Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22842 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. I, 03/11/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17386/2010 proposto da:

S.S. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CORSO Paolo giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, capogruppo del Gruppo bancario BNL,

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio

unico BPN Paribas S.A. – Parigi – in persona del suo Presidente,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo

studio dell’avvocato DE ANGELIS Lucio, che la rappresenta e difende

giusta procura per atto notaio Mario Liguori di Roma del 7/07/2010,

rep. n. 164076, allegata in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10552/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 18/03/09, depositata il 07/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito l’Avvocato De Nardo Roberto, (delega avvocato Corso Paolo),

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti e chiede

l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- Con sentenza depositata l’11.3.2004, la Corte di appello di Palermo ha respinto il gravame proposto da S.S. contro la sentenza del 5.2.2001 con la quale il Tribunale di Palermo aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, indicativamente quantificati in L. 415.000.000, e non patrimoniali, formulata dal medesimo S. nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.P.A..

La Corte di cassazione, con sentenza n. 10552 del 2011, ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto dal S., il quale, come eccepito dalla banca controricorrente, aveva proposto impugnazione per revocazione contro la sentenza di appello con atto notificato il 3.11.2004. Da tale data decorreva il termine breve per proporre ricorso per cassazione, notificato, invece, soltanto il 19.4.2005, dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla predetta data.

Contro la sentenza della Prima Sezione il S. ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c..

Resiste con controricorso la banca intimata.

2.- In sintesi il ricorrente deduce che la Corte di Cassazione non poteva rilevare la tardività del ricorso perchè la scadenza del termine breve era desumibile soltanto dalle difese della banca controricorrente le quali, però, erano contenute in un controricorso la cui notificazione doveva ritenersi inesistente, perchè eseguita presso la cancelleria della Cassazione alla parte personalmente e non al suo procuratore. Inoltre, la procura speciale era stata rilasciata il giorno successivo alla data del controricorso.

3.- Il ricorso appare manifestamente inammissibile perchè, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, la decisione di dichiarare la tardività del ricorso contro la sentenza di appello non era inficiata da errore di percezione. Il vizio revocatorio, invece, discenderebbe dall’omesso rilievo d’ufficio della non sanabilità del vizio della notificazione del controricorso e della nullità della procura speciale. In sintesi, la Prima Sezione sarebbe incorsa in errore di giudizio nel non rilevare d’ufficio una nullità non rilevata dalla parte che ha depositato memoria dopo la notificazione (nulla o inesistente) del controricorso.

Per effetto di tale errore di giudizio, poi, avrebbe correttamente ed esattamente dichiarato tardiva l’impugnazione, non essendo contestato il decorso del termine breve dalla notificazione dell’impugnazione per revocazione. La concreta fattispecie è, per molti versi, simile a quella decisa da questa Corte (cfr. Sez. 1^, Sentenza n. 17110/2010) allorquando ha affermato che la tardiva proposizione del ricorso per Cassazione, chiaramente desumibile dagli atti ma non rilevata in sentenza, non integra un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione della pronuncia di legittimità ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, in quanto non si tratta della errata percezione dell’esistenza o inesistenza di un fatto che emerge espressamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice concreta rilevabilità ma dell’omessa valutazione di fatti rilevanti ai fini del giudizio, non proponibile nel giudizio di revocazione.

Il ricorso, quindi, può essere deciso in Camera di consiglio”.

Parte controricorrente ha depositato memoria nei termini di cui all’art. 378 c.p.c..

p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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