Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22849 del 09/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 09/11/2016), n.22849
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 28182-2015 proposto da:
S.S., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO G. fARAVELI
22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, rappresentato e
difeso dall’avvocato ALFREDO CORTESI giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrenti –
contro
M.S., S.G.;
– intimati –
sulle,. conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. RUSSO
Rosario Giovanni, chiede che la Corte Suprema di Cassazione,
decidendo in camera di consiglio con ordinanza sul ricorso in
epigrafe indicato, annulli il provvedimento impugnato e condanni gli
intimati al pagamento delle spese, distraendole in favore
dell’Avvocato ALFREDO CORTESI;
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PARMA 13/10/2015, depositata il
20/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con ordinanza del 20.10.2015 il Tribunale di Parma sospendeva la causa civile promossa da S.S. contro M.S. e S.G., avente ad oggetto, tra altre domande, la ricostituzione dell’asse ereditario di S.A.. Tale sospensione era disposta fin visto l’esito di altra causa pendente tra le stesse parti innanzi a questa Corte di cassazione, causa relativa alla domanda di accertamento della simulazione di taluni trasferimenti immobiliari effettuati in vita dal de cuius.
Contro tale ordinanza S.S. propone ricorso ai sensi dell’art. 42 c.p.c.
M.S. e S.G. non hanno svolto attività difensiva.
Il Procuratore generale ha precisato le proprie conclusioni scritte, nel senso dell’accoglimento dell’istanza.
2. – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Invero, nelle more è sopravvenuta la sentenza n. 10164 del 18.5.2016 emessa da questa Corte, che ha deciso la causa pregiudicante respingendo il ricorso per cassazione proposto da M.S. e S.G.. Pertanto, formatosi il giudicato su detta controversia, viene meno la causa arresti posta a base del provvedimento di sospensione, e con essa viene meno anche l’interesse del ricorrente alla proposta istanza ex art. 42 c.p.c., che va pertanto dichiarata inammissibile.
3. – Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
4. – Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016