Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22846 del 29/09/2017
Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 26/06/2017, dep.29/09/2017), n. 22846
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27420/2014 proposto da:
Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’
CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato MARIO LANA, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO MELILLO, ANTON
GIULIO LANA giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro prom
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1478/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 26/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Z.A. ricorre in cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1470/2013 che confermava la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto prescritto il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni patiti causati dalla contrazione dei virus HBV e dell’HCV a seguito dell’assunzione di emoderivati, funzionali alla terapia assunta quale soggetto affetto da emofilia.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia. Prima dell’udienza pubblica, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte di Z.A. ricorrente principale. Trattasi di rinuncia rituale, giacchè soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c. e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art. 391 c.p.c., comma 4).
PQM
la Corte dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio di cassazione, spese compensate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 26 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017