Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2284 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.30/01/2017),  n. 2284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15549/2013 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO

ALFANI 29, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO PANETTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO MASSIMO FAUGNO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE

MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1404/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA

del 13/12/2012, depositata il 14/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte di appello di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto da P.L. avverso la decisione di primo grado, con la quale era stata respinta la sua domanda volta all’accertamento della nullità del termine apposto al contratto stipulato con la società Poste Italiane, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, come modificato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, nel periodo 16.4.2007/ 31.7.2007(per lo svolgimento di mansioni di operatore di sportello, presso l’ufficio postale di (OMISSIS)) la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro e la condanna della società alla corresponsione delle retribuzioni non percepite dalla data di risoluzione del rapporto.

Per la cassazione della sentenza ricorre la P. che articola quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la società che ha depositato memoria.

Tanto premesso il ricorso manifestamente infondato deve esser rigettato con ordinanza ex art. 375 c.p.c..

Quanto alla denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e art. 2, comma 1 bis e falsa applicazione della direttiva 1999/70 CE, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (primo e secondo motivo di ricorso) va rilevato che questa Corte con sentenza a sezioni unite n. 11374 del 31.5.2016, all’ampia motivazione della quale si rinvia, hanno affermato che “le assunzioni a tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi dell’art. 1, comma 1 del medesimo D.Lgs., trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata “ex ante” direttamente dal legislatore” e che ” la stipula in successione tra loro di contratti a tempo determinato nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001 e successive integrazioni, applicabile ratione temporis, è legittima, dovendosi ritenere la normativa nazionale interna non in contrasto con la clausola n. 5 dell’Accordo Quadro, recepito nella Direttiva n. 1999/70/CE, atteso che l’ordinamento italiano e, in ispecie, il cit. D.Lgs. n. 368, art. 5, come integrato dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, commi 40 e 43, impone di considerare tutti i contratti a termine stipulati tra le parti, a prescindere dai periodi di interruzione tra essi intercorrenti, inglobandoli nel calcolo della durata massima (36 mesi), la cui violazione comporta la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto”.

Con riguardo alla dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, in riferimento al limite percentuale circa la valutazione delle prove, nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio (terzo motivo di ricorso) va rilevato che nulla la norma dispone in relazione alla tipologia delle mansioni esercitate dai dipendenti ai fini della possibilità di assunzione a termine e che una tale limitazione è estranea anche alle motivazioni adottate dalla Corte costituzionale e che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio in forza del quale la prova del rispetto del limite della percentuale di contingentamento grava sulla società, tenuta all’osservanza della relativa clausola, ritenendo, tuttavia, che, nel caso concreto, a fronte della produzione di documentazione da parte della società oneratane, andasse fatta applicazione della regola processuale secondo la quale, nel processo civile (così come nel rito del lavoro) non occorre la prova dei fatti che, allegati da una parte, non siano stati espressamente contestati dalla controparte (Cass. 4 dicembre 2007 n. 25269).

Con riguardo alle affermazioni contenute in sentenza relative all’avvenuto rispetto del limite numerico di cui alla predetta clausola, sia considerando il criterio “per teste”, sia quello “full time equivalent”, ma procedendo in entrambi i casi ad un raffronto di dati omogenei rispetto alle categorie di lavoratori ed all’accertamento della consistenza dell’organico complessivo dell’impresa, le censure si rivelano inconferenti, perchè prescindono dalla affermazione contenuta in sentenza secondo la quale, anche avendo riguardo al diverso criterio di computo propugnato dall’appellante, il rispetto della clausola era stato garantito dalla società. In ogni caso il motivo è articolato in dispregio del principio di autosufficienza, non essendo stato riportato il contenuto integrale dei documenti su cui si fonda la censura (prospetto allegato da Poste e prospetto allegato al bilancio 2007 richiamato dal ricorrente). Ed invero, al fine di ritenere integrato il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione, quando esso concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario specificare la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte essi siano rinvenibili, sicchè, in mancanza, il ricorso è inammissibile per l’omessa osservanza del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), (cfr. Cass. 24.10.2014 n. 22607, Cass. 9.4.2013 n. 8569, Cass. 25.5.2007 n. 12239).

In merito al vizio motivazionale dedotto, deve, infine, rilevarsi che la sentenza gravata è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012 e che, pertanto, trova applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, le Sezioni Unite hanno chiarito che per effetto della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione e pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame, alla stregua di quanto osservato in ordine all’applicazione dei parametri di raffronto per la valutazione del limite percentuale di legge e considerato che la motivazione espressa al riguardo non è assente o meramente apparente e che neanche gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori.

Il “fatto storico” censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 5, non può, infatti, identificarsi con il difettoso esame dei parametri in base ai quali è stata condotta la valutazione del giudice di merito ai fini del giudizio sulla legittimità del ricorso all’apposizione del termine al contratto.

La reiezione dei primi tre motivi di ricorso comporta l’assorbimento dell’ultimo motivo con il quale si insiste nel ritenere inapplicabile la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, per essere applicabile la più favorevole disciplina risarcitoria pregressa.

In conclusione, per le svolte considerazioni il ricorso, manifestamente infondato, deve essere rigettato.

Il recente intervento chiarificatore delle sezioni unite giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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