Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22848 del 09/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 09/11/2016), n.22848
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2419-2015 proposto da:
CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del
curatore legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata
presso la CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e
difesa dall’Avvocato DI BELLA Dario, giusta mandato in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
ELETTROTEL DI A. E E.C. & C SAS in
liquidazione, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata
presso la CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e
difesa dall’avvocato ROSA LINDA ARENA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SALTATORE CITTADINO, giusta procura in calce
al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1407/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 27/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
In ordine al procedimento recante il numero di R.G. n. 2419 del 2015 è stata depositata la seguente relazione:
La corte d’Appello di Catania ha respinto l’istanza di rimessione in termini prospettata dalla parte appellante curatela fallimento Telecon s.r.l. relativa al termine lungo per impugnare la sentenza di rigetto dell’azione revocatoria proposta dalla medesima curatela avverso la s.a.s. (OMISSIS), rilevando che lo stato febbrile, addotto come impedimento, era intervenuto a cavallo della scadenza del termine. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la curatela censurando nei primi due motivi l’omessa considerazione come impedimento dello stato influenzale febbrile. E’ stata altresì prospettata ulteriore censura attinente al merito.
Il ricorso è radicalmente inammissibile essendo la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile alla parte giustificativa della richiesta di rimessione in termini è di competenza esclusiva del giudice di merito, oltre che di mero fatto.
Deve in conclusione concludersi per l’inammissibilità del ricorso.”.
Il Collegio condivide la relazione depositata, osservando che la declaratoria di tardività si fonda su un accertamento di fatto incensurabile in sede di giudizio di legittimità.
Il ricorso, in conclusione, deve ritenersi inammissibile con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese di lite del presente giudizio.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio da liquidarsi in Euro 4000 per compensi ed Euro 100 per esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016