Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22838 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 15/06/2017, dep.29/09/2017),  n. 22838

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17632-2014 proposto da:

P.F. e P.B.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

DELL’ERBA, rappresentati e difesi dall’avvocato ORONZO DE DONNO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.L. e C.F. (rappresentato

dall’Amministratore di sostegno Comune di Asti, in persona

dell’Assessore p.t. ai servizi sociali V.P.),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,

presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RENZO COLOMBARO giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 392/2013 del TRIBUNALE di ASTI, depositata il

08/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato SABINA LORENZELLI per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – C.F. e C.L. convennero in giudizio P.P.B. ed il figlio, P.F., per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti, in data (OMISSIS), dall’immobile di loro proprietà, sito in (OMISSIS), a causa di un’infiltrazione d’acqua proveniente dall’appartamento sovrastante, appartenente allo stesso P. ed occupato dalla madre; danni quantificati in Euro 3.420,00.

I convenuti, costituendosi in giudizio, non contestarono l’an debeatur, dissentendo unicamente sul quantum risarcitorio, offrendo a tal fine, dapprima, la somma di Euro 924,39 e, poi, quella di Euro 1.674,00, non accettata dagli attori.

1.1. – L’adito Giudice di pace di Asti, con sentenza non definitiva dell’8 aprile 2011, respinse le domande attoree di condanna generica e di pronuncia di una provvisionale, rimettendo la causa in istruttoria al fine di determinare il quantum debeatur.

Con sentenza definitiva, resa pubblica il 21 marzo 2012, il medesimo Giudice di pace dichiarò la carenza di legittimazione passiva di P.P.B., con condanna solidale degli attori a rifonderle le spese di lite, e riconobbe responsabile del sinistro il solo P.F., che condannò al risarcimento del danno, quantificato in Euro 2.200,00, e al pagamento delle spese processuali.

2. – Avverso entrambe dette sentenze proponevano appello C.F. e L., al fine di conseguire la condanna risarcitoria anche della B. e una maggiorazione del quantum, anche per gli accessori.

2.1. – Il Tribunale di Asti, ritenuta la regolare notificazione dell’atto di citazione in appello presso la cancelleria del Giudice di pace di Asti, a mani del cancelliere, ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 dichiarava la contumacia dei convenuti non costituitisi; poi, con sentenza resa pubblica in data 8 luglio 2013, dichiarava improcedibile l’appello avverso la decisione non definitiva e, in riforma di quella definitiva, condannava gli appellati contumaci, in solido tra loro, al pagamento di Euro 3.177, 32, oltre interessi legali, e alle spese di lite.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono P.B.P. e P.F., sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso C.L. e C.F. (quest’ultimo rappresentato dall’Amministratore di sostegno Comune di Asti, in persona dell’Assessore p.t. ai servizi sociali V.P.).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82,artt. 125,149-bis e 330 c.p.c., nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e del procedimento in seguito a omessa e/o nullità della notifica dell’atto di citazione in appello, ciò anche ai fini della dimostrazione dell’ammissibilità del presente ricorso per cassazione in relazione al termine posto dall’art. 327 c.p.c..

Il giudice di appello avrebbe errato a dichiarare la contumacia degli appellati, mancando di rilevare e, quindi, di dichiarare la nullità della notifica dell’atto di appello in quanto, a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c., recate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, con effetto dal 1 febbraio 2012, e in forza dell’interpretazione datane da Cass., sez. un., 20 giugno 2012, n. 10143, la domiciliazione ex lege ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 (nella specie, presso la cancelleria del Giudice di pace di Asti, luogo in cui era stato notificato l’atto di appello da parte dei C., del quale gli appellati non avevano avuto conoscenza), opera solo se il difensore, che esercita al di fuori della circoscrizione del Tribunale al quale è assegnato (nella specie, quello di Torino, essendo il procuratore costituito dei convenuti P. e B. iscritto al relativo albo), non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine; ciò che, invece, nel caso in esame, era avvenuto con le note conclusionali definitive depositate il 16 gennaio 2012 dal difensore dei medesimi convenuti.

1.1. – Il motivo è infondato, giacchè il principio di diritto enunciato dalla citata sentenza delle S.U. n. 10143/2012 ed evocato a sostegno delle ragioni di censura – e, con esse, dell’ammissibilità del proposto ricorso per cassazione – non può trovare applicazione nella fattispecie in esame.

1.2. – Con l’anzidetta pronuncia delle S.U. si è ribadita (in consonanza con giurisprudenza risalente) la validità e l’ampia portata del principio desumibile dall’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 – che prevede che gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, e che in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria – da ritenersi operante in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori dalla circoscrizione cui l’avvocato è assegnato, per essere iscritto al relativo ordine professionale del circondario.

Al tempo stesso, le S.U., preso atto del mutato contesto normativo, evidenziato dalle modifiche al codice di rito che hanno visto l’introduzione dell’art. 149-bis (notificazione a mezzo posta elettronica: D.L. n. 193 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 24 del 2010), la modifica dell’art. 125 (segnatamente, con la previsione dell’indicazione, da parte del difensore, del proprio indirizzo di posta elettronica certificata – PEC -, comunicato al proprio ordine: legge 12 novembre 2011, n. 183, con effetto dal 1 febbraio 2012) e, analogamente, dell’art. 366 per il giudizio di cassazione, nonchè tenuto conto dello sviluppo (realizzatosi in tempi assai più rapidi) della tecnologia della comunicazione informatica, sono giunte (valorizzando gli argomenti a sostegno della declaratoria di illegittimità costituzionale della L. n. 689 del 1981, art. 22, commi 4 e 5, “nella parte in cui non prevede, a richiesta dell’opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria”, recata dalla sentenza n. 365 del 2010 della Corte costituzionale) ad una interpretazione adeguatrice dell’art. 82 anzidetto.

Sicchè, è stato affermato il principio per cui, “a partire dalla data suddetta” (ossia, il 1 febbraio 2012), “l’art. 82 cit. debba essere interpretato nel senso che dalla mancata osservanza dell’onere di elezione di domicilio di cui all’art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine”.

1.3. – Un duplice ordine di ragioni, tra loro indipendenti, impedisce ad un siffatto principio di operare nel caso di specie.

Anzitutto, perchè la indicazione di PEC è avvenuta, da parte del difensore degli odierni ricorrenti, con le “note conclusionali difensive” e, dunque, con atto non contemplato dall’art. 125 c.p.c., che individua quelli (citazione, ricorso, comparsa, controricorso e precetto) che sono, per ciascuna parte (attrice/ricorrente/istante o convenuta/resistente), gli atti processuali introduttivi del giudizio (anche esecutivo, quanto al precetto) che non possono mancare (a differenza delle memorie, anche conclusionali) e per i quali è imposta la sottoscrizione (della parte stessa se in giudizio personalmente o) del difensore ai fini di assunzione della responsabilità circa la provenienza, con evidenti riflessi sull’affidamento riposto dalla controparte in ordine alla pertinenza e veridicità delle indicazioni richieste dalla legge.

In secondo luogo, ma, comunque, in via del tutto assorbente (quindi, anche a voler intendere l’elencazione di cui al citato art. 125 soltanto esemplificativa ai fini in esame), perchè l’indicazione della PEC da parte del difensore degli originari convenuti è avvenuta con le note conclusionali del 16 gennaio 2012, mentre il dictum della citata sentenza n. 10143/2012 – frutto di interpretazione costituente, peraltro, overruling in materia processuale – può trovare applicazione soltanto a partire dal 1 febbraio 2012, e cioè solo dal momento in cui spiega effetti l’anzidetta modifica dell’art. 125 c.p.c..

E, del resto, proprio in tal senso l’anzidetto principio è stato reso concretamente operante dalle stesse Sezioni Unite nella fattispecie allora all’esame, ritenendosi validamente effettuata in cancelleria, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 la notificazione avvenuta in epoca precedente al 1 febbraio 2012.

2. – Ne consegue che, essendo valida la notificazione dell’atto di citazione in appello effettuata dai C. appellanti ai sensi del citato art. 82 e, quindi, validamente instaurato e proseguito (nella contumacia degli appellati non costituitisi) il relativo giudizio di gravame, il presente ricorso per cassazione è inammissibile per tardiva proposizione (con ciò esimendo il Collegio anche dal dar conto degli ulteriori motivi proposti, condizionatamente all’esito favorevole del primo).

Difatti, detto ricorso è stato notificato il 26 giugno 2014, a fronte della pubblicazione in data 8 luglio 2013 della sentenza impugnata;

dunque, ben oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., nella sua vigente formulazione (introdotta dalla L. n. 69 del 2009), che, nella specie, trova applicazione ratione temporis, essendo il giudizio di primo grado stato instaurato con citazione del 26 maggio 2010 e, quindi, successivamente all’entrata in vigore di detta modifica legislativa.

3. – I ricorrenti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 1.800,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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