Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2284 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 30/01/2020), n.2284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25710-2018 proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA, in persona del Commissario

Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIA ELENA ARGENTO;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORESTANO

FRANCESCO 21, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PONTESILLI,

rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO MICHELE BONINCONTRO,

SALVATORE BONINCONTRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 346/2018 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 15/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI

MILENA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di ENNA proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Enna, avverso il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da B.G. per compensi professionali maturati per il servizio prestato di riabilitazione cardiologica ambulatoriale presso il (OMISSIS), autorizzato con Delib. 22 novembre 2001, eccependo l’insussistenza del credito per l’assoluta nullità del rapporto sottostante evidenziato dalla revoca dell’incarico avvenuta in data 16.06.2002, come da delibera che veniva prodotta. Il Tribunale di Enna, nella resistenza dell’opposto, con sentenza n. 128 del 2011, accoglieva l’opposizione dell’ASP e revocava il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale.

In virtù di appello interposto dal B., la Corte di appello di Caltanissetta, nella resistenza dell’appellato, accoglieva il gravame e per l’effetto confermava il decreto ingiuntivo, ritenendo le Aziende Sanitarie locali enti pubblici economici, le quali svolgerebbero attività in regime di diritto privato e pertanto non assoggettabili alla disciplina di cui al R.D. n. 383 del 1934, con conseguente validità della delibera di conferimento dell’incarico de quo.

Avverso la sentenza della Corte d’appello l’ASP propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi, cui replica il B. con controricorso.

La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta fondatezza del ricorso, è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

E’ stata depositata in data 4 gennaio 2020 memoria illustrativa dal controricorrente.

Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, rileva che nelle more del giudizio è intervenuta fra le medesime parti sentenza n. 17358 del 2019 di questa Corte che parrebbe porre la questione del giudicato eventualmente formatosi sul medesimo rapporto quanto alla nullità o meno del contratto e, per l’effetto, quanto alla misura del relativo compenso maturato, oggetto di domanda da parte del B. e pertanto è opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza per la discussione, dovendosi sottoporre al contraddittorio delle parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 c.p.c., comma 2, e dell’art. 384 c.p.c., comma 3, proprio per consentire alle stesse di dedurre sul punto.

Per le medesime ragioni si ritiene che non sussistano nella specie i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., n. 5, per la trattazione della causa in Camera di consiglio, ossia dell’evidenza decisoria.

Conclusivamente il giudizio deve essere rimesso al Presidente della Seconda sezione civile per la fissazione in pubblica udienza, assegnando alle parti termine per presentare controdeduzioni.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in pubblica udienza avanti alla Seconda Sezione Civile, assegnando alle parti termine fino a novanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione d’ufficio sopra indicata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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