Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2284 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21941/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.M.D., elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MARX 206

presso lo studio dell’avvocato CEROCCHI MARCO, rappresentato e difeso

dagli avvocati FREDA Annunziata, MATONTI GIUSEPPE, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 101/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 26/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/12/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A D.M.D. venne liquidata la somma di L. 296.409.415 a risarcimento del danno da ritardato pagamento di crediti di lavoro dipendente. Sull’indennità venne operata una trattenuta Irpef di L. 55.809.400, della quale il contribuente chiese il rimborso, sulla tesi che in base al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, l’indennità non era tassabile. La CTP di Salerno accolse il ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione. Accogliendo in parte l’appello dell’Ufficio, la CTR della Campania limitò la condanna al rimborso della tassazione operata sugli interessi liquidati, osservando che, a differenza della rivalutazione monetaria, essi sono oggetto di un’obbligazione autonoma rispetto al credito cui accedono “e non risultano compresi tra i crediti di lavoro considerati dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597”. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della decisione. Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza impugnata è stata depositata il 26.05.2005. Il ricorso non è tardivo, come ha sostenuto il resistente, dovendosi aver riguardo alla data in cui la notificazione è stata richiesta (11.07.2005), e non a quella (18.07.2006) in cui è stata ricevuta dal destinatario (corte cost. 477/2002, 28/2004).

L’Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, in base al quale gli interessi moratori e quelli per dilazioni di pagamento costituiscono “redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui sono maturati.” Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2 (col secondo periodo, inserito nel testo originario dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 1, comma 1, convento con la L. 26 febbraio 1994, n. 133, entrato in vigore il 1.1.1994), dispone effettivamente che “gli interessi moratori e gli interessi per dilazioni di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui sono maturati”. Rigettata la domanda di rimborso delle trattenute operate sull’indennità, non avrebbe pertanto potuto decidersi diversamente circa gli interessi su di essa spettanti.

Atteso il mutamento normativo intervenuto col 1 gennaio 1994, è decisivo stabilire se la ritenuta contestata sia stata operata prima o dopo quella data. Nel ricorso si afferma che “risulta espressamente dagli atti (cfr. il ricorso introduttivo del giudizio) che gli interessi sono stati corrisposti in data 27.4.1994”, mentre il resistente osserva che la disposizione invocata col ricorso non era applicabile alla fattispecie perchè la indennità è stata corrisposta nel 1993, “come si evince da una corretta ed attenta lettura della dichiarazione resa dal Distretto Militare di Salerno per la certificazione delle ritenute operate e di cui è causa, mentre la data richiamata (27.4.1994) indica semplicemente la data in cui è stata certificata l’avvenuta ritenuta”.

Osservando che la questione dedotta in giudizio aveva trovato “definitiva soluzione” nella decisione delle Sezioni Unite di questa Corte 5510/1991, pronunciata sulla disciplina anteriore al D.L. n. 557 del 1993, la CTR ha dimostrato di aver mosso dalla tesi in fatto del contribuente, pur senza motivare sul punto. Ciò stante, la doglianza fondata sull’assunto che la indennità sia stata corrisposta dopo il 1.1.1994 avrebbe dovuto affidarsi ad una impugnazione per revocazione, ovvero ad censura della motivazione della sentenza in quanto avrebbe trascurato la circostanza temporale esposta nel ricorso introduttivo. Mentre la censura di violazione di legge non può accogliersi, perchè sulla scorta degli atti cui ha accesso questa corte non è in grado di versificarne il fondamento.

Va dunque respinto il ricorso, ma è giustificata la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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