Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22845 del 29/09/2017

Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 26/06/2017, dep.29/09/2017),  n. 22845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6400-2014 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– ricorrente –

contro

T.E.;

– intimato –

Nonchè da:

M.A., T.G., T.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 168, presso lo

studio dell’avvocato LUCA TANTALO, che li rappresenta e difende

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1804/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 23/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2017 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2003, T.E. convenne in giudizio il Ministero della Salute per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di trasfusioni somministrate nel febbraio e nel marzo 1984 presso l’Ospedale Civile di Lamezia Terme e presso l’istituto Nazionale Tumori di Milano.

Espose che, in seguito alle suddette trasfusioni, si era ammalato di epatite cronica attiva HCV-AB positivo per la quale il Ministero dopo aver riconosciuto il nesso di causalità tra le suddette trasfusioni e l’infermità, l’ascriveva alla 8^ categoria della tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981. Espose anche che la semplice infezione, trasformata in epatite, subiva un evolversi tale da sfociare in malattia nuova e completamente diversa dalla precedente e molto più grave. Infatti nel 2002 al T. venne riscontrata la presenza di una formazione nodulare qualificata come carcinoma epatocellulare: cirrosi epatica HCV correlata, causalmente collegata alle sopramenzionate trasfusioni come riconosciuto anche dalla commissione medica in data 6 marzo 2003.

Si costituì in giudizio il Ministero della Salute eccependo il difetto di legittimazione passiva e l’intervenuta prescrizione del diritto azionato.

La causa venne istruita mediante CTU medico – legale.

Il Tribunale di Catanzaro con sentenza del 31 maggio 2011 rigettò la domanda attorea perchè prescritta ritenendo che il termine quinquennale di prescrizione decorresse dalla presentazione della domanda amministrativa di indennizzo ex L. n. 210 del 1992.

2. La decisione, è stata riformata dalla Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza n. 1804 del 23 dicembre 2013.

La Corte, infatti, ha ritenuto che l’insorgenza dell’epatocarcinoma, quale conseguenza della infezione da HCV a seguito delle trasfusioni di sangue infetto e dello svilupparsi di una cirrosi epatica, dia luogo ad una malattia nuova non riducibile ad un mero aggravamento del contagio da HCV, trattandosi infatti di infermità con caratteristiche completamente diverse, anche sotto il profilo clinico terapeutico e prognostico, da quelle che connotano la sola infezione da virus HCV. Pertanto ha, ritenuto, trattandosi di una malattia nuova, pur causalmente prodotta dalle trasfusioni, che il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria non potesse essere ancorato alla data della domanda di indennizzo che il T. aveva presentato nel marzo del 1995 per la sola infezione da virus HCV, ma dovesse essere individuato nel momento in cui è stata eseguita la prima diagnosi di epatocarcinoma in cirrosi epatica da HCV, ossia alla data del 27 novembre 2002. Conseguentemente, essendo stata notificata la citazione di primo grado nel marzo 2003, il diritto al risarcimento del danno non si era prescritto. Pertanto ha condannato il Ministero della Salute, previa detrazione degli importi percepiti a titolo di indennizzo ex L. n. 210 del 1992, a risarcire al T. il danno non patrimoniale quantificato nella somma di Euro 660.781,64.

3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione il Ministero della Salute, con un solo motivo.

3.1 Resistono con controricorso gli eredi di T.E., i quali, con il medesimo atto propongono ricorso incidentale, fondato su un motivo.

4. Il collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, il Ministero ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, la “violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto che l’epatocarcinoma costituisca un evento autonomo e distinto dal contagio HCV derivato dalle emotrasfusioni ed ha fatto decorrere la prescrizione quinquennale dalla data in cui -2002- la parte danneggiata ha avuto conoscenza di avere contratto questa patologia – più grave dell’HCV – e non dalla data della domanda di indennizzo per il contagio HCV e, dall’altra, ha comunque affermato la responsabilità del ministero, come riferimento alle trasfusioni nel 1984, considerandole, di fatto, come l’evento che ha cagionato la patologia epatica”.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente fatto coincidere il dies a quo della prescrizione con quello delle diagnosi dell’epatocarcinoma.

In relazione a tale patologia, totalmente autonoma rispetto all’epatite, decorrerebbe un nuovo ed autonomo dies a quo, non potendosi ritenere prescritto il diritto al risarcimento di un danno nuovo e diverso verificatosi in corso di causa.

Il motivo è inammissibile.

Per quanto riguarda il momento dal quale decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno) questa Corte ha distinto a seconda che si tratti di fatto illecito, che, dopo un primo evento lesivo, determina ulteriori conseguenze pregiudizievoli, ovvero che si tratti di illecito c.d. permanente, in cui il comportamento lesivo non si esaurisce uno actu, ma perdura nel tempo oltre la produzione del danno e lo alimenta per tutta la sua durata.

Nel primo caso, secondo il costante indirizzo di questo Giudice di legittimità (ex plutimis: Cass. n. 21500/2005Cass. n. 6515/2004; Cass. n. 17940/2003; Cass. n. 7937/2000), la prescrizione dell’azione risarcitoria per il danno inerente alle ulteriori conseguenze dannose decorre dal verificarsi di questa ultime solo a condizione che le medesime non costituiscano un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto, ma la manifestazione di lesione nuova ed autonoma rispetto a quella esteriorizzatasi con l’esaurimento dell’azione del responsabile, poichè il semplice peggioramento di una lesione in atto non sposta il termine iniziale di prescrizione.

Ora nel caso di specie è stato accertato dalla Corte d’Appello che la malattia sviluppatasi nel 2002 non è una diretta conseguenza, o meglio un aggravamento della stessa, della originaria malattia contratta a seguito delle trasfusioni.

Quando il giudice di secondo grado esegue un accertamento di fatto, la Corte di cassazione, per poter verificare la legittimità della decisione di merito sulla questione, dev’essere investita da una censura di difetto di motivazione su di un punto decisivo, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non essendo sufficiente, a scardinare tale accertamento, una censura di violazione di norma sul procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Infatti, il motivo per cui la sentenza può venir cassata è prima di difetto di motivazione e solo consequenzialmente di violazione della norma di diritto processuale. Pertanto nel caso di specie la ratio decidendi è stata censurata in modo eccentrico.

5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale gli eredi lamentano sia la errata valutazione del danno effettuata dal giudice del merito sia l’applicazione del principio della compensazione tra quanto liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e quanto già percepito a titolo di indennizzo.

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

E principio consolidato di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’ indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass. S.U. n. 7161/2010; Cass. S.U. n. 28547/2008).

Pertanto, come nel caso di specie, la mancanza di una sola delle indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 19157/12; Cass. n. 22726/11; Cass. n. 19069/2011).

6. Pertanto la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. La reciproca soccombenza impone di compensare le spese.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, e della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 26 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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