Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22845 del 28/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 22845 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: TRIA LUCIA

. ORDINANZA
sul ricorso 26155-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO
TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUF.T.F. DE ROSE,
VINCENZO STUMPO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
DECARO MARINO;

– intimato –

Data pubblicazione: 28/10/2014

,..

avverso la sentenza n. 5743/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 15.11.2010, depositata il 16/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/09/2014 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA TRIA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli

scritti.

Ric. 2011 n. 26155 sez. ML – ud. 23-09-2014
.2-

Sesta sezione — Sotto Sezione Lavoro
Udienza del 123 settembre 2014 – n. 22 del ruolo
RG n. 26155/11
Presidente: Mammone Relatore: Tria

Ritenuto che la causa è stata chiamata alla adunanza in Camera di consiglio del
3 ottobre 2013 ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ. sulla base della relazione
redatta a norma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., avente il seguente tenore:
« 1.— La Corte d’appello di Bari, riformando la sentenza di primo grado,
esclusa l’intervenuta decadenza ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art.
47, comma 3 e s.m. per non essere decorso il termine di legge di un anno e
trecento giorni, condannava l’INPS a riliquidare’ l’indennità di disoccupazione
agricola corrisposta per l’anno 2001 sulla base del salario fissato pro-tempore
dalla contrattazione collettiva nella Provincia di appartenenza in relazione alla
qualifica di operaio agricolo a tempo determinato, comprensivo della quota di
TFR.
2.- Avverso la sentenza propone ricorso l’INPS affidato a due motivi. Il
lavoratore è rimasto intimato.
2.1.- Con primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 18, comma 18, del d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del
2011.
2.2.- Con il secondo motivo l’INPS lamenta violazione degli artt. 46, 51 e
55 del CCNL operai agricoli e fiorovivaisti del 10 luglio 2002 in relazione
all’art. 6, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 314 del 1997, nonché in relazione
all’art. 1362 cod. civ. e segg., all’art. 2120 cod. civ. e all’art. 4, commi 10 e 11,
della legge. n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11.
Entrambi i motivi sono incentrati sulla censura della sentenza impugnata
per avere incluso, nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione
dell’indennità di disoccupazione agricola, anche la voce denominata “quota di
TFR”, voce che — contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale — ha
natura di retribuzione differita.
3.— I motivi di ricorso appaiono manifestamente fondati, alla stregua della
ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, Cass. 28
maggio 2012, n. 8510, nonché Cass. 20 maggio 2011, n. 11152 e numerose
altre conformi alla precedente sentenza 9 maggio 2007, n. 10546), secondo cui,
ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione
di retribuzione, definita dalla contrattazione collettiva, da porre a confronto con
il salario medio convenzionale, ex art 4 del d.lgs. n. 146 del 1997, non
comprende il trattamento di fine rapporto.
3.1. — Tale principio merita di essere ribadito anche in questa sede. La
voce denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da
quello del 27 novembre 1991, va esclusa dal computo dell’indennità di
disoccupazione, in ragione della volontà espressa dalle parti stipulanti, volontà
che è vietato disattendere ai sensi dell’art. 3 del d.l. 14 giugno 1996, n. 318,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, a norma del
quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi

Pie. 201111. 26155 sez. ML – ud. 23-09-2014
-3-

ORDINANZA
FATTO E DIRITTO

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella
relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ.;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto perché fondato e la sentenza
impugnata va cassata;
che non essendovi necessità di ulteriori accertamenti all’esito del principio
affermato esplicitamente avallato dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la causa va decisa nel merito
con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo di inclusione della
“quota TFR” nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola;
che sia il recente consolidarsi dell’indirizzo giurisprudenziale cui si è fatto
riferimento sia l’intervento legislativo da ultimo ricordato, portano a
compensare tra le parti le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, provvedendo
nel merito, rigetta la domanda dell’inserimento della “quota TFR” nella base di
calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola. Compensa tra le parti le spese
dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile,
il giorno 23 settembre 2014.

collettivi non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito
negli accordi stessi.
3.2.— La summenzionata giurisprudenza di legittimità ha, poi, trovato
esplicito avallo nel d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, contenente all’art. 18, comma 18, una norma di
interpretazione autentica dell’art. 4 del d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146, in forza del
quale detta previsione normativa si interpreta nel senso che la retribuzione utile
per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a
tempo determinato non è comprensiva della voce relativa al trattamento di fine
rapporto, comunque denominato dalla contrattazione collettiva.
4.— In conclusione, per le suesposte ragioni, in applicazione degli artt.
376, 380-bis e art. 375 cod. proc. civ., si propone la trattazione del ricorso in
Camera di consiglio per esservi accolto»;
che sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.

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