Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22843 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 20/10/2020), n.22843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 230/2015 R.G. proposto da:

D.M.A. e M.G. s.n.c., in persona dei

l.r.p.t., nonchè D.M.A. e M.G. in proprio

ed in qualità di soci della predetta società, rappresentati e

difesi dagli avv.ti Loris Tosi e Giuseppe Marini, elettivamente

domiciliati presso quest’ultimo in Roma alla via dei Monti Parioli

n. 48;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

e

Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Treviso in persona

del direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 727/16/14 della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto, emessa il 18/4/2014, depositata il 6/5/2014 e

non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre

2019 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. D.M.A. e M.G. s.n.c., in persona dei l.r.p.t., nonchè D.M.A. e M.G. in proprio ed in qualità di soci della predetta società, ricorrono con cinque motivi contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 727/16/14 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (di seguito C.T.R.), emessa il 18/4/2014, depositata il 6/5/2014 e non notificata, che ha accolto parzialmente l’appello dei contribuenti, rideterminando il maggior reddito imponibile in Euro 34.361,73 in luogo di quello accertato con gli avvisi relativi a maggiore Irpef, Iva ed Irap per l’anno di imposta 2008;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R., dopo aver ritenuto che la sentenza impugnata fosse adeguatamente motivata e che l’avviso di accertamento contenesse l’indicazione delle ragioni della pretesa fiscale, avendo posto i contribuenti nella condizione di contestarle e difendersi, ha qualificato l’accertamento dell’Amministrazione come analitico – induttivo, mediante la ricostruzione dei ricavi con la determinazione delle materie prime impiegate;

per quanto riguarda il calcolo dei maggiori ricavi, la C.T.R. confermava solo in parte l’accertamento, affermando che la quantità di pane venduto all’ingrosso dovesse essere determinata in base alle fatture e che il quantitativo di pane complessivamente venduto dovesse tenere conto del possibile reimpiego delle rimanenze, della quantità minima di scarti di lavorazione e dell’utilizzo di elementi aggiuntivi, oltre la farina;

3. a seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 23 ottobre 2019, ai sensi dellart. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42;

nel caso di specie, secondo i ricorrenti, l’avviso di accertamento era privo della necessaria motivazione, limitandosi a fare riferimento al p.v.c. e ad illustrare la ricostruzione dei maggiori ricavi;

i ricorrenti, quindi, deducono che l’adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento non possa farsi discendere, come erroneamente ritenuto dai giudici di appello, in violazione della normativa richiamata, da un elemento esterno all’atto, cioè dal comportamento del destinatario che lo abbia ricevuto ed abbia proposto tempestivamente impugnazione;

1.2. il motivo è infondato e va rigettato;

1.3. in primo luogo, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, la C.T.R. ha riltenuto l’adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento, che, secondo il giudice di appello, conteneva l’indicazione delle ragioni su cui si basava la pretesa tributaria;

la circostanza che i contribuenti avessero tempestivamente impugnato l’atto con doglianze specifiche è un argomento utilizzato dal giudice con funzione rafforzativa delle conclusioni cui era pervenuto, ritenendo sufficientemente motivato l’avviso;

sotto altro profilo, il motivo è ulteriormente infondato, in quanto riporta alcuni passi della motivazione dell’avviso di accertamento, dai quali si evince l’analiticità della motivazione stessa e la sua adeguatezza, come ritenuto dal giudice di appello;

anche il riferimento alla mancata allegazione del p.v.c., richiamato nella motivazione dell’atto, non sembra decisivo, perchè non sufficientemente circostanziato, atteso che l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di allegare all’avviso gli atti indicati nello stesso deve essere inteso in relazione alla finalità “integrativa” delle ragioni che giustificano l’emanazione dell’atto impositivo ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3, sicchè detto obbligo riguarda i soli atti che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell’avviso stesso, con esclusione, peraltro, di quelli già conosciuti o conoscibili da parte del contribuente;

pertanto nella decisione impugnata non si ravvisa la denunziata violazione di legge;

2.1. con il secondo motivo, i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata perchè contenente una motivazione meramente apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4;

secondo i ricorrenti, la sentenza del giudice di appello non rende nota la ratio della decisione sulla contestazione, sollevata con il ricorso originario e reiterata nei motivi di appello, relativa alla mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti, idonee a giustificare l’accertamento analitico induttivo;

2.2. il motivo è infondato;

2.3. invero la C.T.R. ha rigettato il motivo di gravame, rilevando che l’accertamento era fondato sull’esame delle scritture contabili, delle fatture e degli altri documenti relativi all’attività d’impresa, e che la determinazione dei maggiori ricavi era fondata sulla quantificazione delle materie prime impiegate;

il giudice di appello, quindi, riteneva che l’accertamento, pur occasionato dal rilevo dell’antieconomicità della gestione e dell’incogruenza rispetto agli studi di settore, era di tipo analitico – induttivo, essendo essenzialmente basato sulla considerazione del consumo di farina, determinato in contraddittorio con le parti;

la motivazione contenuta nella sentenza impugnata, quindi, appare effettiva ed idonea a palesare l’iter logico giuridico posto a base della decisione adottata;

3.1. con il terzo motivo, subordinato rispetto al precedente, i ricorrenti denunziano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 132 c.p.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in quanto la C.T.R. avrebbe ritenuto legittimo l’accertamento analitico induttivo dei maggiori ricavi, senza che ricorressero presunzioni gravi, precise e concordanti, atte a giustificarlo;

3.2. come evidenziato nell’esame del motivo precedente, in realtà la C.T.R. ha ritenuto legittimo l’accertamento, rilevando che lo stesso era originato dal rilievo dell’antieconomicità della gestione e dell’incongruenza rispetto agli studi di settore ed era fondato sull’esame della documentazione contabile e delle fatture di acquisto e di vendita delle materie prime, nonchè sull’analisi dei consumi di farina e delle altre materie prime impiegate per la produzione del pane, evidentemente ritenendo che tali elementi costituissero presunzioni gravi, precise e concordanti, idonee a giustificare l’accertamento stesso;

4.1. con il quarto motivo, i ricorrenti denunziano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 113 Cost., D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, poichè, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di appello, la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione non preclude la contestazione in giudizio della legittimità del metodo di accertamento utilizzato;

4.2. il motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, perchè, indipendentemente dalla correttezza dell’affermazione in esso contenuta, risulta definitivamente accertata la legittimità del metodo accertativo adottato dall’amministrazione finanziaria, a seguito del rigetto dei precedenti motivi;

5.1. con il quinto motivo, i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;

5.2. anche tale motivo risulta infondato, poichè la sentenza impugnata, ritenendo, con una dettagliata ed esaustiva motivazione, legittimo il metodo accertativo adottato, ha implicitamente rigettato la doglianza relativa alla mancata applicazione di altro metodo (nella specie della Metodologia di Controllo per i panifici elaborata dall’Agenzia delle entrate);

pertanto il ricorso va complessivamente rigettato ed i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; sussistono i requisiti processuali per porre a carico dei ricorrenti il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

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