Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2284 del 30/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 2284 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CINQUE GUGLIELMO

SENTENZA

sul ricorso 1768-2016 proposto da:
BRACCIANO AMBIENTE S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DUILIO 7, presso lo studio dell’avvocato
MAURIZIO SANSONI, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2017
3938

contro

POLLASTRINI CRISTIANA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRA GIOVANNETTI, che la rappresenta e difende

Data pubblicazione: 30/01/2018

unitamente all’avvocato ALBERTO GENTILE, giusta delega
in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 8161/2015 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 18/11/2015 r.g.n. 2585/2015;

udienza del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO
CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per l’inammissibilità o in subordine rigetto;
udito l’Avvocato ALESSA NDRA GIOVANNETTI.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RG 1768/2016

Fatti di causa
1.

Con la sentenza n. 8161/2015 la Corte di appello di Roma ha

rigettato il reclamo avverso la pronuncia del Tribunale di Civitavecchia
dell’8.6.2015 con la quale era stata confermata l’ordinanza, emessa
all’esito della fase sommaria, di declaratoria dell’illegittimità del
licenziamento intimato il 31.10.2013 dalla Bracciano Ambiente spa a

Cristiana Pollastrini, a seguito di procedura di licenziamento collettivo
ex lege n. 223/1991, e di risoluzione del rapporto di lavoro tra le parti
con condanna della datrice di lavoro al pagamento di una indennità
risarcitoria pari a 18 mensilità della retribuzione globale di fatto
percepita.
2.

A fondamento della decisione la Corte distrettuale, dopo avere

richiamato alcune pronunce di legittimità, ha rilevato che le deduzioni
della Bracciano Ambiente spa erano insufficienti a far ritenere assolto
l’onere di allegazione, prima, e di prova, poi, circa la infungibilità della
posizione lavorativa della Pollastrini in quanto quest’ultima aveva
dedotto di avere svolto anche altre mansioni in diversi uffici e la
società nulla aveva specificato ad esplicitazione della tipizzazione e
dei contenuti delle posizioni lavorative escluse dalla comparazione
indicate soltanto attraverso le loro denominazioni; inoltre, ha
sottolineato che erano mancate le ulteriori allegazioni idonee alla
caratterizzazione e alla definizione dei concreti contenuti delle
posizioni lavorative per le quali la diversità della categoria lavorativa
non si evidenziava, ai fini della non fungibilità, rispetto a quelle
rivestite nel corso del rapporto dalla Pollastrini medesima.
3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la

Bracciano Ambiente spa affidato a tre motivi.
4.

Ha resistito con controricorso Cristiana Pollastrini.
Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art.
360 n. 3 cpc, la violazione di norme di diritto: l’errata interpretazione
1

Ai

RG 1768/2016

degli artt. 4, comma 9 0 , e 5 comma 1 0 , legge n. 223/1991 nonché
l’errata interpretazione dei precedenti giurisprudenziali specifici resi
dalla Suprema Corte, per avere la sentenza impugnata erroneamente
interpretato la giurisprudenza di legittimità sulla possibile
delimitazione della platea dei lavoratori interessati dalla procedura di
licenziamento sulla scorta del principio della sola infungibilità quando,

invece, una corretta ermeneutica avrebbe dovuto condurre a
considerare tale delimitazione possibile ogni volta che ricorrevano
elementi di dichiarata obiettiva esigenza aziendale in fase di
ristruttu razione.
2.

Con il secondo motivo la società si duole, ai sensi dell’art. 360

n. 4 cpc, della nullità della sentenza per omessa motivazione su un
punto decisivo della controversia: omessa pronuncia e mancata
ammissione dei mezzi di prova che con certezza avrebbero
dimostrato l’infungibilità della posizione della lavoratrice licenziata.
3.

Con il terzo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc,

la nullità della sentenza per contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia: l’errata affermazione circa le allegazioni
della Bracciano Ambiente spa sulla specificità delle mansioni
infungibili svolte dai dipendenti rimasti in servizio rispetto alla
posizione lavorativa della Pollastrini.
4.

Il primo motivo è infondato.

5.

La

Corte

territoriale,

nel

richiamare

i

precedenti

giurisprudenziali di legittimità indicati in sentenza (Cass. n.
9711/2011 e Cass n. 203/2015), ha interpretato correttamente gli
artt. 4, comma 9°, e 5 comma 1 0 , legge n. 223/1991 e, in
particolare, si è attenuta al principio precisato anche dalla pronuncia
di questa Corte (Cass. 16.9.2016 n. 18190) secondo cui, in tema di
licenziamento collettivo per riduzione di personale, ove la
ristrutturazione della azienda interessi una specifica unità produttiva
o un settore, la comparazione dei lavoratori per l’individuazione di
2

t

RG 1768/2016

coloro da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto
a quella unità o a quel settore, salvo l’idoneità dei dipendenti del
reparto, per il pregresso impiego in altri reparti dell’azienda, ad
occupare le posizioni lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti,
spettando ai lavoratori l’onere della deduzione e della prova della

6.

Nel caso in esame i giudici del merito hanno dato atto che la

Pollastrini, con argomentazione non oggetto di contestazione, aveva
dedotto di avere, dall’inizio del rapporto lavorativo inter partes, svolto
anche altre mansioni in diversi uffici della azienda e che la società
nulla aveva specificato sul punto al momento della scelta dei
dipendenti da licenziare.
7.

Corretto, pertanto, è stato il riferimento al concetto di

fungibilità e professionalità, adottato dalla Corte di merito, dei
lavoratori coinvolti nella procedura di licenziamento collettivo perché
non si può limitare la scelta ai soli addetti ad un reparto se questi
sono idonei, per acquisita esperienza e per pregresso e frequente
svolgimento della propria attività in altri reparti, a svolgere altre
attività, ma si deve ampliare la scelta coinvolgendo appunto
lavoratori di altri reparti (cfr. Cass. n. 9888/2006 e Cass. n.
26679/2011): e ciò la Bracciano Ambiente spa non ha fatto.
8.

Il secondo motivo è, invece, inammissibile sia perché il vizio di

omessa pronuncia non può riguardare il mancato esame di una
istanza istruttoria (Cass. Sez. Un. 18.12.2001 n. 15982) ma solo
domande ed eccezioni, sia perché la Corte territoriale si è espressa
sulla problematica della infungibilità della posizione lavorativa della
Pollastrini rilevando, da parte della società, che nulla era stato
allegato ad esplicitazione della tipizzazione e dei contenuti delle
posizioni lavorative escluse dalla comparazione e indicate soltanto
attraverso la loro denominazione; sicché la mancata ammissione delle
prove è stata conseguenziale al rilevato difetto di allegazione.
3

fungibilità nelle diverse mansioni.

RG 1768/2016

9.

Il terzo motivo è, infine, anche esso inammissibile perché la

censura, nonostante l’indicazione nella rubrica, si sostanzia in un
eccepito vizio di motivazione che, ai sensi dell’art. 348 ter u.c. cpc,
vertendosi in una fattispecie di cd. “doppia conforme” (avendo
riguardo alla data di deposito dell’appello – cfr. Cass. 9.12.2015 n.

10. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere
rigettato.
11. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si
liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,
del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228,
deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio
di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in
euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1
quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012
n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis
dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma 1’11 ottobre 2017
Il Presidente
Dr. Antonio Manna

24909) non può essere più proposto in sede di legittimità.

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