Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22846 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 03/11/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4522/2011 proposto da:

LIZARD TRAVEL SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del

liquidatore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato DEL VECCHIO

Andrea, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in

calce al ricorso per revocazione;

– ricorrente –

contro

TOP SARDINA SRL (OMISSIS) in persona del suo amministratore

unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76,

presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI Giordano, che la

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.M., P.R., G.T.N., R.

G., G.C.M.G., D.A.,

A.F., P.A., FALLIMENTO INCONTRI SARDEGNA

SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 696/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE del

17.11.09, depositata il 19/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – La Lizard Travel srl in liq.ne ricorre, con atto spedito per la notifica il 17.2.11, per la revocazione della sentenza di questa Suprema Corte n. 696/10 del 19.1.10, con la quale è stato rigettato il ricorso principale da quella proposto contro la sentenza n. 15897/04 del Tribunale di Roma nei confronti della srl Top Sardinia, nonchè degli altri intimati di cui in epigrafe.

2. – Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c. – per essere ivi dichiarato inammissibile, per quanto appresso indicato.

3. – La ricorrente individua l’errore di fatto in ciò, che questa Corte avrebbe supposto la conferma, da parte del Tribunale in grado di appello, della condanna dell’agenzia di viaggi in ragione della mancata (prova di una) informativa ai clienti circa l’identità dell’organizzatore del pacchetto turistico, ritenendo che tale informativa costituisse un fatto in contestazione, mentre la relativa comunicazione era stata ammessa dagli stessi attori con la citazione in primo grado e riconosciuta come pacifica dal Tribunale nelle premesse della sentenza d’appello (tale cioè da comportare per l’agenzia di viaggi l’esenzione dalla relativa prova).

4. – La sola srl Top Sardinia resiste con controricorso, evidenziando l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso; e può in questa sede prescindersi dai dubbi sulla ritualità delle notifiche agli altri intimati, non apparendo necessaria la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo in applicazione del principio affermato da Cass. Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826, in base al quale nel giudizio di cassazione il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio.

5. – Ciò posto, va premesso che, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, l’errore revocatorio si individua nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2008, n. 26022). In sostanza, la configurabilità dell’errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà obiettiva ed effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonchè posto a fondamento dell’argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità (Cass., ord. 15 luglio 2009, n. 16447). Ne resta esclusa quindi qualunque erroneità della valutazione di fatti storici o della loro rilevanza ai fini della decisione.

6. – Orbene, già da un punto di vista astratto la qualificazione del carattere pacifico – ovvero non controverso – o meno di un fatto non integra un errore di percezione, ma – sempre in tesi – un errore di valutazione dei fatti stessi (già per Cass. 21 gennaio 1993, n. 705, infatti, “la pronunzia del giudice, che si assuma erronea, sull’esistenza di un fatto ritenuto pacifico per difetto di contestazione, costituisce frutto non di un errore meramente percettivo, ma di un’attività valutativa, nel senso che il giudice stesso, postasi la questione della mancanza di contestazioni in ordine alla esistenza di un fatto determinato, l’ha risolta affermativamente all’esito di un giudizio, di per sè incompatibile con l’errore di fatto e non idoneo, quindi, a costituire motivo di revocazione a norma dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4″).

7. – Nel caso concreto, poi, sulla qualificazione suddetta vi è stata ampia e prolungata controversia tra le parti nei diversi gradi del giudizio, come messo in evidenza dalla controricorrente, sicchè non può configurarsi alcun errore di fatto di questa Corte, avendo essa semplicemente e correttamente estrinsecato la sua ordinaria potestà di valutazione dei fatti come risultanti dagli atti legittimamente esaminabili e di implicita qualificazione del fatto stesso come tutt’altro che pacifico.

8. – In conclusione, si propone la declaratoria di inammissibilità della qui dispiegata revocazione”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti sono comparse in Camera di consiglio per essere sentite; tuttavia, la ricorrente ha presentato memoria, ai sensi del terzo comma dell’art. 380 bis cod. proc. civ., ribadendo la configurabilità dell’errore revocatorio.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, visto che le repliche alla stessa, contenute nella memoria depositata dalla ricorrente, benchè esprimano la soggettiva opinione della parte in ordine ai vizi motivazionali in cui sarebbe incorso il giudice a quo, non giustificano il superamento delle considerazioni svolte nella relazione medesima. Invero, va ribadito che già in astratto la qualificazione del carattere controverso o meno del fatto decisivo integra un giudizio e non una mera percezione, così sfuggendo alla nozione di errore di mero fatto o percettivo, valido e rilevante a fini revocatori; ma poi, in concreto, le parti hanno lungamente argomentato e dibattuto sulla qualificabilità del fatto in parola come controverso, il che esclude la conclusione sul punto raggiunta dal novero di errore di mero fatto o revocatorio, configurandosi invece il risultato di un’attività di giudizio, di per sè appunto non rilevante ai fini della revocazione.

Ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione: pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., la chiesta revocazione va dichiarata inammissibile, con condanna della soccombente alle spese del giudizio di legittimità in favore della sola intimata che ha resistito con controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il proposto ricorso per revocazione;

condanna la Lizard Travel srl in liq.ne, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento, in favore della Top Sardinia srl, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA