Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22843 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 03/11/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25341/2010 proposto da:

AUTODEMOLIZIONI AUTOPARCO INTERNAZIONALE SRL (OMISSIS) in persona

del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

PANETTERIA 15, presso lo studio dell’avvocato MARRACINO ALBERICO,

rappresentata e difesa dall’avvocato OSSOLA Giuseppe, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MODARELLI & BALLATORE SRL (OMISSIS) risultante dalla

trasformazione della Modarelli & Ballatore di Ballatore Secondo

& C.

Snc in persona dell’amministratore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato BARBERIS

Giorgio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO

TABELLINI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

88, presso lo studio dell’avv. GIORGIO BARBERIS, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 386/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

19.3.09, depositata il 22/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito per il controricorrente l’Avvocato Giorgio Barberis che

deposita rinuncia di accettazione.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – La Autodemolizioni Autoparco Internazionale srl ricorre per la cassazione della sentenza del 22.7.09, n. 386/09, della Corte di appello di Torino, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Pinerolo, sono state rigettata le domande proposte da essa ricorrente nei confronti della Modarelli & Ballatore di Ballatore Secondo & C. snc e di G.G., con le quali la prima ha inteso azionare un diritto di retratto locatizio a seguito della permuta tra i convenuti del bene locato, se del caso previa declaratoria di nullità o di simulazione del contratto.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – per essere ivi dichiarato inammissibile, per le considerazioni che seguono.

3. – La ricorrente sviluppa un unico, articolato motivo, di “violazione e/o errata applicazione dei principi generali delle norme in materia di ammissione di mezzi di prova e, in particolare, degli artt. 184, 244 e 253 c.p.c., art. 61 c.p.c., artt. 112, 115, 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c, comma 1, nn. 3 e 5, con riferimento al mancato accoglimento delle istanze di ammissione delle prove testimoniali, nonchè al diniego di ammissione della consulenza tecnica di ufficio”: dolendosi – a pag. 7 del ricorso – del fatto che, “se fosse stata esperita l’escussione testimoniale e fosse stato incaricato un Consulente Tecnico per verificare fatti non altrimenti accertabili se non con l’utilizzo di competenze specifiche e/o di particolari tecniche o strumentazioni, … la sua assistenza peritale avrebbe costituito una fonte diretta di prova utilizzabile al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita durante il corso del processo”. Resistono, con separati controricorsi, entrambi gli intimati.

4. – Il ricorso appare inammissibile, sotto un triplice profilo:

– per inestricabile commistione dei motivi di violazione di legge e di vizio di motivazione;

– per violazione del principio di autosufficienza, in quanto manca, nel testo del ricorso, la specifica riproduzione delle istanze istruttorie che si assumono malamente pretermesse o negate, nonchè l’indicazione del passaggio del giudizio di merito in cui sono state formulate e l’espressione dei motivi per i quali una per una di quelle sarebbe stata decisiva ai fini del giudizio e, soprattutto, ai fini della formulazione di un giudizio finale diverso da quello raggiunto nella gravata sentenza;

per la sussistenza di una ratio decidendi di merito ulteriore rispetto a quella della carenza di prova sulle circostanze rese oggetto delle istanze istruttorie: la gravata sentenza (a pag. 55) espressamente motiva, con argomentazione non attinta da censura in questa sede, che perfino ove – sulla base delle prove invocate – fosse stato possibile dimostrare la differenza di valore tra i due beni permutati, tanto non sarebbe bastato all’accoglimento delle domande dell’odierna ricorrente, occorrendo sul punto la prova di altri elementi, analiticamente indicati nella sentenza stessa con menzione del fatto che essa al riguardo non era stata nè offerta, nè tanto meno fornita; sicchè la mancata impugnazione di tale ulteriore e dirimente ratio decidendi rende priva di interesse l’impugnazione sul diniego di ammissione di mezzi istruttori.

8. – Si propone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Prima dell’udienza la ricorrente ha depositato in cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla parte e dai suoi avvocati, con adesione da parte dei difensori dei controricorrenti, soli a comparire in Camera di consiglio per essere ascoltati.

3. Non può sostenersi che la rinunzia sia tardiva, alla stregua di Cass. Sez. Un., ord. 16 luglio 2008, n. 19514 (poi confermate, tra le altre, da Cass., ord. 7 novembre 2008, n. 26850, o da Cass., ord. 28 dicembre 2009, n. 27425), secondo un indirizzo giurisprudenziale al quale ritiene il Collegio di dovere assicurare continuità.

4. Ne consegue che, a norma dell’art. 390 cod. proc. civ., il processo deve essere dichiarato estinto con ordinanza, essendo intervenuta la rinuncia dopo la comunicazione della fissazione della camera di consiglio (Cass., ord. 27 gennaio 2011, n. 1878); quanto alle spese del giudizio di legittimità, la condotta processuale dei controricorrenti in camera di consiglio rende di giustizia l’integrale compensazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto per rinuncia; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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