Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22838 del 09/11/2016

Cassazione civile sez. I, 09/11/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 09/11/2016), n.22838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20576/2015 proposto da:

B.M.T., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DAVIDE SOLIVO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositato il

27/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato SOLIVO DAVIDE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’improcedibilità, in

subordine l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto 2/3/2015 il Tribunale per i minorenni di Torino ha rigettato la domanda di B.M.T., volta ad ottenere l’accesso alle informazioni relative alle generalità della propria madre naturale la quale aveva esercitato il diritto a rimanere nell’anonimato, alla nascita della ricorrente e, nel corso dell’istruttoria, era morta. Il Tribunale ha evidenziato come, in difetto di una disciplina legislativa, una revoca implicita della volontà di mantenere l’anonimato non possa essere desunta dal decesso.

Secondo il giudice di primo grado, la sentenza della Corte Costituzionale n. 278 del 2013 ha indicato che occorre procedere al contemperamento di due diritti, entrambi reputati di primario rilievo costituzionale, ovvero il diritto del figlio a conoscere le proprie origini e quello della madre a mantenere l’anonimato. Tale ultimo diritto non viene meno con la morte della madre stessa, considerato l’interesse a mantenere nei confronti dei familiari superstiti un’immagine di sè non caratterizzata dall’abbandono di un figlio alla nascita. Il Tribunale ha affermato che occorre garantire uno spazio per l’esercizio della potestà di revoca della scelta dell’anonimato che, se intesa come irrevocabile una volta espressa, presenta caratteri d’irragionevolezza anche sul versante dei rapporti relativi alla genitorialità naturale. Tuttavia con il decesso della madre biologica tali rapporti non possono essere riattivati.

Il ricorso sopra indicato era stato preceduto da un altro che si era concluso con l’accoglimento del reclamo da parte della Corte d’Appello di Torino. Era stato riconosciuto alla B. il diritto a poter conoscere le proprie origini, ma non era stata rinvenuta la busta chiusa con i dati anagrafici della madre. La Corte territoriale aveva comunque ritenuto che era venuta meno la permanenza della volontà ostativa alla scoperta della propria identità da parte della madre biologica.

2. La Corte d’Appello di Torino,sezione speciale per i minorenni, investita del reclamo avverso il decreto 2/3/2015, ha affermato, a sostegno del rigetto della domanda:

a) il decesso non può essere equiparato al mancato rinvenimento della busta chiusa. Si tratta di circostanze diverse;

b) il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 93, (Codice in materia di trattazione dei dati personali) prescrive che il diritto all’anonimato si conservi per cento anni dalla formazione del documento; la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 278 del 2013, ha inteso rimuovere i caratteri dell’irreversibilità dell’anonimato prevedendo un interpello della madre biologica all’interno di un procedimento caratterizzato dalla massima riservatezza. Al legislatore spetta il compito di consentire la verifica della perdurante attualità della scelta effettuata con la nascita e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il diritto all’anonimato, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso ai dati di tipo identificativo. Nè dalla sentenza della Corte costituzionale nè dalla sentenza della Corte Europea dei diritti umani (caso Godelli contro Italia) può trarsi la conclusione dell’equiparazione tra decesso e revoca dell’anonimato in quanto questa soluzione può essere solo frutto di una scelta legislativa.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso B.M.T. affidato ad un unico motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Viene dedotta la violazione della L. n. 184 del 1983, art. 28, comma 7, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013 sul rilievo che il rigetto della domanda non si è fondato sul criterio del bilanciamento tra il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini e quello della madre a rimanere ignota, essendo stata esclusa in via radicale la revocabilità del diniego espresso al momento del parto in caso di morte della madre biologica. L’impostazione seguita viola l’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali fatta a Roma il 4/11/1950 e l’art. 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20/10/1989 oltre che l’art. 30 della Convenzione sulla protezione dei minori fatta all’Aja il 29/5/1993 nonchè la raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 1443 del 26/1/2000 che invita gli Stati ad assicurare il diritto del bambino adottato di conoscere le proprie origini e riformare le leggi nazionali confliggenti con tale principio, oltre infine, la legge di riforma delle adozioni nella quale all’art. 28 è stato espressamente previsto il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini.

Osserva inoltre la ricorrente che, secondo la giurisprudenza amministrativa, la morte affievolisce il diritto alla riservatezza rispetto ai diritti concorrenti dei vivi. In particolare il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3459 del 2012, ha espressamente sostenuto che il diritto alla riservatezza si estingue con la morte del titolare e, in merito al bilanciamento richiesto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 9, ha ritenuto di garantire il diritto di accesso riguardo a dati sensibili a soggetti defunti laddove tale istanza sia sorretta dall’esigenza di tutelare interessi giuridici dei vivi. L’orientamento in questione è condiviso anche dal Garante della privacy.

Infine la ricorrente sostiene che la differenza tra il diritto degli adottati in generale di conoscere le proprie origini, previsto in via automatica dopo il venticinquesimo anno di età e l’esclusione del medesimo diritto nel caso di specie determina una disparità del tutto ingiustificata di trattamento.

4.La specifica questione che viene nuovamente sottoposta all’esame di questa Corte consiste nello stabilire se il diritto dell’adottato ad accedere ad informazioni concernenti la propria origine e l’identità della madre biologica – la quale abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai sensi del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 30, comma 1- sussista, ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 28, comma 7, (nel testo sostituito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 177, comma 2), a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, e sia concretamente esercitabile anche prima del decorso di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, commi 2 e 3) nel caso, quale quello di specie, in cui la madre sia deceduta.

Tale questione richiede una preventiva illustrazione del quadro costituzionale, convenzionale e legislativo interno inerente la fattispecie. Alla luce di esso si potrà verificare se l’incisivo intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 278 del 2013 cit.) in ordine alla configurabilità del diritto a conoscere le proprie origini e i coerenti principi espressi dalla Corte Edu nella sentenza Godelli contro Italia del 25 settembre 2012 possano condurre, anche nell’ipotesi d’impossibilità assoluta d’interpello della madre che aveva scelto l’anonimato, a ritenere esercitabile in concreto il diritto in questione.

4.1. La cornice costituzionale e convenzionale del diritto a conoscere le proprie origini, quale declinazione di primario rilievo del diritto all’identità personale, è costituita dagli artt. 2 e 3 Cost., e 8 della Corte Edu. Lo sviluppo della personalità individuale e l’armonica conduzione della propria vita privata e familiare richiedono la costruzione di una propria identità individuale fondata, oltre che su un contesto parentale affettivo – educativo riconoscibile, anche su informazioni relative alla propria nascita idonee a svelarne il segreto unitamente alle ragioni dell’abbandono.

Il rilievo di questo profilo dell’identità personale trova un puntuale, positivo riscontro nella L. n. 184 del 1983, art. 28, (nel testo sostituito dalla L. n. 149 del 2001, art. 24). In tale norma si prevede, in primo luogo, che le attestazioni di stato civile riferite all’adottato siano rilasciate con la sola indicazione del nuovo cognome e senza nessun riferimento alla paternità e maternità biologica. Si stabilisce inoltre che non possano essere fornite nè informazioni nè certificazioni ed estratti relativi al rapporto di adozione, salvo autorizzazione dell’autorità giudiziaria (commi 2 e 3). In questa prima parte della norma viene predisposto un regime di protezione tendenzialmente assoluto del profilo dell’identità “sociale” acquistato con la genitorialità adottiva. In particolare, il legislatore ha voluto escludere un uso discriminatorio delle informazioni provenienti dalla pregressa situazione di abbandono del figlio adottivo. Questo peculiare profilo dell’identità personale non ne esaurisce, però, il contenuto e la tutela.

La seconda parte della norma determina entro quali limiti e con quale procedimento i genitori adottivi possano acquisire informazioni relative ai genitori biologici (comma 4) ed attribuisce al figlio adottivo in età superiore ai 25 anni il diritto a conoscere le proprie origini, ferma l’identità acquistata con la relazione di genitorialità (esclusiva) con il padre e la madre adottivi. Prima dei 25 anni, tale diritto è soggetto al sindacato del tribunale per i minorenni, salvo comprovati motivi attinenti alla salute psico fisica dell’adottato maggiorenne. (commi 5 e 6). Il comma 8 prevede, infine, che l’adottato maggiore d’età (ma infra venticinquenne) non debba chiedere l’autorizzazione al Tribunale per i minorenni se i genitori adottivi sono morti od irreperibili.

Il diritto a conoscere le proprie origini, a partire dai 25 anni ha carattere sostanzialmente potestativo, dal momento che non è prevista dalla norma alcuna limitazione o differimento del suo esercizio derivante dalla volontà dei genitori biologici nè alcun contemperamento d’interessi attuato dall’autorità giudiziaria.

All’ampiezza del diritto di accesso a tali informazioni, secondo le coordinate temporali stabilite dalle menzionate disposizioni dell’art. 28, corrisponde, tuttavia, la definizione di un perimetro definito del suo contenuto. Con i genitori biologici ed i loro familiari non si determina per l’adottato alcun vincolo di parentela nè si radica alcun obbligo assistenziale o alimentare (art. 27, commi 1 e 3).

L’informazione relativa all’identità dei genitori biologici attiene all’attuazione dello sviluppo della personalità individuale (art. 2 Cost.), sotto il profilo del completamento dell’identità personale. Tale informazione, tuttavia, rientra nella nozione giuridica di “dato personale” così come definita dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 2, comma 1, lett. b), (“qualunque informazione relativa a persona fisica identificata od identificabile anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione”) e, conseguentemente, deve essere trattata in modo lecito e corretto ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), godendo del regime di tutela preventiva e risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15.

E’ necessario osservare che titolare del dato personale relativo all’esatta individuazione della propria discendenza biologica sono non soltanto colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla conoscenza delle proprie origini ma anche i cosiddetti genitori biologici. Il sistema di protezione dell’accesso e del trattamento di tale tipologia di dati previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, si estende anche a questi ultimi così come la tutela preventiva e risarcitoria derivante da condotte illecite.

La dichiarazione di adozione determina nei genitori biologici la recisione di ogni legame personale con l’adottato e la cancellazione di ogni relazione giuridica di parentela, oltre che l’obbligo di tenere una condotta conseguente agli effetti della pronuncia. Si configura, tuttavia, anche il loro diritto a mantenere del tutto riservate le informazioni relative a tale condizione personale, con il solo limite costituito dal diritto del figlio adottivo di conoscere le proprie origini così come conformato dalla L. n. 184 del 1983, art. 28, al fine esclusivo (di primario rilievo) di completare il proprio profilo dell’identità personale.

5. Il diritto a conservare l’anonimato da parte della madre che ha operato tale scelta alla nascita del figlio ai sensi del D.P.R. n. 296 del 2000, art. 30, comma 1, costituisce, per un verso, una deroga al regime di accesso a tali informazioni contenuto, sia pure con la gradualità indicata dal citato art. 28, commi da 1 a 6, e, per l’altro, una forma più intensa della tutela della riservatezza, comunque spettante in generale ai genitori biologici, in ordine alle informazioni relative alla nascita ed all’abbandono del figlio, successivamente adottato, trattandosi di vicende umane tendenzialmente, percepite in modo negativo sul piano etico e sociale.

La tutela dell’anonimato della madre che ha esercitato il diritto a non essere nominata, si completa con il citato D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, commi 2 e 3, ed in particolare nel secondo comma di tale disposizione laddove viene stabilito che “il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendano identificabile la madre (…) possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento”.

Il legislatore ha, pertanto, predisposto un sistema di tutela del segreto sull’identità della madre biologica che “commisura temporalmente lo spazio del vincolo all’anonimato a una durata idealmente eccedente quella della vita umana” (Corte costituzionale, sentenza n. 278 del 2013 par. 5 del “Considerato in diritto”).

5.1 L’assolutezza di tale deroga rispetto alla configurazione ampia del diritto a conoscere le proprie origini, predisposta nell’art. 28, primi sei commi, è stata censurata dalla Corte Europea dei diritti umani con la sentenza Godelli contro Italia del 25 settembre 2012, cui è seguito il rilevante intervento correttivo del regime giuridico preesistente operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 278 del 2013.

Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover sottolineare che il diritto azionato nel presente giudizio riguarda l’identificazione della propria madre a fini di completamento del quadro dell’identità personale della ricorrente. Non costituisce profilo da indagare il diritto all’accesso alle informazioni non identificative a fini, lato sensu, sanitari, già garantito sia dal quadro costituzionale, integrato dal D.Lgs. n. 196 del 2003, sia specificamente dal citato art. 93, comma 3, nella parte in cui stabilisce che “durante il periodo di cui al comma 2 (cento anni dalla formazione del documento n.d.r.) la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile”.

5.2 Così definito il perimetro della questione da affrontare, deve osservarsi che la citata sentenza Godelli della Corte Edu ha censurato la preferenza incondizionata, accordata dal nostro sistema normativo al diritto della madre a mantenere l’anonimato, ritenendo inadeguato il bilanciamento d’interessi operato dal legislatore interno e superato il margine di discrezionalità in ordine alla scelta delle misure idonee a salvaguardare il diritto alla vita privata stabilito nell’art. 8. La Corte Edu indica la criticità ma non suggerisce interventi di adeguamento, in conformità con la funzione del suo giudizio. Con la sentenza n. 278 del 2013, invece, la Corte Costituzionale, partendo dal medesimo rilievo, consistente nel vulnus ingiustificato al diritto a conoscere le proprie origini derivante dall’irreversibilità del segreto, ha tracciato le linee d’intervento necessarie, al fine di dare attuazione anche in questo ambito ai principi stabiliti dagli artt. 2 e 3 Cost.. Ha in particolare evidenziato come si debba procedere alla “verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all’anonimato, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto”.

In mancanza di un tempestivo adeguamento legislativo, il riconoscimento del diritto a conoscere le proprie origini, così nitidamente tracciato dalle due Corti, ha indotto a richiedere l’intervento della giudice ordinario, tendenzialmente identificato sulla falsariga della L. n. 184 del 1983, art. 28, nel tribunale per i minorenni. L’attuazione delle sentenze della Corte Edu e della Corte costituzionale è stata realizzata, da parte dei giudici di merito, mediante una procedimentalizzazione dell’interpello della madre “naturale” (così definita nella sentenza n. 278 del 2013 al fine di sottolinearne l’alterità rispetto alla genitorialità giuridica) che garantisse il segreto e la riservatezza della richiesta, in modo da “cautelare in termini rigorosi il suo diritto all’anonimato”.

Tale procedimentalizzazione è inutilizzabile, tuttavia, nella fattispecie dedotta nel presente giudizio, dal momento che è impossibile procedere all’interpello della madre “naturale”, perchè non più in vita. In tale ipotesi, non appare, prima facie, possibile procedere ad alcun bilanciamento d’interessi. L’alternativa sembra porsi in modo radicale. Se si riconosce all’adottato anche in questa peculiare ipotesi il diritto di conoscere le proprie origini, si cancella lo speculare diritto all’anonimato della madre biologica, ancorchè il legislatore abbia voluto preservarlo fino a cento anni dalla nascita del figlio ex art. 93 sopra citato. Se invece si conserva il diritto all’anonimato, in mancanza della possibilità dell’interpello della madre, si vanifica del tutto il diritto del figlio a conoscere le proprie origini, nonostante il riconoscimento di esso imposto dalle pronunce sopra illustrate.

5.3 Il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini deve essere garantito anche nel caso in cui non sia più possibile procedere all’interpello della madre naturale. A tale inevitabile conclusione, imposta dal delineato quadro costituzionale e convenzionale, è già pervenuta questa Corte con la recentissima sentenza n. 15024 del 2016. L’irreversibilità del segreto sull’identità della madre naturale non è più compatibile con l’attuale configurazione del diritto all’identità personale così come desumibile dall’interpretazione integrata dell’art. 2 Cost. e dell’art. 8 Cedu, nella parte in cui tutela il diritto alla vita privata. Lo sbarramento temporale imposto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, alla rivelabilità dell’identità della donna che ha scelto l’anonimato al momento della nascita del figlio, non è temperato, nella specie, dalla possibilità di verifica della eventuale sopravvenuta volontà di revoca della scelta compiuta alla nascita.

L’interpretazione della norma che identifichi nell’intervenuta morte della donna, un ostacolo assoluto al riconoscimento del diritto a conoscere le proprie origini da parte dell’adottato, determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra i figli nati da donne che hanno scelto l’anonimato ma non sono più in vita e i figli di donne che possono essere interpellate sulla reversibilità della scelta operata alla nascita. Tale opzione ermeneutica sarebbe, inoltre, viziata di irragionevolezza perchè sottoporrebbe il riconoscimento e l’esercizio di un diritto della persona di primario rilievo ad un fattore meramente eventuale quale quello del momento in cui si chiede il riconoscimento del proprio diritto.

Deve, pertanto, perseguirsi un’interpretazione della norma compatibile con il diritto a conoscere le proprie origini che, pur conservando il vincolo temporale, ne attenui la rigidità quando non sia possibile per irreperibilità o morte della madre naturale procedere all’interpello e alla verifica della volontà di revoca dell’anonimato. L’assolutezza e l’irreversibilità del segreto sulle origini sono irrimediabilmente contrastanti con il diritto all’identità personale dell’adottato, nella declinazione costituita dal diritto a conoscere le proprie origini. Come esattamente indicato nella citata sentenza n. 278 del 2013 l’ampiezza del vincolo temporale contenuto nel citato art. 93, “riposa sulla ritenuta esigenza di prevenire turbative nei confronti della madre in relazione all’esercizio di un suo diritto all’oblio e, nello stesso tempo, sull’esigenza di salvaguardare erga omnes la riservatezza circa l’identità della madre, evidentemente considerata come esposta a rischio ogni volta in cui se ne possa cercare il contatto per verificare se intenda o meno mantenere il proprio anonimato”. Ma, precisa la Corte: “nè l’una nè l’altra esigenza può ritenersi dirimente: non la prima, in quanto al pericolo di turbativa della madre corrisponde un contrapposto pericolo per il figlio, depauperato del diritto di conoscere le proprie origini; non la seconda, dal momento che la maggiore o minore ampiezza della tutela della riservatezza resta, in conclusione, affidata alle diverse modalità previste dalle relative discipline, oltre che all’esperienza della loro applicazione”.

Il termine contenuto nell’art. 93, sopracitato, alla luce dell’intervento della Corte costituzionale è divenuto flessibile sia con riferimento alla donna che ha scelto l’anonimato al momento della nascita, sia nei confronti del figlio “naturale”. Il diritto di entrambi ha natura personalissima. Deve, pertanto, ritenersi che si estingua con la morte dei titolari di esso e non sia trasmissibile. Anche alla luce di questa precisa delimitazione, il diritto a conoscere le proprie origini non può esercitarsi in violazione dei diritti, di analoga natura e contenuto dei terzi interessati, dovendosi rilevare come la Corte Costituzionale abbia comunque riconosciuto il rilievo (ancorchè recessivo rispetto al diritto personalissimo a conoscere le proprie origini) del “diritto all’oblio” e delle implicazioni sociali che la conoscenza dell’esercizio dell’anonimato alla nascita può produrre.

Ne consegue che anche in questa peculiare fattispecie deve procedersi ad un adeguato bilanciamento degli interessi potenzialmente confliggenti, partendo dalla esatta identificazione dei titolari degli stessi e dalla definizione del loro contenuto.

La Corte Costituzionale ha ritenuto necessario operare tale bilanciamento nel riconoscimento del diritto alle proprie origini ed ha individuato nella valutazione dell’attualità dell’anonimato lo strumento adeguato.

Nella fattispecie dedotta nel presente giudizio, in mancanza della possibilità d’interpello, il bilanciamento degli interessi deve essere desunto dal sistema di protezione dei dati personali relativi all’identità della donna che ha esercitato il diritto all’anonimato, già delineato nel paragrafo 4.1., tenendo conto della rilevanza di tali dati anche per i discendenti familiari. Al riguardo deve rilevarsi che la stessa Corte Costituzionale al punto 4 della sentenza n. 278 del 2013 ha ribadito (rispetto alla precedente sentenza n. 425 del 2005) “la corrispondenza biunivoca tra il diritto all’anonimato in se e per sè considerato e la perdurante tutela dei profili di riservatezza (…) che l’esercizio di quel diritto inevitabilmente coinvolge. Un nucleo fondante che, vale la pena di puntualizzare, non può che essere riaffermato proprio alla luce dei valori di primario risalto che esso intende preservare”.

Nel successivo punto 5 della sentenza la Corte chiarisce, ulteriormente, che il diritto alla riservatezza della madre non può escludere il riconoscimento del diritto del figlio ma deve essere affidato “alle diverse modalità previste dalle relative discipline”. Nel nostro sistema normativo si deve, pertanto, ricorrere al regime giuridico di protezione dei dati personali nella fattispecie in esame. Pertanto, così come l’interpello della madre naturale in vita deve avvenire in modo da “cautelare in termini rigorosi il diritto all’anonimato”, deve ritenersi che l’accesso alla medesima informazione dopo la sua morte, debba essere circondata da analoghe cautele e l’utilizzo dell’informazione non possa eccedere la finalità, ancorchè di primario rilievo costituzionale e convenzionale, per la quale il diritto è stato riconosciuto. Non si ritiene, pertanto, che ogni profilo di tutela dell’anonimato, si esaurisca alla morte della madre naturale, in quanto da collegarsi soltanto alla tutela del diritto alla salute psicofisica della madre e del figlio al momento della nascita. Il diritto all’identità personale del figlio, da garantirsi con la conoscenza delle proprie origini, anche dopo la morte della madre biologica, non esclude la protezione dell’identità “sociale” costruita in vita da quest’ultima,in relazione al nucleo familiare e/o relazionale eventualmente costituito dopo aver esercitato il diritto all’anonimato. Il trattamento delle informazioni relativo alle proprie origini deve, in conclusione, essere eseguito in modo corretto e lecito (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, lett. a)) senza cagionare danno anche non patrimoniale all’immagine, alla reputazione, ed ad altri beni di primario rilievo costituzionale di eventuali terzi interessati (discendenti e/o familiari).

Il ricorso, in conclusione, merita di essere accolto e deve pronunciarsi il seguente quesito di diritto:

“Il diritto dell’adottato – nato da donna che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata D.P.R. n. 396 del 2000, ex art. 30, comma 1 – ad accedere alle informazioni concernenti la propria origine e l’identità della madre biologica sussiste e può essere concretamente esercitato anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto,non rilevando nella fattispecie il mancato decorso del termine di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, commi 2 e 3, salvo il trattamento lecito e non lesivo dei diritti di terzi dei dati personali conosciuti.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, alla cassazione del provvedimento impugnato segue la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2.

Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito) autorizza B.M.T. ad accedere alle informazioni relative all’identità della propria madre biologica.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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