Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22841 del 09/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 09/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25242/2011 proposto da:

TECNOIMPIANTI – IMPIANTI TECNICI GENERALI S.R.L., (p.i. (OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 44, presso l’avvocato

MARTA LETTIERI, rappresentata e difesa dall’avvocato FLAVIO

BARIGELLETTI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GRUPPO GIOVANNINI S.R.L., già GIOVANNINI COSTRUZIONI S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE CARROZZE 3, presso l’avvocato PIER

LUIGI BOSCIA, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICA

GUALFETTI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 372/2010 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 07/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato DIOTALLEVI GIOVANNI, con

delega avv. GUALFETTI, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Perugia, investita dell’impugnazione principale proposta dalla Giovannini Costruzioni SpA e di quella incidentale della Tecnoimpianti-Impianti Tecnici Generali srl, ha dichiarato d’ufficio la nullità del contratto di subappalto intercorso tra le due società ed ha respinto da domanda risarcitoria di cui all’appello incidentale proposto dalla società subappaltante, regolando le spese.

1.1. In particolare, la Corte territoriale, per quello che qui ancora rileva ed interessa, superando la tesi della Giovannini SpA circa la mancata formazione dell’accordo (trattandosi solo di una “puntuazione interlocutoria”) ha ritenuto perfezionato, per iscritto, il contratto relativo al subappalto di lavori – consistenti nella realizzazione autonoma di un impianto completo – perchè v’era un testo dell’accordo risultante dalla bozza e dagli allegati che conteneva tutti gli elementi essenziali di esso (con la determinabilità del prezzo), trasmessi dalla subappaltante in data 13 maggio 2003 in guisa di comportamento concludente per l’accettazione della proposta dell’appaltatrice.

1.2. Tuttavia, a dire del giudice distrettuale, il contratto era nullo perchè concluso in violazione della L. n. 646 del 1982, art. 21, che vieta la cessione in subappalto (o a cottimo) dell’esecuzione di opere relative ad un pubblico appalto e tale nullità andava rilevata d’ufficio.

1.3. Con la conseguenza che il contratto, del tutto privo di efficacia, non poteva costituire la base per qualsivoglia richiesta, neppure di quella risarcitoria che, anzi essendo fondata sull’assunto di una “risoluzione del contratto per fatto e colpa della appaltatrice”, che non avrebbe richiesto l’autorizzazione al subappalto (come avrebbe fatto, invece, in favore di altra impresa), ed aveva indotto la subappaltatrice alla commessa verso una società fornitrice dei materiali (tale L.) il giorno prima che il contratto fosse concluso, ossia il 12 maggio 2003, con una evidente forzatura del comportamento ed una responsabilità diretta del subappaltatore, anche penalmente sanzionabile.

6.Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’impresa subappaltatrice, affidato a due mezzi.

7. La società appaltatrice ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo mezzo di ricorso (violazione e falsa applicazione della L. n. 646 del 1982, art. 21 e insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5), l’impresa subappaltatrice, ricapitolata la ratio decidendi contenuta nella sentenza della Corte territoriale, si duole delle violazioni di legge contenute nel ragionamento svolto nella sentenza, a suo avviso erroneo sotto una duplicità di profili. E ciò sulla base della decisione che non avrebbe tenuto conto del tenore dell’art. 26 del contratto che aveva espressamente stabilito che la sua efficacia era soggetta “alla condizione sospensiva dell’autorizzazione dell’Amministrazione appaltante anche ai fini della L. n. 646 del 1982, art. 21 e succ. modificazioni ed integrazioni.

1.1. Con esso si lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, che i principi posti a base della decisione non sarebbero applicabili al caso, avendo questo fatto espresso ancoraggio alla condizione sospensiva dell’autorizzazione della PA appaltante, onde la conseguente erronea interpretazione di essi; e sotto il profilo del vizio motivazionale, la contraddittoria affermazione della nullità dell’accordo e la sua risoluzione.

2. Con il secondo mezzo (omessa ed illogica motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), l’impresa appaltatrice lamenta che, in relazione al proprio comportamento tenuto – facendo affidamento sulla correttezza e buona fede, anche precontrattuale, della appaltatrice per rifornirsi tempestivamente dei materiali necessari alla esecuzione del contratto, da completarsi in circa un mese (ossia entro il 15 giugno 2003), non si sia tenuto conto che l’anticipazione di un giorno, rispetto alla data della stipula, per la fornitura in vista dei lavori era precauzione osservata in vista del miglior adempimento, con la conseguente ricaduta in chiave risarcitoria.

3.0. Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione sollevata dalla società controricorrente circa l’esame del merito dell’appello incidentale (così qualificato dalla Corte territoriale) che la parte appellante non in via principale aveva espressamente qualificato come proposto “in via subordinata” in quanto, non avendo svolto tale doglianza con ricorso incidentale, nè avendo allegato di aver già proposto quelle eccezioni, la questione non può formare oggetto di esame essendosi al riguardo formato il giudicato.

3.1. Del resto la parte non dice neppure “se, come, quando e dove” essa abbia eccepito, in sede di appello, l’inammissibilità dell’impugnazione, onde riproporle (e con quale strumento) in questa sede.

3.2. Questa Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13082 del 2007) ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui: “La parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle eccezioni disattese dalla sentenza impugnata dalla parte soccombente, risultando sufficiente, al fine di sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c., che la stessa riproponga tali eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado”.

3.3. Tale principio si applica anche al caso della parte pienamente vittoriosa in grado di appello.

4. Il primo motivo di ricorso (con il quale ci si duole della mancata considerazione del fatto che il contratto aveva espressamente stabilito che la sua efficacia era soggetta “alla condizione sospensiva dell’autorizzazione dell’Amministrazione appaltante anche ai fini della L. n. 646 del 1982, art. 21 e succ. modificazioni ed integrazioni) è infondato e deve essere respinto.

4.1. Com’è noto il contratto di subappalto è nullo per violazione della norma imperativa del divieto della stipulazione di esso in assenza di autorizzazione della PA appaltante, in ossequio al principio di diritto richiamato, nella stessa sentenza impugnata, e precisamente di quello contenente la normativa penale antimafia in materia di appalti pubblici, vieta all’appaltatore di opere appaltate dalla p.a. di concedere in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza l’autorizzazione dell’amministrazione committente; per cui il subappalto stipulato in violazione di tale norma imperativa è nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c., perchè in contrasto con una norma imperativa, e costituisce nel contempo grave inadempimento dell’appaltatore, che legittima la stazione appaltante a chiedere la risoluzione del contratto. Pertanto, posto che detto comportamento vietato dalla menzionata norma costituisce un fatto illecito dell’appaltatore in danno dell’amministrazione committente, lo stesso non può nel contempo rappresentare il titolo sul quale detto imprenditore fonda la richiesta di pagamento delle prestazioni fatte eseguire da un terzo in violazione della norma integratrice del contratto di appalto risolto per inadempimento; il che, peraltro, si tradurrebbe nell’esecuzione di quest’ultimo contratto, invece già risolto proprio in conseguenza dell’illiceità delle prestazioni suddette.” (Sez. 1, Sentenza n. 11131 del 2003).

4.2. Ma tale divieto, ha precisato la Corte, si estende fino al punto che “in mancanza di una tale preventiva autorizzazione, il contratto di subappalto di opera pubblica, o di parte di essa, è in contrasto con norma imperativa, e tale contrasto determina la nullità del contratto, ai sensi dell’art. 1418 c.c., quando – come nella specie – non sia diversamente disposto dalla legge” (Sez. 2, Sentenza n. 3950 del 2008);

4.3. Se ne desume il seguente corollario: il divieto di concedere in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere oggetto di un pubblico appalto, senza l’autorizzazione preventiva dell’amministrazione committente non può essere superato (o, peggio, aggirato) attraverso la previsione della stipula di una clausola che subordini l’efficacia del subappalto alla condizione sospensiva del rilascio dell’autorizzazione della stazione appaltante, successiva alla stipula del subcontratto, impedendolo la norma imperativa di cui alla n. 646 del 1982, art. 21 (modificata dalla L. n. 726 del 1982 e L. n. 936 del 1982), e i rilevanti interessi pubblici ad essa sottesi.

4.4. In conseguenza di tale principio derivato, deve essere respinto il primo mezzo di ricorso, mentre il secondo, nella parte relativa alla richiesta risarcitoria conseguente alla violazione del vincolo negoziale, ne segue le sorti atteso che, mancando un valido sinallagma, ogni doglianza relativa alla sua violazione non può avere ingresso.

4.5. Del resto la rappresentazione del divieto di subcontratto non previamente autorizzato dal pubblico committente è rappresentazione che doveva essere propria anche del subcontraente e, pertanto, il non averne tenuto conto le due parti pone le medesime nella stessa sfavorevole condizione.

5. Peraltro, la sentenza impugnata ha qualificato l’azione risarcitoria proposta come un’azione di risoluzione del contratto, mentre nella specie, con la seconda parte del secondo mezzo, si propone la cassazione della sentenza a quo laddove non ha accolto la domanda per responsabilità “anche precontrattuale” (p 9, del ric., ult. cpv) della quale, tuttavia, non è dato intendere “se, come quando e dove” essa sia stata proposta.

5.1. Ne consegue l’inammissibilità, anche per difetto di autosufficienza, del secondo mezzo di ricorso, in parte qua.

6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

7. Le spese processuali vanno compensate, sia per la parziale novità della questione principale e sia per i profili fattuali sottostanti al subcontratto.

PQM

Respinge il ricorso e compensa le spese processuali fra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA