Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22838 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. I, 03/11/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14871/2010 proposto da:

P.D. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato SPERANZA CRISTINA,

rappresentato e difeso dall’avvocato NERI Claudio giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 70/2009 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO del

12/05/09, depositato il 28/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con il decreto impugnato la Corte di appello – adita da parte ricorrente allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al TAR Molise nel settembre 1991 e definito in data 15.1.2007 – fissata la ragionevole durata del giudizio in anni tre, ritenuto violato il relativo termine per anni tre a decorrere dal 2004, ha liquidato, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale la somma di Euro 3.500,00, oltre interessi legali, condannando l’Amministrazione convenuta alle spese del giudizio.

La Corte di appello – a causa della mancata presentazione di istanza di prelievo (depositata solo nel 2004) e ritenendo applicabile la disciplina introdotta dal D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 – ha ritenuto improponibile la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, in relazione alla durata irragionevole del processo amministrativo svoltosi fino al luglio 2004.

Contro il detto decreto parte attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo con il quale è denunciata violazione e falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla ritenuta applicabilità del D.L. n. 112 del 2008, art. 54.

Il Ministero dell’Economìa e delle Finanze ha resistito con controricorso.

Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c., parte ricorrente ha depositato memoria.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

2.1.- Il ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Sez. 1^, n. 25421 del 2008; Sez. 1^, n. 3500 del 2009), la disciplina introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, in virtù del quale “la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2”, è inapplicabile ratione temporis ai giudizi di equa riparazione relativi a processi presupposti introdotti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008. Il decreto impugnato deve essere cassato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte deve procedere alla liquidazione dell’indennizzo in favore del ricorrente nella misura di Euro 8.000,00. Ciò tenuto conto della durata del giudizio presupposto, pari a circa 16 anni, in applicazione della più recente giurisprudenza di questa Sezione e dei criteri desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI c. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi e, in particolare, del principio enunciato da Sez. 1, Sentenza n. 13019 del 2010, secondo cui “deve ritenersi congrua, anche in base a quanto afferma la Corte d’appello in ordine alla esiguità della posta in gioco per l’esiguità del trattamento pensionistico chiesto e denegato dalla Corte dei Conti, la riparazione per la somma indicata di meno di Euro 500,00 annui, anche maggiore di quella recentemente, determinata dalla C.E.D.U. per il danno non patrimoniale di un processo amministrativo italiano” (Sez. 2^, 16 marzo 2010, Volta et autres c. Italie, Rie. 43674/02). Le spese processuali – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 8.000,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;

e per il giudizio di legittimità in Euro 625,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Spese distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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