Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22840 del 29/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 15/06/2017, dep.29/09/2017),  n. 22840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Alfonso – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3151-2016 proposto da:

F.E., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sè

medesimo, unitamente all’avvocato CORRADO V. GIULIANO giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FEDERICO DE GERONIMO giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24628/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 03/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. VINCENTI ENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per l’inammissibilità.

udito l’Avvocato CORRADO GIULIANO;

udito l’Avvocato FEDERICO DE GERONIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con citazione nell’anno 2004, C.R. – dopo la conclusione (con pronuncia di inammissibilità dell’azione, passata in giudicato nel maggio 2001 in forza della sentenza di questa Corte n. 7241 del 2001) del giudizio ex art. 2932 c.c., instaurato nell’agosto 1990 contro F.E., per l’asserita inadempienza di costui alla stipula del contratto definitivo di cessione di un terreno promesso in vendita con preliminare inter partes del settembre 1988 (preliminare, poi, fatto oggetto di proposte modifiche nel febbraio 1990) – convenne in giudizio il medesimo F. chiedendone la condanna alla restituzione della somma di Lire 190.000.000 (Euro 98.126, 81), che esso attore aveva corrisposto al convenuto in conto – prezzo per l’anzidetta promessa vendita.

2. – L’adito Tribunale di Siracusa, con sentenza del giugno 2008, rigetta la domanda restitutoria del C. per intervenuta prescrizione; la Corte di appello di Catania, con sentenza n. 1268 del 2014, accolse l’impugnazione del C. e condanna il F. alla restituzione dell’acconto di Lire 190.000.000.

3. – Per la cassazione di tale sentenza F.E. proponeva, quindi, ricorso, articolato su cinque motivi (dei quali il quinto censurava l’erroneo rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva del C.), che questa Corte rigettava con sentenza n. 24628 del 3 dicembre 2015.

4. – Per la revocazione della sentenza n. 24628/2015 ricorre ora F.E., affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso C.R..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico mezzo, ai sensi dell’art. 391 – bis c.p.c., e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, il F. assume che questa Corte, con la citata sentenza n. 24628/2015, nel rigettare il ricorso in riferimento alla doglianza sulla carenza di legittimazione attiva del C. all’azione restitutoria, avrebbe supposto l’esistenza di fatti la cui verità sarebbe esclusa da una serie di documenti di causa.

In particolare, la legittimazione attiva del C. sarebbe incontrastabilmente smentita: a) dalla lettera della C. Costruzioni s.r.l. del 13 luglio 2001, indirizzata ad esso F. e sottoscritta da C.R. in qualità di amministratore unico della società la quale si manifestava come il soggetto che aveva effettuato il pagamento ed aveva diritto alla restituzione (all. n. 7 del ricorso per cassazione, iscritto al r.g. 25092/2014); b) dalla sentenza del Tribunale penale di Siracusa n. 180/1994, che aveva accertato la provenienza dalla C. s.r.l. delle somme versate al F. da C.R.; c) dall’atto di cessione di credito stipulato (il (OMISSIS), successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione) da C.R. in favore della C. Costruzioni s.r.l., “a garanzia del credito vantato nei confronti della parte cedente dalla parte cessionaria, la quale ebbe ad anticipare gli acconti prezzo per la cui restituzione è stata intentata la causa”.

2. – Il motivo, e con esso il ricorso, è inammissibile.

2.1. – Alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di revocazione delle sentenza della Corte di cassazione (art. 391 – bis c.p.c.), la ricorrenza dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto (riguardante gli atti interni al giudizio di legittimità ossia quelli che la Corte deve, e può esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso) che si risolva in un’erronea percezione dei fatti di causa, avente i caratteri dell’essenzialità e decisività ai fini della pronunzia, dell’estraneità a punti controversi su cui il giudice si sia pronunciato, nonchè l’assoluta evidenza e della semplice ed incontrovertibile rilevabilità la base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e documenti di causa; sicchè è da escludersi che possa ricorrere l’errore revocatorio allorquando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione di documenti e risultanze processuali, ossia si ipotizzi un travisamento di dati giuridico – fattuali mediante attività valutativa e non già la loro mera inesatta percezione (tra le tante, Cass., 14 febbraio 2006, n. 3190; Cass., 25 luglio 2008, n. 17443; Cass., sez. un., 30 ottobre 2008, n. 26022; Cass., 15 luglio 2009, n. 16447; Cass., 29 ottobre 2010, n. 22171; Cass., sez. un., 28 maggio 2013, n. 13181).

2.2. – Ciò precisato, il motivo non denuncia affatto un errore revocatorio.

Il ricorrente deduce che l’errore di fatto si fonda… sulla supposta inesistenza della lettera della s.r.l. C. Costruzioni del 13/7/2001 e della Sentenza del Tribunale di Siracusa n. 180/94″, che avrebbe portato questa Corte, nella sentenza n. 24568/2015, ad affermare (si assume, quindi, erroneamente) “che la somma in questione (l’acconto di lire 190 milioni) era stata da lui ( C.R.) pacificamente corrisposta”, così ritenendo sussistente la legittimazione del C. in proprio e non già (come avrebbe dovuto in base a detti documenti) quella della C. Costruzioni s.r.l..

Invero, il “fatto”, storico, che il ricorrente evidenzia è unicamente quello della dazione della somma di Lire 190 milioni, di cui, però, è incontroverso (da parte dello stesso F.) che essa sia avvenuta per opera di C.R..

Diversamente, il punto su cui il ricorrente incentra le proprie doglianze è in realtà quello della legittimazione attiva del C. ad agire in proprio per la restituzione della predetta somma, che è il punto controverso in diritto, in ragione del quinto motivo di ricorso proposto dal F., che, però è stato esaminato direttamente dalla Corte, la quale si è pronunciata su di esso (così da rendere palese l’inconferenza del precedente giurisprudenziale – Cass. n. 11530/2016 – richiamato nella memoria, il quale attiene ad un caso di omesso esame di motivo di ricorso).

E’, quindi, del tutto evidente che, in questa sede, il F. si duole non di un’inesatta percezione di dati fattuali emergenti dagli atti indicati in ricorso, bensì della loro presunta idoneità a rappresentare una determinata situazione giuridica, che, a suo avviso, avrebbe dovuto indurre la Corte ad un diverso intendimento quanto al profilo della legittimazione attiva del C. in riferimento alla proposta azione restitutoria.

In definitiva, si prospetta, inammissibilmente, una pretesa errata valutazione o interpretazione dei documenti anzidetti, che non costituisce ipotesi di vizio revocatorio.

2.3. – Peraltro, al di là dell’assorbente rilievo che precede, non può non evidenziarsi che il ricorrente neppure fornisce piena contezza dei contenuti della lettera del luglio 2001 e della sentenza del 1994, altresì omettendo di puntualizzare che dagli stessi atti fosse indicato, in modo diretto ed incontrovertibile, che la C. Costruzioni s.r.l. fosse la promissaria acquirente ed avesse essa stessa versato la somma di Lire 190.000.000 a titolo di acconto sul prezzo della promessa vendita fondiaria.

2.4. – Inoltre, il motivo prescinde anche dal rendere evidenti le ragioni di doglianza fatte valere con il ricorso deciso dalla sentenza n. 24628/2015, le quali – come emergono dalla stessa decisione – erano orientate ad accreditare la carenza di legittimazione attiva del C. per aver questi stipulato un preliminare “per sè o per persona da nominare”, con successiva nomina, per l’appunto, della C. Costruzioni s.r.l., la quale – subentrata negli effetti contrattuali ai sensi dell’art. 1404 c.c., – “doveva ritenersi legittimata a ripetere l’acconto – prezzo”.

E proprio rispetto a tali profili di censura che questa Corte ha ritenuto che la fattispecie esulasse dall’ambito applicativo dell’art. 1404 c.c., evocato dal ricorrente, avendo il C. agito unicamente per indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e non in base ad azione contrattuale (ormai venuta meno in forza del giudicato negativo sull’azione ai sensi dell’art. 2932 c.c.).

Con la conseguenza “che il C. stesso, e non la società doveva ritenersi legittimato alla ripetizione, posto che la somma in questione era stata pacificamente da lui corrisposta”; e, infatti, al medesimo C. il F. aveva intestato l’assegno di Lire 190 milioni “da lui offerto in restituzione al momento di recedere dal preliminare” (cfr. pp. 7 e 8 della sentenza impugnata in questa sede).

Il che – nel silenzio del ricorso sulla portata delle censure allora fatte valere (su cui non ci si sofferma neppure in sede di memoria, sebbene quest’ultima non avrebbe comunque consentito integrazioni tardive dell’originario atto di impugnazione) – conforta ancor più nettamente la non pertinenza delle attuali ragioni con le quali si vuole accreditare l’esistenza di un vizio di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, là dove, peraltro, risulterebbe comunque irrilevante (e, dunque, elidente il requisito della decisività dei documenti stessi) sia la provvista delle somme versate in nome proprio dal C., sia l’opinione manifestata dalla C. Costruzioni s.r.l. sulla titolarità del diritto alla restituzione.

2.5. – Quanto, infine, al documento relativo all’atto di cessione di credito stipulato il (OMISSIS), esso, giacchè successivo alla proposizione del ricorso per cassazione deciso dalla sentenza n. 24568/2015 e non attenendo ad ipotesi di nullità della sentenza allora impugnata o all’inammissibilità del proposto ricorso (art. 372 c.p.c.), non può avere rilievo ai fini dell’impugnazione per errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, configurabile solamente nel caso in cui il giudice supponga esistente (o inesistente) un fatto sulla base di un documento ritualmente prodotto e materialmente esistente tra gli atti di causa al momento della decisione (Cass., 25 maggio 2011, n. 11453). Ciò peraltro, senza tenere conto che proprio l’avvenuta cessione del credito restitutorio, accertato giudizialmente, dal C. alla C. Costruzioni s.r.l. è elemento di conferma della bontà della decisione assunta da questa Corte nel riconoscere in C.R. il solvens legittimato a chiedere, ai sensi dell’art. 2033 c.c., la restituzione dell’acconto sul prezzo della promessa cessione immobiliare.

3. – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 7.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA