Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22848 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22146/2009 proposto da:

SRL MOBILI PAOLO GRUTTI (OMISSIS) in persona dell’Amministratore

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

CENTOFANTI Siro, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GUALDO CATTANEO (di seguito il Comune) in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA BOEZIO

16, presso lo STUDIO DI CONSULENZA GIURIDICO TRIBUTARIA,

rappresentato e difeso dagli avvocati LUPI Raffaello, LUCISANO

CLAUDIO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA PERUGIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 57/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di PERUGIA del 19.5.08, depositata il 02/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Sirio Centofanti che si riporta

agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso; in subordine chiede

la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata, dal Consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.:

“1. – La Mobili Paolo Grutti s.r.l. ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale dell’Umbria, n. 57/4/2008, che ha respinto, per quanto unicamente interessa, il suo appello principale contro la decisione della commissione tributaria provinciale di Perugia in controversia col comune di Gualdo Cattaneo riguardante una cartella di pagamento in tema di Tarsu dell’anno 2005.

L’intimata amministrazione comunale ha resistito con controricorso.

2. – La sentenza impugnata ha enunciato due concorrenti rationes decidendi: (1) da un lato i giudici d’appello hanno condiviso il profilo di inammissibilità del ricorso, dai primi giudici ritenuto sul rilievo di non essere stata, la cartella, impugnata per vizi propri; (2) dall’altro, e nel merito, hanno comunque affermato la legittimità della pretesa tributaria, essendo risultato – a fronte del dedotto autonomo smaltimento di rifiuti assimilati, per quantitativo prodotto, a quelli speciali – che la società smaltisce rifiuti provenienti da due complessi immobiliari, uno dei quali destinato solamente a negozio e uffici.

3. – La. ricorrente affida il ricorso per cassazione a quattro motivi, tutti in verità afferenti la sola seconda ratio decidendi.

A fronte invece della enunciazione, in sentenza, di plurime ragioni autonome della decisione, è principio pacifico che queste vanno impugnate tutte.

In mancanza – come nella specie – il ricorso è inammissibile stante la formazione del giudicato interno sulla questione non incisa.

4. – Può aggiungersi che i singoli motivi sono a ogni modo essi pure inammissibili per inidoneità dei quesiti di diritto.

Difatti, completamente disinteressandosi di quanto affermato dal giudice di merito, i motivi omettono – il primo addirittura prospettando due alternative ipotesi astratte – ogni riferimento alla fattispecie concreta; donde non consentono alla Corte di affermare principi funzionali a risolvere la specifica questione controversa.

Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e definito con pronunzia di inammissibilità”;

– che il collegio interamente condivide le considerazioni di cui alla ripetuta relazione;

– che le spese processuali seguono la soccombenza di parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore del comune intimato, in Euro 1.000,00 di cui Euro 100,00 per spese vive.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, su relazione del Cons. Dr. Terrosi (est.), il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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