi collettivi
(riconducibili all’esigenza di garantire il libero
deflusso delle acque e la normale manutenzione del
corpo idrico) alla conservazione alla mano pubblica
dell’area medesima, in quanto soggetta alla piena
ordinaria del lago e, dunque, parte integrante del
relativo alveo.
In disparte l’esposto assorbente rilievo, scrupolo
di completezza induce, peraltro, ad osservare che diversamente da quanto assunto dal ricorrente (in
particolare nella memoria ex art. 378 c.p.c.) – la
decisione impugnata non si pone affatto in contrasto
con precedenti arresti di questa Corte (segnatamente:
sez. un., 1552/02 e sez. H, 1379/12), riferendosi
questi a fattispecie affatto diversa: quella di una
darsena, non contigua al bacino lacustre e sconfinante
sul relativo alveo, bensì interamente costruita su
terreno privato distante dal lago ed a questo collegato
mediante la realizzazione di lungo canale (cfr. Cass.,

6

/v

R.G. 1.048/13

sez. un. 26036/13).
3.2. – La seconda doglianza risulta avanzata con
riferimento alla formulazione dell’art. 360, comma 1 n.
5, c.p.c. introdotta dall’art. 54, comma l lett. b,
d. 1. 83/2012, convertito in 1. 183/2012. Ciò

sentenza depositata, il 15.10.2012, successivamente
all’entrata in vigore della novella, 12.9.2012 (cfr. il
comma 3 dell’articolo citato).
Così come prospettata, la censura si rivela,
peraltro, infondata.
Invero, la motivazione della decisione impugnata,
non omette affatto di esaminare le ragioni di
ordine tecnico-idraulico ostative alla cessione della
porzione di darsena in questione, ma le individua
chiaramente in esigenze di sicurezza pubblica di
preservazione dell’alveo per la necessità di garantire
il libero deflusso delle acque e l’agevole normale
manutenzione del corpo idrico.
4.

Alla stregua delle considerazioni che

precedono, s’impone il rigetto del ricorso.
Per la soccombenza, il ricorrente va condannato
alla refusione delle

spese del giudizio, in favore

delle

costituite,

controparti

liquidate,

in

dispositivo, in applicazione dei criteri stabiliti dal

7

correttamente, vertendosi in tema d’impugnazione di

R.G. 1.048/13

d.m. 140/2012.
P. Q. M.
la Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso; condanna
il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio,
liquidate, in favore di ciascun controricorrente, in

e

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17
dicembre 2013.

4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA