Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22848 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 20/10/2020), n.22848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso n. 3783/2014 RG proposto da:

Equitalia Nord s.p.a., (già Equitalia Polis s.p.a.), in persona del

legale rapp.te pro tempore, elett.te domiciliata in Roma, via

Federico Cesi n. 21, presso lo studio dell’avv. Salvatore Torrisi,

rapp.ta e difesa dall’avv. Giuseppe Fiertler, giusta procura in

atti;

– ricorrente –

contro

V.A., elett.te dom.to in Roma alla Via Alessandro Farnese

n. 7, presso lo studio dell’avv. Claudio Berliri, dal quale è

rapp.ta e difesa, unitamente all’avv. Mauro Bussani, giusta procura

in atti;

– controricorrente –

Avverso la decisione n. 83/28/2013 della Commissione Tributaria

regionale della Lombardia, depositata il 19/06/2013 e non

notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 novembre

2019 dal Consigliere D’Angiolella Rosita.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La controversia promossa Equitalia Nord contro il contribuente V.A. è stata definita con la decisione in epigrafe che ha rigettato l’appello proposto da Equitalia Nord s.p.a. contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecco, n. 22/03/12, che aveva accolto il ricorso del contribuente annullando nove avvisi di intimazione di pagamento, per le annualità relative al periodo 1993-2001, in quanto la notifica degli avvisi era venuta presso l’abitazione di un familiare non convivente presso l’abitazione del destinatario.

Il ricorso proposto si articola in quattro motivi.

Resiste con controricorso V.A. il quale, in prossimità dell’udienza camerale, presenta memorie ex art. 380-bisl c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente assume la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sia perchè la Commissione tributaria regionale avrebbe violato il D.Lgs. cit., art. 53, nel ritenere inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi di impugnativa, sia perchè avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato laddove avrebbe considerato fatti estranei alla controversia, quali la valutazione sulla complementarietà delle abitazioni.

2. Col secondo motivo, assume la violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver la commissione regionale esaminato la documentazione probatoria relativa alle contestazioni dell’Agenzia delle entrate circa il domicilio fiscale di V.A. corrispondente al luogo in cui sono state eseguite le notificazioni dell’intimazioni di pagamento.

3. Col terzo motivo di ricorso assume l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia riguardante la valutazione delle prove documentali offerte da Equitalia.

4. Col quarto motivo assume, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 26 e 60, nonchè la falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. e dell’art. 2946 c.c..

5. Il secondo, il terzo e quarto motivo di ricorso vengono esaminati congiuntamente, in quanto riguardano sostanzialmente frammentazioni di una stessa censura; essi sono fondati e vanno accolti, previo assorbimento del primo motivo.

6. Con i predetti motivi, la ricorrente si duole in buona sostanza del fatto che pur avendo prodotto, sin dal primo grado di giudizio, l’attestato rilasciato dall’Agenzia delle entrate nel quale risultava che il domicilio fiscale di V.A. era in Abbadia Lariana nonchè le relate di notifiche delle cartelle di pagamento oggetto di causa dalle quali risultava che la notificazione era stata effettuata a mani di familiari del V., presso tale domicilio fiscale, la Commissione regionale ha completamente omesso di prendere in considerazione tale fatto decisivo della controversia prospettato dalle parti ed oggetto di discussione. La motivazione sarebbe illegittima in quanto non spiega il perchè la notificazione della cartella di pagamento eseguita presso il domicilio fiscale del contribuente debba ritenersi nulla.

7. La sentenza impugnata, dopo aver esposto, nella parte narrativa, che la controversia riguardava la legittimità della notifica degli avvisi d’intimazione di pagamento, avvenuta mediante consegna a mani di familiare non convivente presso l’abitazione del destinatario, così ha motivato la decisione di rigetto dell’appello di Equitalia Nord s.p.a.: “la Commissione, uditi i rappresentanti delle parti che hanno ribadito quanto esposto nei rispettivi appelli e controdeduzioni e riscontrata la documentazione versata in atti, ritiene infondato l’appello dell’ufficio, per l’effetto, doversi confermare la sentenza del giudice di prime cure. Il Collegio rileva, in via preliminare che parte ricorrente ha riproposto complessivamente le medesime eccezioni già esaminate dei giudici di prime cure. Sotto tale profilo l’appello appare inammissibile alla luce del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in quanto privo di motivi di impugnazione, ovvero per difetto di specificità. Parte appellante riporta, infatti, in maniera pedissequa le doglianze già avanzate nel procedimento di primo grado, senza nulla aggiungere e senza alcun riferimento e contestazione delle motivazioni addotte in sentenza. Condividendo le conclusioni dei giudici di primo grado, la commissione ritiene l’illegittimità degli atti di pagamento sia per l’illegittimità della notifica che per violazione dei termini previsti all’art. 2946 c.p.c. L’assenza tra le due unità immobiliari del rapporto di complementarietà necessario alla formazione di un’unica abitazione. La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.”.

8. E’ principio consolidato di questa Corte che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017, Rv. 643793-01, che richiama Cass. n. 16736 del 2007).

9. In tal senso è stato chiarito, a più riprese, che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado senza illustrare – neppure sinteticamente – le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 16057 del 18/06/2018 Rv. 649281-01).

10. Egualmente, per la sentenza motivata “per relationem”, mediante mera adesione acritica all’atto d’impugnazione, senza indicazione nè della tesi in esso sostenuta, nè delle ragioni di condivisione, ne è stata sancita la nullità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto corredata da motivazione solo apparente (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 20648 del 14/10/2015, Rv. 636648-01).

11. In tema di valutazione delle prove documentali, questa Corte ha più volte chiarito che sussiste il vizio di motivazione apparente, con conseguenziale nullità della sentenza, qualora il giudice di merito non dia conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 14762 del 30/05/2019, Rv. 654095-01; Sez. 3, Sentenza n. 7402 del 23/03/2017, Rv. 643692-02).

12. Orbene, dalla lettura della sentenza impugnata – sopra riportata per intero – non v’è chi non veda come la motivazione in ordine al fatto decisivo e controverso sia mancante non essendo esplicitate le ragioni della decisione. In particolare, i giudici di secondo grado ritengono di confermare la decisione di prime cure senza chiarire le ragioni di tale condivisione piena (“condividendo le conclusioni dei giudici di primo grado, la commissione ritiene l’illegittimità degli atti di pagamento sia per l’illegittimità della notifica che per violazione dei termini previsti all’art. 2946 c.p.c.”) incorrendo, così, nel vizio di omessa motivazione.

13. Nè, d’altro canto, la ratio decidendi è in qualche modo rinvenibile dall’illustrazione – del tutto mancante – delle ragioni per cui la Commissione regionale ha inteso accogliere i motivi di ricorso del contribuente e rigettare le ragioni di Equitalia Nord s.p.a., limitandosi a manifestare la sua condivisione alla decisione della commissione tributaria provinciale di cui, però, non ricostruisce il alcun modo l’iter logico giuridico seguito per pervenire al rigetto dell’appello. Erra, altresì, anche nel ritenere l’inammissibilità del gravame di Equitalia senza argomentare i motivi di tale inammissibilità, se non con la generica espressione di “difetto di specificità” (v. sentenza ultimo rigo di pag. 2).

14. Peraltro, il periodo formante il terzo capoverso di pag. 3 (“l’assenza tra le due unità immobiliari del rapporto di complementarietà necessario alla formazione di un’unica abitazione”) è monco, risultando scollegato da qualsiasi consecuzione logica e temporale con il resto della motivazione.

14. In conclusione, la sentenza in oggetto è illegittima, per carenza di motivazione, in quanto il giudice di merito non ha compiuto alcuna disamina logico-giuridica degli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento.

15. L’accoglimento del ricorso, nei termini delineati, comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, perchè proceda ad un nuovo esame della controversia verificando, sulla scorta della documentazione prodotta in atti, se il luogo in cui è avvenuta la notificazione della cartella, a mani di familiare, corrisponda oppur no al domicilio fiscale del contribuente destinatario della notifica (Abbadia Lariana).

16. La Commissione regionale in sede di rinvio, è tenuta a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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