Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22841 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. II, 20/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 20/10/2020), n.22841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24584-2019 proposto da:

O.A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO

II 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONIO ANGELELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE CASERTA, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2355/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/09/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 30 aprile 2019, respingeva il ricorso proposto da O.A.F., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Napoli aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. La Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello evidenziando che lo stesso si traduceva in mere ed astratti deduzioni di diritto o geopolitiche sul (OMISSIS), mentre non veniva censurato il punto qualificante della sentenza di primo grado che aveva ritenuto poco credibile il racconto, del tutto generico, del ricorrente, con specifico riferimento alle minacce ricevute perchè si convertisse all’Islam. Tale vicenda era da considerarsi del tutto privata e poteva essere risolta anche mediante ricorso alle autorità locali, anche perchè secondo le fonti internazionali nel (OMISSIS) la libertà di religione e rispettata.

Non sussistevano neanche i presupposti per la protezione umanitaria alla stregua dei rigorosi parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità, dovendosi escludere rischi per l’istante in caso di ritorno in patria.

3. O.A.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di quattro motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 motivazione carente ed apparente nell’applicare all’esame della domanda di protezione internazionale le norme di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e art. 3, comma 3, in relazione al D.L. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27. Il ricorrente evidenzia che il principio dell’onere probatorio attenuato non è stato correttamente applicato dalla Corte d’Appello di Napoli e che non è stata valutata la credibilità del ricorrente alla luce dei parametri stabiliti dalla norma citata, in particolare circa la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria. La Corte d’Appello di Napoli non ha svolto un ruolo attivo ed integrativo nell’esaminare la domanda riguardo al fondato timore di danno grave per ragioni di appartenenza religiosa e per il grave episodio delle minacce di morte e non ha neppure riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino (OMISSIS) derivante dalla situazione di violenza indiscriminata e dal mancato rispetto delle libertà democratiche, nonostante le risultanze probatorie fornite dal ricorrente. Il ricorrente aveva citato nell’atto di appello varie fonti dalle quali emergeva la situazione di violenza e di scontri religiosi ed interetnici in (OMISSIS) senza che la Corte d’Appello ne tenesse conto.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione falsa applicazione delle norme sull’esame della domanda di protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e art. 3, comma 3, in relazione al D.L. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27 ai fini di una valutazione legittima sulla credibilità fondatezza della domanda di protezione internazionale.

Il racconto del richiedente era coerente e credibile e la sua domanda non è stata esaminata in rapporto alla situazione del paese di provenienza teatro di scontri interreligiosi una forte radicalizzazione religiosa senza citare alcuna fonte.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 motivazione carente ed apparente violazione dell’art. 3 CEDU del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27: mancato rispetto delle norme che sovrintendono alla valutazione della concessione dei motivi umanitari in relazione alla particolare vulnerabilità del ricorrente. L’integrazione del ricorrente era stata provata con riferimento all’apprendimento di competenze lavorative e della lingua italiana mentre la Corte d’Appello di Napoli non ha correttamente motivato sulle ragioni dell’insufficienza del processo di integrazione, compiendo solo un’apparente giudizio di raffronto tra le condizioni attuali di vita del ricorrente e quelle in cui verrebbe a trovarsi in caso di rientro in (OMISSIS).

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione falsa applicazione dell’art. 3 CEDU del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27.

Il motivo è sostanzialmente ripetitivo di quello precedente sotto il profilo del vizio di violazione di legge.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato e determina l’assorbimento dei restanti.

La Corte d’Appello non ha preso in esame la situazione del (OMISSIS) ai fini della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), e non ha esaminato la domanda del ricorrente e il suo racconto in relazione alla situazione del paese di provenienza utilizzando fonti di conoscenza accreditate, in tal modo violando anche l’obbligo di cooperazione istruttoria vigente nella materia in esame.

In proposito devono richiamarsi i seguenti principi di diritto:

– Ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda di protezione internazionale, il giudice di merito non può poggiare la propria valutazione sulla esclusiva base della credibilità soggettiva del richiedente, essendo tenuto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 ad un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale, peraltro derivanti anche dall’adozione del rito camerale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente asilo che la Commissione Nazionale, ai sensi dell’art. 8, comma 3 sopra citato, fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative (ex plurimis Sez. 6- 1, Ord. n. 10202 del 2011).

– Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Sez. 1, Ord. n. 13255 del 2020, Sez. 1, Ord. n. 13449 del 2019).

In conclusione la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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