Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22849 del 09/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 09/11/2016), n.22849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 28182-2015 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO G. fARAVELI

22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALFREDO CORTESI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.S., S.G.;

– intimati –

sulle,. conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. RUSSO

Rosario Giovanni, chiede che la Corte Suprema di Cassazione,

decidendo in camera di consiglio con ordinanza sul ricorso in

epigrafe indicato, annulli il provvedimento impugnato e condanni gli

intimati al pagamento delle spese, distraendole in favore

dell’Avvocato ALFREDO CORTESI;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PARMA 13/10/2015, depositata il

20/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. – Con ordinanza del 20.10.2015 il Tribunale di Parma sospendeva la causa civile promossa da S.S. contro M.S. e S.G., avente ad oggetto, tra altre domande, la ricostituzione dell’asse ereditario di S.A.. Tale sospensione era disposta fin visto l’esito di altra causa pendente tra le stesse parti innanzi a questa Corte di cassazione, causa relativa alla domanda di accertamento della simulazione di taluni trasferimenti immobiliari effettuati in vita dal de cuius.

Contro tale ordinanza S.S. propone ricorso ai sensi dell’art. 42 c.p.c.

M.S. e S.G. non hanno svolto attività difensiva.

Il Procuratore generale ha precisato le proprie conclusioni scritte, nel senso dell’accoglimento dell’istanza.

2. – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Invero, nelle more è sopravvenuta la sentenza n. 10164 del 18.5.2016 emessa da questa Corte, che ha deciso la causa pregiudicante respingendo il ricorso per cassazione proposto da M.S. e S.G.. Pertanto, formatosi il giudicato su detta controversia, viene meno la causa arresti posta a base del provvedimento di sospensione, e con essa viene meno anche l’interesse del ricorrente alla proposta istanza ex art. 42 c.p.c., che va pertanto dichiarata inammissibile.

3. – Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

4. – Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA