Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22840 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. I, 09/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7461/2011 proposto da:

DITTA INDIVIDUALE M.G. (c.f. (OMISSIS)), in persona del

titolare omonimo, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

79, presso l’avvocato ENRICO LUBRANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FILIPPO LUBRANO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3438/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato LUBRANO FILIPPO che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Decidendo di una controversia in materia di pubblici appalti relativi alla manutenzione di immobili, opere edilizie ed impiantistica di una base militare, negoziato nel corso all’anno 1989, il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione del Ministero della Difesa ed ha “revocato” il decreto ingiuntivo rilasciato in favore dell’appaltatore, la ditta individuale M.G., per l’esecuzione di lavori extracontratto, rispetto a quelli pattuiti stessa città.

2. Il Tribunale ha ritenuto tempestiva e, perciò, ammissibile l’opposizione “tardiva” proposta dal Ministero, sul presupposto che la notifica del primo atto passato per la notifica il 2 luglio 2003 – ossia nel rispetto del termine di 40 giorni di cui all’art. 641 c.p.c., comma 1, ma smarrita dall’ufficiale giudiziario -, non si fosse perfezionata “per caso fortuito”, ed ha accolto l’eccezione di decadenza da questa sollevata, per la mancata iscrizione delle riserve negli atti contabili dell’appalto.

3. La pronuncia è stata impugnata dal M. ma la Corte d’Appello di Roma ha respinto il gravame.

3.1. Innanzitutto, secondo la Corte territoriale, nel caso in esame non sarebbe corretto parlare di “opposizione tardiva”, in quanto essa era stata tempestiva, essendosi perfezionata con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario nel termine di legge, pur essendosi smarrita la notifica successivamente eseguita, come poi certificato dall’ufficiale medesimo.

3.1.1. In un tale caso, in cui o la notifica era mancata del tutto oppure era carente la prova della sua esecuzione, il Ministero aveva proposto una opposizione tempestiva, perciò ottenendo dal giudice di rinnovare la notificazione dell’atto di citazione (come da ordinanza del 13 luglio 2004). Di qui l’improprio riferimento all’istituto dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., fatta dal primo giudice.

3.2. Nel merito, riguardante la richiesta del compenso per lavori aggiuntivi rispetto a quelli concordati nel contratto originario, respinta dal Tribunale che, invece, ha accolto l’eccezione di decadenza sollevata dall’Amministrazione, poichè non erano state iscritte le riserve nella contabilità dei lavori, la Corte territoriale ha confermato la pronuncia di prime cure.

3.3. Secondo il giudice distrettuale, negli appalti di OO.PP. il requisito della forma è necessariamente vincolante (ai sensi degli artt. 35 e 54 del Regolamento di Contabilità dei LL.PP, ex R.D. n. 350 del 1895), sicchè, in mancanza del registro o del libretto delle misure, l’impresa – che pure aveva sottoscritto il conto finale della liquidazione, senza avanzare osservazioni – avrebbe dovuto mettere in mora il Ministero chiedendo di apporre sul registro mancante le eventuali riserve.

4. Avverso tale pronuncia il M. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi di ricorso, illustrati anche con memoria.

5. Il Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo mezzo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art. 650 c.p.c.; motivazione illogica e contraddittoria), l’impresa lamenta, anzitutto, una violazione di legge, quella della norma di cui all’art. 650 c.p.c., avendo la Corte territoriale fatto erronea applicazione di quel dispositivo di legge, al di fuori dei presupposti di ammissibilità di tale opposizione tardiva, costituiti nell’irregolare notificazione per caso fortuito o forza maggiore, da cui resterebbe esclusa la negligenza dell’ufficiale giudiziario nella notificazione dell’opposizione.

1.1. Senza dire che la Corte territoriale aveva errato motivando la reiezione delle doglianze con una affermazione contraddittoria, affermando che era stata tempestivamente proposta l’opposizione ed anche che era giustificata l’autorizzazione all’opposizione tardiva.

1.2. Infatti, ove la notifica non fosse pervenuta al destinatario, la stessa non si sarebbe affatto perfezionata e non potrebbe neppure parlarsi di sdoppiamento della notifica secondo il noto orientamento della Corte costituzionale; ed ove mancasse la prova dell’avvenuta notificazione, la stessa sarebbe del tutto inesistente, tale da non consentire alcuna sua rinnovazione.

1.3. Di qui l’incongruenza di qualsivoglia riferimento alla opposizione tardiva, e la conclusine dell’infondatezza dell’affermazione della Corte d’Appello circa l’impugnazione tempestiva del decreto da parte del Ministero.

2. Con il secondo mezzo di ricorso principale (violazione e falsa applicazione di norme; motivazione illogica e contraddittoria), l’impresa censura la sentenza di appello in quanto contenente affermazioni del tutto smentite dagli atti, avendo allegato la documentazione idonea a provare che, a fronte della mancanza del registro di contabilità, essa aveva esplicitato le riserve con lettere ed altri documenti (prospetti di esecuzione) ed aveva, contestualmente alla sottoscrizione del conto di liquidazione finale, depositato una lettera nella quale aveva formalmente ribadito le proprie riserve.

3. Il primo motivo del ricorso è infondato e deve essere respinto.

3.1. La ditta ricorrente ha invocato, l’applicabilità del principio di diritto enunciato da questa stessa Corte (Sez. 1) nella Sentenza n. 10170 del 1996 (secondo cui “Ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l’intimato cui sia stato notificato il decreto deve provare le circostanze che hanno impedito la tempestiva opposizione, che a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 650 c.p.c. (sentenza Corte Cost. 20 maggio 1976 n. 120), possono essere anche successive rispetto al momento attraverso cui la notifica realizza la finalità di rendere noto il contenuto dell’atto; ma che, in ogni caso, devono identificarsi, per la forza maggiore e il caso fortuito, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere meramente oggettivo, avulso dalla volontà umana e causativo dell’evento per forza propria (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto inammissibile l’opposizione proposta tardivamente da un comune adducendo la semplice denuncia di smarrimento dell’atto notificato, non risultando attraverso tale deduzione la “vis maior” che avrebbe impedito la conoscenza dell’atto stesso, nè l’atteggiamento incolpevole dell’intimato).”).

3.2. Sennonchè quel principio non può trovare applicazione nel caso di specie atteso che è pacifico che l’opposizione al decreto ingiuntivo era stato passato per la notifica il 2 luglio 2003 – ossia nel rispetto del termine di 40 giorni di cui all’art. 641 c.p.c., comma 1 e, perciò che l’Amministrazione aveva tempestivamente “impugnato” il provvedimento monitorio.

3.2.1. Perciò, nel caso di specie non può parlarsi, come nella fattispecie richiamata nel precedente del 1996, di un caso di “opposizione proposta tardivamente”, a cui non si possono applicare i principi dell’opposizione tardiva, come sopra enunciati nel riportato arresto.

3.3. Piuttosto, il provvedimento del giudice di merito, con il quale l’Amministrazione ha potuto completare il processo notificatorio del proprio atto d’opposizione del monitorio, così come ha correttamente affermato il PM di udienza, ed indipendentemente dalla diversa qualificazione datane nella fase di merito, deve essere piuttosto identificato come un provvedimento di sostanziale remissione in termini della parte incolpevolmente vittima di un disguido dell’amministrazione, secondo i principi contenuti già nell’art. 184 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis e poi abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46), e ora (a seguito della sostituzione dalla norma generale) nell’art. 153 c.p.c., comma 2.

3.4. Infatti, l’istituto della rimessione in termini, di cui all’art. 184-bis c.p.c. (come si è detto, nella formulazione anteriore all’abrogazione disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, operante ratione temporis), deve “essere letto alla luce dei principi costituzionali di effettività del contraddittorio e delle garanzie difensive”, trovando applicazione anzitutto nel caso di decadenza dai poteri processuali di parte interni al giudizio di primo grado (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9792 del 2012).

4. Anche il secondo motivo (relativo al merito dell’iscrizione delle riserve) è infondato, avendo questa Corte affermato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17906 del 2004) il principio di diritto, a cui va data continuità anche in questa sede, secondo cui ” In tema di appalto di opera pubblica, a norma del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 26 e del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 54 e 64, l’iscrizione delle riserve sul registro di contabilità è condizione necessaria ma non sufficiente per la loro efficacia, essendo indispensabile, a questo fine, anche la loro conferma all’atto della sottoscrizione sul conto finale”.

4.1. Nella specie, infatti, le riserve non vennero confermate in sede di conto finale dei lavori, come questa Corte ha specificamente richiesti in casi, come questo, in cui l’appaltatore si dolga dlela mancata disponibilità dell’apposito registro.

5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la ricorrente impresa condannata al pagamento delle spese di questa fase, liquidate come da dispositivo.

PQM

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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