Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22847 del 29/09/2017

Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 26/06/2017, dep.29/09/2017),  n. 22847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30293-2014 proposto da:

A.A., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato OLINDO

DI FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– resistente –

avverso la sentenza n. 724/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 03/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel febbraio 2004 A.A. convenne in giudizio il Ministero della Salute per sentir dichiarare la responsabilità dello stesso con conseguente condanna al risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 2043,2049 e 2050 c.c.. Espose che nel (OMISSIS), a seguito di intervento chirurgico effettuato presso l’ospedale (OMISSIS), gli fu somministrata una trasfusione di sangue che risultò, come da certificazione allegata, priva dei test HBV e HCV. A causa di tale trasfusione venne contagiato da HBV e HCV, e conseguentemente contrasse epatite post trasfusionale cronica con danno irreversibile. L’esponente allegò che il danno subito doveva mettersi in relazione causale con la trasfusione subita presso l’ospedale sopra detto.

La causa non venne iscritta a ruolo. Con successiva comparsa l’attore riassunse la causa. Si costituì, quindi, il Ministero della Salute che contestò la domanda eccependo genericamente la prescrizione e, nel merito, l’infondatezza della domanda.

Il Tribunale di Palermo, con la sentenza numero 1191/2007, preliminarmente, rigettò l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero e nel merito ritenne che non era stata dimostrata la condotta colposa del Ministero della Salute nella causazione dell’evento, tenuto conto dell’anno in cui erano state eseguite le trasfusioni – e, conseguentemente, rigettò le domande attoree.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 724 del 3 maggio 2014. La Corte ha ritenuto che l’appellante aveva acquisito la consapevolezza della malattia da cui era affetto in epoca anteriore a quella in cui lo stesso ha presentato l’istanza tendente a conseguire il riconoscimento dell’indennizzo ex L. n. 210 del 1992. Ha ritenuto che dopo gli accertamenti eseguiti nell’anno 1992, era nelle condizioni, adoperando l’ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche nell’anno 1992 di percepire la riconducibilità della patologia riscontrata alle emotrasfusioni alle quali si era sottoposto.

3. Avverso tale pronunzia A.A. propone ricorso per cassazione sulla base di 5 motivi.

3.1. Il Ministero della Salute deposita procura per la discussione orale.

4. Il collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “nullità della sentenza e/o del procedimento per errores in procedendo (art. 360 c.p.c., n. 4 – art. 112,116,166,167 e 168 c.p.c. in relazione agli artt. 2934 e 2935 c.c.)”.

Lamenta che avrebbe errato il giudice del merito laddove, esaminando l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero, nonostante la proposizione tardiva rispetto al termine previsto dagli artt. 166 e 167 c.p.c., ha dichiarato prescritte le domande avanzate dal ricorrente, perchè l’eccezione è stata formulata soltanto con la comparsa di costituzione del 3 marzo 2004. Invece, secondo il ricorrente, occorre fare riferimento ai fini della valutazione della tempestività, alla data della prima udienza di comparizione originariamente indicata nell’atto di citazione iniziale, poi riassunto a seguito della mancata iscrizione a ruolo, e non già alla data dell’udienza stabilita per la riassunzione del processo.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “nullità della sentenza e/o del procedimento per errores in procedendo (art. 360 c.p.c., n. 4 – artt. 112,167 e 346 c.p.c. in relazione agli artt. 2934 e 2935)”.

La sentenza sarebbe errata perchè il giudice del merito non doveva considerare validamente proposta l’eccezione di prescrizione perchè generica.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 e dell’art. 2947 c.c., comma 1. Contestuale violazione e mancata applicazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 112,116 e 132 (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

La corte avrebbe errato laddove ha ritenuto che il termine di prescrizione decorra dal momento in cui la condotta illecita si è resa conoscibile dal soggetto danneggiato consentendogli l’esercizio del diritto, ed ha identificato tale momento, nel caso di specie, in epoca anteriore a quella in cui è stata presentata l’istanza per il riconoscimento dell’indennizzo. Invero, per calcolare la prescrizione avrebbe, invece, dovuto fare riferimento al momento in cui la condotta illecita ha inciso nella sfera giuridica del danneggiato con effetti esteriorizzanti e conoscibili. Secondo il ricorrente tali elementi possono essere acquisiti con certezza solo a seguito della comunicazione da parte della commissione medica ospedaliera di cui alla L. n. 210 del 1992, della certificazione relativa all’esistenza del nesso causale tra le trasfusioni o la somministrazione di emoderivati e il contagio.

4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2944 c.c.. Contestuale violazione e mancata applicazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 112,113,115,116 e 132 (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Si duole che la corte d’appello avrebbe errato laddove ha affermato che l’appellante non abbia eccepito di aver interrotto la prescrizione del credito vantato senza considerare, invece, che il ricorrente nonostante la generica eccezione di prescrizione formulata dal ministero, aveva tempestivamente specificatamente contestato l’eccezione di prescrizione.

4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Denuncia che il giudice del merito accogliendo erroneamente l’eccezione di prescrizione abbia omesso di pronunciarsi sul merito della domanda.

5.1. I cinque motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati per quanto di ragione.

La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale; ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 4 ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l’esistenza, in capo all’interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia.

Pertanto il termine da cui inizia a decorrere la prescrizione, secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, è la data di presentazione della domanda amministrativa ex L. n. 210 del 1992. E tale data costituisce il limite ultimo oltre il quale si deve necessariamente ritenere che il danneggiato abbia acquisito un apprezzabile grado di affidabilità sulla sussistenza dei presupposti della sua azione risarcitoria, cioè non solo il danno alla salute ma anche la sua potenziale riconducibilità alla condotta colposa della controparte (fin da Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576; v. pure, tra le altre: Cass. 23 maggio 2011, nn. 11301 e 11302; Cass., ord. 5 luglio 2011, n. 14694; Cass. 13 luglio 2011, n. 15391; Cass. 30 agosto 2013, n. 19997; Cass. 29 novembre 2013, n. 26791; Cass. 22 gennaio 2014, n. 1229; Cass., ord. 4 marzo 2014, n. 4992; Cass. 14 marzo 2014, n. 5953).

I giudici del merito si sono discostati dai predetti principi. Infatti nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza di merito, ed in particolare dalla frase riportata in sentenza ‘da allora l’attore ha dovuto sopportare notevoli sofferente, fisiche e psichiche(…), risulta solo che il ricorrente avesse piena coscienza della sua malattia ma non emerge la consapevolezza della sua potenziale riconducibilità alla condotta colposa della controparte. Inoltre, come risulta dalla sentenza della Corte territoriale (pag. 5) il ricorrente ha presentato l’istanza tendente a conseguire il riconoscimento dell’indennizzo in data 17 febbraio 2001 e l’atto di riassunzione è del 18 febbraio 2004, quindi proposto nel termine dei 5 anni. Conseguentemente il termine non si è prescritto.

6. Pertanto, la corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, come in motivazione, cassa la sentenza impugnata, rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione.

PQM

 

la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, come in motivazione, cassa la sentenza impugnata, rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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