Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22849 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22258/2009 proposto da:

C.A.M. (OMISSIS) titolare della ditta omonima,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avv. GIACOBINA Roberto, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TORINO (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 12, presso lo studio

dell’avvocato COLARIZI Massimo, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RIZZA GIAMBATTISTA, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di TORINO del 22.5.08, depositata l’8/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata, dal Consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“1. – La commissione tributaria provinciale del Piemonte accolse un ricorso di C.A.M. avverso una cartella di pagamento del comune di Torino concernente l’assoggettamento a Tarsu, per l’anno 2000, di un posteggio per banco di vendita sito su area mercatale. La ricorrente aveva invero lamentato di essere stata assoggettata a tassa annuale, anzichè – come dovevasi – a tassa giornaliera.

Il comune provvide allo sgravio della cartella in autotutela. Indi richiese il pagamento con nuovo avviso, rielaborato secondo il criterio giornaliero di calcolo della tassa, in base al regolamento locale inerente, tra l’altro, la “tassa giornaliera di gestione dei rifiuti urbani”.

La C. propose ricorso anche contro il detto avviso, e la commissione provinciale di Torino lo accolse.

Su gravame del comune, la commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza n. 22/05/08, riformò la decisione rigettando il ricorso della contribuente.

Ritenne di non essere competente “a valutare la legittimità delle deliberazioni e delle altre decisioni normative che la ricorrente assume in contrasto con il D.Lgs. n. 503 del 1993”, e di non dover procedere alla disapplicazione degli atti e dei regolamenti comunali.

Ritenne che la formazione della tariffa-base fosse invero conforme alla normativa comunale, la cui applicazione era da considerare “nei limiti della legge”. Aggiunse che “la ricorrente non specifica in quale modo detti criteri sarebbero stati violati, o in quale modalità avrebbero dovuto avere la loro logica formazione, o comunque dove sussista la violazione del comune, per addivenire e riscontrare in sede di giudizio errato il computo matematico attuato e concretamente applicato alla tassa”.

Infine trasse argomento dalla condotta della stessa ricorrente, intesa ad ammettere, in relazione alla prima vicenda processuale sopra riferita, la legittimità del criterio di tassazione giornaliera poi in concreto applicato, per poi dolersi della illogicità della sola maggiorazione del 50% della tariffa giornaliera, viceversa attuata in base al deliberato generale del comune di Torino.

2. – Contro questa sentenza la C. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, ai quali il comune resiste con controricorso.

Il primo motivo, denunciante nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia su un fatto controverso e decisivo, è inammissibile (1) perchè l’omessa pronuncia può accedere soltanto alla domanda (o all’eccezione) di merito, e non mai “a un fatto”; (2) per inidoneità, in ogni caso del quesito di diritto, che invero si risolve in una mera interrogazione in ordine alla consistenza del vizio di omessa pronuncia, priva di riferimenti alla concreta fattispecie processuale.

Il secondo motivo è egualmente inammissibile, giacchè la deduzione ai omessa e/o insufficiente motivazione è svolta con esclusivo riferimento a un inciso della sentenza di merito – nel ricorso testualmente trascritto – estrapolato dal più ampio contesto della motivazione, e per di più riferito a un’argomentazione giuridica, dalla stessa ricorrente rapportata alla “violazione o meno del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, commi 2 e 3″. Laddove, invece, come noto, il vizio di motivazione può afferire soltanto alla motivazione in fatto”;

– che il collegio interamente condivide le considerazioni di cui alla ripetuta relazione; donde il ricorso va ritenuto manifestamente infondato;

– che le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per spese vive.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, su relazione del Cons. Dr. Terrusi (est.), il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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