Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22844 del 29/09/2017

Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 26/06/2017, dep.29/09/2017),  n. 22844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29773/2014 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA

2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PLACIDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato SIMONE LAZZARINI giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3835/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/06/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

letto il ricorso proposto da T.A. contro il Ministero della Salute, per la cassazione della sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari il 30 aprile 2009;

letto il controricorso notificato dal Ministero della Salute;

rilevato che è stato depositato atto di rinunzia agli atti del giudizio da parte della ricorrente, sottoscritto da quest’ultima e dal difensore, e notificato all’Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero della Salute;

ritenuto che, pertanto, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per rinuncia;

ritenuto che, pur non avendo il controricorrente prestato adesione alla rinuncia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis (che è quello originario del codice di rito, avuto riguardo alla data di introduzione del giudizio), anche in considerazione del fatto che la rinuncia è motivata con l’accettazione da parte della ricorrente dell’equa riparazione di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 27 bis, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

PQM

 

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Compensa le spese di lite.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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