Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22842 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 20/10/2020), n.22842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 161/2015 R.G. proposto da:

A.D., rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Fabbrocini

del Foro di Nola, elettivamente domiciliato presso l’avv. Elisabetta

Anagni, con studio in Roma alla via Gerolamo Belloni n. 78;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud S.p.A., in persona del l.r.p.t., elettivamente

domiciliata in Roma alla via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 47

presso l’avv. Gaetano Basile, rappresentata e difesa dall’avv.

Severino Aniello De Rosa;

e

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5307/47/14 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, emessa il 23/5/2014, depositata il

3/6/2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre

2019 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. A.D. ricorre con tre motivi contro l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud S.p.A. (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione, quale successore ex lege di Equitalia – Servizi di Riscossione S.p.A., quest’ultima a sua volta incorporante Equitalia Sud S.p.A.) per la cassazione della sentenza n. 5307/47/14 della Commissione Tributaria Regionale della Campania (di seguito C.T.R.), emessa il 23/5/2014, depositata il 3/6/2014 e non notificata, che ha rigettato l’appello del contribuente, in controversia relativa all’impugnativa della cartella di pagamento relativa ad Irpef, con addizionali comunali e regionali, per l’anno di imposta 2003;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R., rilevato che la C.T.P. di Napoli aveva dichiarato inammissibile il ricorso, per la mancata impugnazione dell’avviso di accertamento presupposto, riteneva che le eccezione relative ai vizi propri delle cartelle di pagamento fossero state inammissibilmente introdotte per la prima volta con l’atto di appello e confermava la sentenza impugnata;

3. a seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione resistono con controricorso;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 23 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo, il ricorrente deduce l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento, perchè, nella copia dell’atto consegnata al destinatario, la relata sarebbe priva della data dell’eseguita notifica;

1.2. il motivo è inammissibile, perchè privo della necessaria specificità, non essendo stato indicato il tipo di notifica effettuata per la cartella di pagamento, nè le concrete modalità di esecuzione della stessa;

1.3. inoltre, ed in ciò l’esame del primo motivo risulta connesso con quello del terzo motivo (con cui il ricorrente denunzia la violazione di legge della sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibili le contestazioni relative ai vizi propri della cartella, quali il difetto assoluto del previo avviso di pagamento, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento e la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento), perchè, come già rilevato dal giudice di appello e non contestato dal ricorrente, le doglianze attinenti ai pretesi vizi propri della cartella, compresi quelli riguardanti la sua notifica, sono state introdotte per la prima volta nel giudizio di appello e costituiscono eccezione nuova, inammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57;

come è stato precisato, “In tema di processo tributario, il divieto di “nova” in appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, si applica, oltre che alle domande, alle eccezioni in senso proprio, intese come lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale nel giudizio di impugnazione di cartella esattoriale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia impeditiva, modificativa o estintiva della pretesa fiscale, da cui derivano il mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del tema della decisione, implicando la deduzione di fatti che richiedono una specifica indagine, non effettuabile per la prima volta in appello” (cfr. Cass. sez. 5, 30 ottobre 2018, 27562; Cass. sez. 6-5, ord. 29 dicembre 2017, n. 31224);

nè dunque il giudice di appello poteva dar luogo ad un rilievo d’ufficio delle dedotte illegittimità, riguardanti la cartella di pagamento e la sua notifica, in assenza di uno specifico originario motivo di ricorso;

2.1. con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge, per inesistenza del presupposto costituito dal titolo definitivo, vale a dire l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società Status s.a.s. di Z.A., che, peraltro, era stato tempestivamente impugnato dal legale rappresentante di quest’ultima;

2.2. il motivo è inammissibile;

2.3. invero, il contribuente deduce la nullità della cartella di pagamento per l’omessa notifica dell’avviso di accertamento presupposto, poichè, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, l’atto impositivo notificato in data 27/6/2007 sarebbe quello diretto alla società Status s.a.s. di Z.A. (di cui il ricorrente è socio accomandatario), regolarmente impugnato dal legale rappresentante della società;

il giudice di primo grado ha ritenuto, con decisione sostanzialmente confermata dal giudice di appello, che l’avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento è stato notificato al ricorrente, come da sua stessa affermazione, in data 20/6/2008, ed è diventato definitivo per mancata impugnazione;

tale accertamento in fatto, oggetto di cd. doppia conforme ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, applicabile al caso in esame, in cui il giudizio di appello è stato introdotto con ricorso depositato in data 8/2/2013, non può essere contestato sotto il profilo del vizio motivazionale e risulta definitivamente acquisito;

pertanto, la contestazione del ricorrente, presupponendo sostanzialmente una diversa ricostruzione in fatto, non è ammissibile;

pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi per ciascuna parte, oltre spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle Entrate ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, ad Euro 200,00 per esborsi ed agli accessori di legge in favore dell’altra controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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