Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22837 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. II, 20/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 20/10/2020), n.22837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23411-2019 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in Brescia via Aldo Moro

n. 13 presso lo studio dell’avv.to LAURA LAMBERTI che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 110/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 21/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza pubblicata il 9 aprile 2019, respingeva il ricorso proposto da T.A., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Brescia aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. La Corte d’Appello di Brescia confermava il giudizio di inattendibilità del racconto del dichiarante, vista la sua genericità e contraddittorietà e dunque affermava che non poteva essere accolta la domanda di protezione internazionale, nelle due forme di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a, e b, e di protezione umanitaria.

Quanto all’ipotesi contemplata dal citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la Corte d’Appello osservava che in (OMISSIS) non sussisteva una situazione di conflitto armato, anche con riferimento alla zona di provenienza del ricorrente.

3. T.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, e 14 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La censura si incentra sulla erronea valutazione di contraddittorietà del racconto del richiedente, in quanto le diverse versioni fornite si riferiscono allo stesso fatto e non sono incompatibili ma al più le seconde integrazione e precisazioni a chiarimento del primo racconto.

In secondo luogo, la Corte d’Appello ha rigettato la domanda di protezione umanitaria senza svolgere un autonomo accertamento sulle condizioni di vulnerabilità del richiedente.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5).

La zona di provenienza del ricorrente, (OMISSIS), versa in una situazione di incertezza politica e a tal fine la difesa aveva allegato copiosa documentazione che la Corte d’Appello non ha esaminato.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato e il secondo è assorbito.

La Corte d’Appello compie un duplice errore: da un lato afferma che l’inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente determina il rigetto tanto della protezione sussidiaria che di quella umanitaria e dall’altro afferma che l’integrazione nel paese di accoglienza è irrilevante senza compiere un autonomo accertamento sulle condizioni di vulnerabilità del richiedente.

Sul punto è sufficiente richiamare i seguenti principi di diritto:

– “Il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno di una domanda di protezione internazionale, non preclude al giudice di valutare altre circostanze che integrino una situazione di “vulnerabilità” ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, poichè la statuizione su questa domanda è frutto di una valutazione autonoma e non può conseguire automaticamente al rigetto di quella concernente la protezione internazionale” (Sez. 1, Sent. n. 8020 del 2020);

– “Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, che è misura atipica e residuale, deve essere frutto di valutazione autonoma caso per caso, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario considerare la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente, da valutarsi anche in relazione alla sua situazione psicofisica attuale ed al contesto culturale e sociale di riferimento” (Sez. 1, Ord. n. 13088 del 2019).

4. In conclusione, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

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