Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22849 del 29/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 05/07/2017, dep.29/09/2017),  n. 22849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. AMBROSI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8368-2015 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

AVEZZANA, 45, presso lo studio dell’avvocato LORENZA DOLFINI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati SIMONE MARINUCCI,

MARIA LINA GUARINO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSICURATRICE MILANESE SPA, in persona del Presidente del C.d.A.

legale rappresentante pro tempore dott. C.D.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 102, presso lo

studio dell’avvocato TIZIANO MARIANI, rappresentata e difesa dagli

avvocati FRANCESCO PANNI, ANDREA SIRENA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

A.A.;

– intimato –

Nonchè da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO,

62, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO RIBAUDO, rappresentato

e difeso dall’avvocato FAUSTO ANGELO GALEOTTI giusta procura in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

AVEZZANA, 45, presso lo studio dell’avvocato LORENZA DOLFINI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati SIMONE MARINUCCI,

MARIA LINA GUARINO giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

ASSICURATRICE MILANESE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 60/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 07/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2017 dal Consigliere Dott. IRENE AMBROSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato;

udito l’Avvocato MARIA LINA GUARINO;

udito l’Avvocato LEONARDO BRASCA per delega;

udito l’Avvocato FAUSTO ANGELO GALEOTTI;

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Brescia ha rigettato l’impugnazione principale proposta da M.F. avverso la decisione del Tribunale di Bergamo, con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento proposta dallo stesso M. nei confronti dell’avvocato A.A. a causa di pretesi danni asseritamente derivatigli da negligenze professionali commesse da questi; la stessa Corte territoriale ha inoltre accolto l’impugnazione incidentale proposta da A.A. per lite temeraria con conseguente condanna di M. al pagamento dell’importo di Euro 20.000, oltre interessi, domanda, che era stata disattesa in prime cure.

Avverso questa decisione M.F. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Hanno resistito con controricorso A.A. e Assicurazione Milanese s.p.a., il primo formulando anche ricorso incidentale sia principale che condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo “(Motivazione apparente o caratterizzata da manifesta e irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa se non, addirittura, incomprensibile; extrapetizione (art. 360 c.p.c., n. 5 e art. 360 c.p.c., n. 4), in relazione alla violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 112 c.p.c.)” il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, rigettando l’impugnazione, ha fatto riferimento a quattro pronunce di legittimità e a principi di diritto ivi affermati “del tutto inconferenti con la fattispecie dedotta in causa” perchè riferiti a profili di responsabilità del professionista-avvocato inerenti all’attività giudiziale ed in particolare conseguenti alla mancata proposizione di un’azione e dunque ad una “valutazione prognostica” circa l’esito favorevole dell’azione giudiziale. Viceversa, lamenta il ricorrente di aver contestato al professionista di aver compiuto “malamente” la propria prestazione di assistenza stragiudiziale consistita in suggerimenti strategici sostanziatisi nella predisposizione di un testo contrattuale (contratto di transazione del 18 luglio 1985) contenente un regolamento dei rapporti con il debitore del tutto inadeguato e addirittura controproducente per il ricorrente al quale, proprio in ragione di tale regolamento e della sua attuazione, veniva esteso il fallimento dichiarato nei confronti di Benedetti (altro contraente della transazione). Si duole che il giudice di merito abbia esteso, in modo contorto ed incomprensibile, i principi sopra richiamati ed espressi in tema di danno da perdita di chances alla ipotesi di “predisposizione, come è avvenuto in questo caso, di atti che costituiscono gli strumenti giuridici necessari per attuare le aspettative del cliente”, inciso che non consentirebbe di comprendere quale dovrebbe essere il parametro valutativo della responsabilità dell’avvocato quando si tratti di accertare la negligenza del professionista nella predisposizione di un “atto” stragiudiziale. Pertanto, insiste nel ritenere nulla la sentenza risultando la motivazione solo apparente (tenuto conto che la giurisprudenza richiamata “nulla c’entra con il caso di specie”) o, affetta da irriducibilità manifesta o illogicità manifesta (atteso che la regola della valutazione prognostica non è all’evidenza applicabile come parametro valutativo della responsabilità professionale del professionista nella fattispecie allegata dal ricorrente essendo al contrario richiesta la valutazione delle conseguenze derivanti – ed effettivamente derivate – dalla esecuzione del contratto approntato dal professionista). Sotto altro profilo, insiste nel ritenere la motivazione “irrimediabilmente deficitaria” tenuto conto che la Corte di appello non avrebbe affatto spiegato in forza di quale ragionamento ha utilizzato il parametro valutativo elaborato per tutt’altro tipo di causa (id est quella introdotta per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chances). Deduce infine la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato consistita nell’aver omesso la Corte di merito di valutare e decidere i fatti costitutivi della pretesa effettivamente azionata dal ricorrente.

2. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

2.1 E’ inammissibile nella parte in cui denuncia plurimi vizi di motivazione della sentenza impugnata.

E’ già stato chiarito che nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, – applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 7 gennaio 2015 – quando la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, non può essere dedotto il vizio di omesso esame di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. (Cass. Sez. 10 marzo 2014, n. 5528).

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – secondo cui l’art. 348 ter c.p.c., u.c. non sarebbe applicabile poichè la sentenza impugnata avrebbe parzialmente modificato quella di primo grado – va evidenziato, per un verso, che la sentenza di appello ha modificato quella del Tribunale soltanto con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria riproposta da Anglani con appello incidentale e, quindi, riguardo ad un capo di domanda fondato sulle stesse ragioni inerenti alle questioni fattuali poste a fondamento della decisione impugnata; per l’altro, va evidenziato che la decisione della Corte territoriale ha condiviso la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di prima istanza e il ricorrente, nel dedurre la diversità del giudizio di fatto posto a fondamento delle decisioni di merito, ha piuttosto lamentato l’omessa considerazione di elementi istruttori decisivi ad una diversa ricostruzione del fatto secondo la propria prospettazione.

2.2. E’ infondato nella parte in cui lamenta la nullità della sentenza “per aver statuito in senso non richiesto dall’odierno ricorrente avendo essa deciso facendo leva sui principi che si attagliano ad una pretesa non dedotta dal rag. M.” così violando la regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. E’ sufficiente notare al riguardo che non vi è stata alcuna omissione da parte del giudice di appello nell’esame dei fatti costitutivi della pretesa azionata dal ricorrente; difatti, la Corte territoriale ha esaminato la domanda di accertamento della responsabilità professionale dell’avvocato, escludendo, sulla base del motivato apprezzamento delle risultanze istruttorie esperite, il nesso di causa tra la transazione dell’avv. A. con la dichiarazione di fallimento in estensione nei confronti di M.. Dirimente in proposito è l’argomentazione utilizzata dalla Corte di appello laddove spiega che l’evento di fallimento non si sarebbe potuto comunque evitare “comunque fosse stata redatta” la scrittura transattiva (in motivazione pag. 14).

3. Con il secondo motivo “(Omessa decisione sul primo motivo di appello; violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4) violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 229 c.p.c. e/o degli artt. 2730 e 2733 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 360 c.p.c., n. 3) “il ricorrente si duole che il giudice di appello abbia “completamente ignorato” il primo motivo di appello, laddove era stato evidenziato come, già in prime cure, si fosse verificata una errata impostazione dell’oggetto dell’accertamento richiesto; difatti, il giudice di prima istanza, invece di prendere atto che M. fosse pacificamente creditore di B. e che gli stessi avessero sottoscritto e dato attuazione alla transazione al solo fine di soddisfare i crediti del primo nei confronti del secondo, ne aveva ritenuto piuttosto la natura simulata quale strumento negoziale che servisse, in realtà, a copertura di un rapporto sociale già in atto. Da ciò era stata esclusa la responsabilità professionale dell’avvocato. Lamenta che il giudice di appello non si sia minimamente confrontato con le critiche rivolte alla sentenza di primo grado con l’atto di appello (incorrendo in una omissione di pronuncia sul punto), reiterando gli errori già compiuti dal giudice di prime cure (determinando la nullità della sentenza per violazione della regola della corrispondenza del chiesto e del pronunciato o per aver reiterato gli stessi errori compiuti dal giudice di prime cure non tenendo conto delle circostanze che risultavano assolutamente pacifiche tra tutte le parti in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e delle dichiarazioni confessorie contenute nella comparsa di costituzione e risposta sottoscritta da A. in violazione dell’art. 229 c.p.c.). Secondo il ricorrente, la corretta ricognizione delle circostanze fattuali (reale posizione di credito di M. e l’effettivo contenuto dell’incarico professionale ricevuto dall’ A.) sarebbe stata decisiva ai fini dell’accertamento della responsabilità del professionista nel caso concreto.

3.1. Il motivo è inammissibile sia in relazione ai molteplici profili di vizio di violazione e falsa applicazione di legge lamentati sia in relazione al profilo denunciato di nullità della sentenza per omessa decisione sul primo motivo di appello in violazione della regola del chiesto e pronunciato.

Con essi, il ricorrente, pur movendo dalla formale denuncia della sentenza sotto il profilo della violazione di legge e dell’omessa pronuncia, propone nella sostanza un’inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di ritenere provata la sussistenza del danno lamentato e il nesso causale tra questo e la condotta dell’originario convenuto. Essi attengono dunque a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudici del merito, i quali, con valutazione insindacabile perchè a loro riservata, hanno motivatamente ritenuto che non fosse stata fornita la dimostrazione della riconducibilità del pregiudizio lamentato al fatto del convenuto professionista.

Al riguardo, va osservato che, secondo la giurisprudenza più che consolidata di questa Corte, il vizio di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, contenuta nel provvedimento impugnato, della fattispecie astratta disciplinata da una norma di legge, e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. L’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è viceversa estranea alla esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05 maggio 2006, Rv. 589877).

Dalle argomentazioni svolte dal ricorrente risulta chiaro che l’omessa pronuncia e le plurime violazioni di legge sono state lamentate attraverso la contestazione della ricognizione della fattispecie concreta effettuata dalla sentenza impugnata a mezzo delle risultanze di causa, difatti il ricorrente insiste nel ritenere che la Corte territoriale abbia disatteso il valore vincolante delle prove “legali” (ovvero per un verso la pacifica circostanza che M. fosse creditore del B. e, per l’altro, la valenza confessoria delle dichiarazioni sottoscritte da A. in comparsa di costituzione e di risposta in appello) assumendo quel che, invece, secondo le prove legali non poteva essere, cioè la natura simulata della transazione intercorsa tra le parti.

E’ evidente che la prospettazione della parte miri a sostituire la propria tesi all’apprezzamento motivatamente raggiunto dal giudice di merito ed in quanto tale va ritenuta inammissibile.

4. Con il terzo motivo “(Omesso esame di elemento storico fattuale: il ruolo attribuito alla scrittura privata di transazione del 18.07.1985 (e alle condotte attuative di essa) nella sentenza del 21.09.1990 che ha esteso il fallimento anche nei confronti del sig. M. (art. 360 c.p.c., n. 5))” il ricorrente denuncia l’omissione, assoluta e decisiva in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel non aver esaminato la sentenza che aveva disposto nei suoi confronti l’estensione del fallimento di Corrado B., seppure in essa emergesse il pregiudizio arrecatogli dalla condotta dell’avv. A.. Dall’esame della richiamata sentenza avrebbe potuto accertare che: nessuna autonoma “efficienza causale” poteva attribuirsi alle condotte poste in atto dal M. prima dell’intervento dell’avvocato A., radicandosi la fattispecie della società di fatto nel contratto di transazione predisposto da A..

4.1. Il motivo è inammissibile sulla base delle stesse ragioni sopra illustrate (sub punto 2.1.) tenuto conto che a norma dell’art. 348 ter c.p.c. nella fattispecie in esame non può essere dedotto il vizio di omesso esame di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Va evidenziato in proposito che la decisione della Corte territoriale non è incorsa in alcuna omissione e il ricorrente, nel dedurre la diversità del giudizio di fatto posto a fondamento delle decisioni di merito, continua piuttosto a dolersi dell’omessa considerazione di elementi istruttori decisivi ad una diversa ricostruzione del fatto secondo la propria prospettazione, doglianza come tale del tutto inammissibile.

5. Con il quarto motivo “(Violazione e falsa applicazione dei principi e delle regole di diritto sostanziale di cui agli artt. 1176,1218,2230,2236 e 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 360 c.p.c., n. 3))” il ricorrente si duole che il giudice di appello abbia commesso tre distinti errori in iudicando; in particolare, il primo per aver ritenuto che la prestazione dell’avvocato involgesse la soluzione di problemi di speciale difficoltà ex art. 2336 c.c. mentre doveva essere applicato il regime ordinario della responsabilità previsto ex art. 1176 c.c.; il secondo per aver erroneamente applicato l’art. 1176 c.c. in quanto la natura della prestazione dell’avvocato era di natura stragiudiziale, non giudiziale e per aver mancato di verificare se il difensore avesse adempiuto ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente di tutte le questioni di diritto e di fatto “produttive del rischio di effetti dannosi” così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 30 luglio 2004, n. 14957); il terzo per non aver accertato la responsabilità del professionista ex art. 1218 c.c. sussistente anche “per colpa lieve” applicando le regole in punto di onere della prova ex art. 2697 c.c. e nello specifico, quelle riguardo al tema di responsabilità del professionista esercente una attività intellettuale. In proposito, lamenta che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto che le “moltissime clausole” del contratto di transazione fossero addebitali al cliente (il quale aveva deciso di riservare a sè il controllo della gestione del ristorante del B.) così non adeguandosi ai principi dettati in tema di riparto dell’onere della prova dalla “celeberrima” sentenza della S.C. a Sezioni Unite 30 ottobre 2001, n. 13533.

5.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

5.2. In primo luogo, è inammissibile per novità della censura nella parte in cui invoca la sussistenza di una responsabilità professionale del difensore di tipo omissivo lamentando che la Corte “avrebbe dovuto affrontare e decidere il caso quantomeno verificando se nella fattispecie, prima della predisposizione del testo del contratto di transazione e della sottoposizione di esso alla firma del cliente, l’avvocato avesse adempiuto ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente”; in tal guisa il ricorrente ha mutato la domanda originariamente introdotta – con cui allegava una responsabilità del professionista per condotta commissiva allegandone una diversa consistita, non nella predisposizione del contratto di transazione, ma dal non aver trattenuto e dissuaso il cliente da comportamenti da cui potesse dedursi l’esistenza di un rapporto di società di fatto.

5.2. In secondo luogo, le doglianze del ricorrente in merito ai profili di responsabilità del professionista con riferimento sia all’art. 2236 c.c. sia all’art. 1176 c.c.nonchè con riferimento al principio di riparto dell’onere probatorio non sono fondate ed idonee a scalfire l’impianto motivazionale della sentenza di appello.

Come già evidenziato, la Corte territoriale, confermando quanto già affermato dal giudice di prime cure, ha accertato la non sussistenza del nesso causale tra la prestazione del legale e l’evento pregiudizievole consistito nella estensione del fallimento nei confronti di M..

Alla luce di tale accertamento, del tutto sfornite di fondamento si appalesano le doglianze reiterate dal ricorrente il quale insiste nel censurare la sentenza in esame per aver citato precedenti di legittimità in tema di responsabilità del legale in materia giudiziale attenendo, invece, il caso di specie ad una fattispecie diversa in tema di responsabilità dell’avvocato in materia stragiudiziale. La censura non coglie nel segno tenuto conto che sia nell’attività giudiziale sia in quella stragiudiziale, è il cliente a dolersi con il legale di non avergli procurato o di non aver conseguito un risultato prognosticamente utile e ciò quale conseguenza di una prestazione imperita o negligente; nè è fondata la censura formulata circa la non corretta applicazione delle regole in punto di onere della prova in quanto del tutto conforme alle regole sul punto elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità del professionista esercente un’attività intellettuale. Al riguardo questa Corte ha affermato che la responsabilità professionale dell’avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, da commisurare alla natura dell’attività esercitata. Inoltre, non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole auspicato dal cliente (nella specie, del giudizio di appello), il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un’indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, 27/03/2006 n. 6967 Rv. 587540 – 01).

In ossequio a tale richiamato principio, immune da vizi logici e giuridici appare la statuizione della sentenza impugnata secondo cui “il ricorrente ha completamente mancato la prova che gli incombeva ossia che l’estensione alla sua persona del fallimento che aveva riguardato l’impresa del B. era ascrivibile, quantomeno in parte, come ora sostiene nell’atto di appello, all’operato dell’avvocato” (pag. 14 in motivazione).

6. Con il quinto motivo “(Violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. e omessa motivazione (art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 360 c.p.c., n. 5))” il ricorrente si duole che – nonostante il giudice di prime cure avesse esplicitamente escluso che l’iniziativa giudiziale intrapresa da M. potesse essere caratterizzata da mala fede o colpa grave – quello di appello ha accolto l’appello incidentale del professionista per il danno da lesione della reputazione, condannandolo al pagamento della somma richiesta, omettendo di pronunziarsi sull’an della lite temeraria (che risulta pertanto immotivamente ascrittogli) e statuendo sul quantum del danno (in modo assolutamente deficitario).

6.1. Il motivo è inammissibile in relazione al vizio di omesso esame e infondato con riferimento a quello di violazione e falsa applicazione di legge.

6.2. Il motivo è inammissibile sulla base delle stesse ragioni sopra illustrate (sub punti 2.1. e 4.1.) tenuto conto che a norma dell’art. 348 ter c.p.c. nella fattispecie in esame non può essere dedotto il vizio di omesso esame di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Va ribadito in proposito che la decisione della Corte territoriale non è incorsa in alcuna omissione e il ricorrente, nell’insistere nel ritenere il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, propone piuttosto la rivalutazione di una congerie di elementi istruttori per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello motivatamente fatto proprio dal giudice del merito, specie se di consideri, tra l’altro, con riguardo alla fattispecie in esame, che gli elementi indicati dal ricorrente come indebitamente omessi (in particolare, la ricorrenza del dolo e colpa grave quali elementi costitutivi della fattispecie da lite temeraria) sono stati invece motivatamente esaminati dalla Corte territoriale e posti a fondamento della decisione impugnata nell’aver ritenuto espressamente che M. fosse conscio che “nessuna responsabilità” potesse ascritta all’avvocato convenuto, “come del resto doveva essere chiaro anche al M. che si è servito del patrocinio del medesimo nella difesa contro il curatore proprio per l’estensione della fallimento alla sua posizione” (pag. 15 in motivazione).

Il motivo è inoltre infondato quanto alla lamentata violazione o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. tenuto conto che, per un verso, le decisioni di legittimità richiamate dalla Corte territoriale sono pertinenti e affermano il principio secondo cui il danno derivante dalla temerarietà della lite può essere liquidato equitativamente facendo ricorso a “nozioni di comune esperienza” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20995 del 12/10/2011 Rv. 619388 01), “nozioni” delle quali, per altro, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione delle affermando che “nel piccolo Foro della città di Bergamo la pendenza di una causa nella quale si accusa l’avvocato di essere il professionista che ha condotto il proprio cliente a fallire, benchè estraneo all’impresa insolvente, certamente è un deterrente per la nuova clientela” (pag. 17 in motivazione). In ossequio a tali principi, la Corte territoriale ha correttamente identificato il danno all’immagine professionale quale conseguenza della condotta processuale temeraria e ritenendo “non necessari ulteriori accertamenti di fatto, trattandosi di liquidazione equitativa” ha quantificato il danno ex art. 96 c.p.c. nella somma complessiva di Euro 20.000,00.

7. Il ricorrente incidentale A. propone ricorso incidentale “(Motivo ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c.)” e lamenta come la Corte di appello abbia condannato controparte alla rifusione delle spese del grado di appello senza nulla statuire su quelle di primo grado, sebbene fosse stata reiterata con l’appello incidentale la richiesta di condanna della controparte alle spese del primo grado.

Il motivo è fondato.

In materia di procedimento civile, il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicchè viola il principio di cui all’art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado. Peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti; in tal caso, l’unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all’esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all’esito della disposta compensazione parziale. (In applicazione del riportato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata affermando che erroneamente la corte di merito aveva ritenuto per il primo grado parzialmente vincitrice l’attrice e per l’appello parzialmente vincitrice la convenuta, disponendo la condanna alle spese, sia pure parziali, per un grado a carico di una parte e per l’altro a carico della controparte v. Sez. 3, 11/06/2008 n. 15483, Rv. 603368 – 01).

Il ricorrente incidentale ha dato debitamente prova di aver richiesto con l’appello incidentale la condanna dell’odierno ricorrente alla rifusione delle spese di primo grado.

7.1. In conclusione, il ricorso principale deve essere respinto, assorbito quello incidentale condizionato e accolto l’unico motivo di quello incidentale formulato in via principale e la sentenza impugnata, va cassata in relazione al capo della regolazione delle spese del primo grado.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti o valutazioni fattuali, questa Corte decide nel merito e condanna M. al rimborso delle spese del primo grado in favore di A. che vengono liquidate come da dispositivo.

8. Il ricorrente principale va condannato a rivalere ciascuna controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione come liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e accoglie l’unico motivo del ricorso incidentale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna di M. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore di A. che liquida in complessivi Euro 7.200,00.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di ciascuna controparte, che liquida in complessivi Euro 11.000,00, oltre Euro 200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge in favore del contro ricorrente A. e in complessivi Euro 9.000,00, oltre Euro 200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge in favore della contro ricorrente Assicuratrice Milanese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA