Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22837 del 12/08/2021

Cassazione civile sez. I, 12/08/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 12/08/2021), n.22837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17770/2019 proposto da:

B.M.M., elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’avvocato Francesco Roppo, dal quale è rappresentato e difeso,

con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 839/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2021 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 16.9.16, rigettò il ricorso proposto da B.M.M., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento della Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e, in subordine, della sussidiaria e umanitaria, ritenendo inattendibili le dichiarazioni del ricorrente.

Il B. propose appello avverso la suddetta ordinanza, lamentando il mancato riconoscimento dello status di rifugiato, attesa la persecuzione subita a causa della militanza in un gruppo religioso musulmano da parte di attivisti e dirigenti del partito al governo, nonché delle protezioni sussidiaria ed umanitaria, evidenziando che i fatti dedotti avessero concretizzato un pericolo di danno grave e una condizione di vulnerabilità.

Con sentenza emessa il 12.3.10, la Corte d’appello respinse l’impugnazione, osservando che: la Commissione non aveva ritenuto credibili le dichiarazioni dell’istante circa le persecuzioni subite per l’appartenenza al gruppo religioso, mentre il Tribunale aveva rilevato la genericità delle stesse dichiarazioni circa la situazione personale dell’istante e il suo ruolo specifico nel gruppo religioso, nonché la scarsa credibilità di quanto riferito in ordine all’episodio della violenta repressione nel corso di una manifestazione tenutasi a Dakka nel maggio del 2013; i motivi d’appello non avevano fornito notizie più attendibili di quanto già dichiarato dall’istante, né avevano contrastato lo scrutinio d’inattendibilità di quest’ultimo il quale non aveva circostanziato i fatti narrati, mentre le notizie relative agli scontri e alla citata repressione della manifestazione tenutasi a Dakka erano risultate non veritiere; la ritenuta inattendibilità precludeva il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione internazionale, sia perché il richiedente non aveva assolto all’onere di collaborazione immediata e spontanea, sia perché non potevano considerarsi accertate alcune circostanze di fatto, per cui era da escludere ogni pericolo di danno grave non essendo neppure emersa la correlazione tra la vicenda personale del richiedente e la situazione del paese di provenienza; né pertanto sussistevano i presupposti dell’onere di cooperazione ufficiosa, in mancanza di un’adeguata allegazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.

B.M.M. ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria.

Il Ministero non si è costituito.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 251, e art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 25, nonché omesso esame di fatti decisivi. Al riguardo, il ricorrente si duole che: la Corte territoriale non lo abbia ritenuto credibile, motivando in maniera parzialmente differente dal Tribunale che, invece, aveva ritenuto le dichiarazioni dell’istante coerenti con le informazioni relative al Bangkladesh, specie riguardo agli episodi del maggio del 2013 in quanto riportati dalla stampa internazionale; la Corte territoriale abbia ritenuto generiche le sue dichiarazioni, omettendo il richiamo delle fonti utilizzate per la decisione.

Il secondo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5, e art. 10 Cost., nonché omesso esame di fatti decisivi, con riferimento all’integrazione del ricorrente in Italia. In particolare, il ricorrente, premessa l’irretroattività delle norme di cui al D.L. n. 113 del 2018, lamenta che il giudice d’appello abbia ritenuto che la sua inattendibilità impedisse anche il riconoscimento della protezione umanitaria della quale è stato omesso l’esame.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è inammissibile in quanto diretto al riesame dell’interpretazione della Corte d’appello sull’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, che ha confermato sostanzialmente gli argomenti adottati dal Tribunale, sebbene il giudice di primo grado avesse ritenuto veritieri i fatti relativi all’appartenenza dell’istante al gruppo religioso e alle manifestazioni tenutesi in Dakka nel maggio del 2013. Invero, entrambi i giudici di merito hanno, nel complesso, escluso l’attendibilità del ricorrente per la genericità e la vaghezza di quanto riferito circa lo specifico ruolo dell’istante nel gruppo religioso e sulla repressione della manifestazione.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto deduce circostanze nuove (inserimento sociale) che non risultano, né dalla sentenza impugnata, né dal ricorso, dedotte nel giudizio di appello. Ne’ il ricorrente ha addotto altre condizioni individuali di vulnerabilità, invocando genericamente la situazione socio-politica del paese di provenienza.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma Ibis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

 

 

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