Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22847 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. I, 09/11/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 09/11/2016), n.22847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – rel. Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23157-2010 proposto da:

L.D. IMMOBILIARE S.R.L., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.

Salvatore Armenio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in

Milano viale Majno 17/a;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., (C.F.), in persona del curatore pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 835/2009

depositata il 9 giugno 2009;

Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 5 ottobre 2016 dal Presidente relatore dott. Aniello Nappi;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

Salvato Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.D. Immobiliare s.r.l. impugna la sentenza della Corte d’appello di Torino depositata il 9 giugno 2009, che ribadì il rigetto della sua opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.p.a., dal quale era stato escluso un suo credito di circa 370 mila Euro vantato in ragione di un assegno bancario emesso dalla società poi fallita.

Secondo la corte d’appello l’azione cartolare esercitata dall’opponente era soggetta al termine di prescrizione semestrale, che era già decorso al momento del deposito della domanda di insinuazione al passivo, peraltro sprovvista del titolo in originale sottoposto a sequestro penale.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 75, comma 1, nonchè vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la corte erroneamente ritenuto prescritta l’azione cartolare, nonostante gli atti interruttivi posti in essere prima con la notifica di un atto di precetto e poi con il deposito in cancelleria della domanda di insinuazione al passivo.

2. – Il motivo è fondato.

La corte d’appello ha senz’altro ritenuto prescritta l’azione cartolare esercitata dal possessore dell’assegno bancario, in quanto successivamente al protesto del titolo (risalente al (OMISSIS)), erano decorsi sei mesi senza alcun atto interruttivo e senza che l’originale del titolo fosse stato consegnato al curatore fallimentare.

In realtà, sull’accertamento dell’estinzione o meno dell’azione cartolare, nessuna influenza avrebbe potuto esercitare la circostanza che il titolo non fosse stato materialmente prodotto in originale con la domanda di insinuazione al passivo – a causa del sequestro del documento disposto in precedenza dal giudice penale -, trattandosi di una questione relativa in thesi alla fondatezza dell’azione cartolare in discussione e non alla sua eventuale prescrizione.

Al riguardo, va senz’altro richiamato l’orientamento di questa Corte, a tenore del quale l’onere di produrre in giudizio il titolo in originale, ai sensi del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 58 quando il portatore di un titolo di credito che intenda partecipare al concorso del traente fallito faccia valere l’azione causale, comporta soltanto che in mancanza di produzione dell’originale, il credito andrà ammesso con riserva, essendo detta produzione intesa ad evitare la possibilità di insinuazione da parte di altri creditori in via cartolare, ovvero ad assicurare al debitore l’esercizio di eventuali azioni di regresso (Cass. 25 agosto 2004, n. 16859).

Inoltre il giudice di merito ha omesso di considerare il fatto storico, compiutamente allegato dal ricorrente negli scritti difensivi, costituito dall’intervenuta notifica di un atto di precetto alla società poi fallita già in data (OMISSIS); con il risultato che alla data del deposito della domanda di insinuazione al passivo ((OMISSIS)) pacificamente idonea ad interrompere la prescrizione con effetti permanenti durante tutto il corso del fallimento, L. Fall., ex art. 94 – non era ancora maturata la prescrizione ai sensi del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 75.

3.- In definitiva in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche della presente fase.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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