Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22837 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. I, 09/11/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 09/11/2016), n.22837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.T.P. COSTRUZIONI GENERALI S.P.A., (C.F.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante, rappresentata e

difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. prof.

Ruffolo Ugo (C.F. RFFGU042D02I872U) e dall’avv. prof. Berti Carlo

(C.F. BRTCRL66L18A944B) ed elett.te dom.ta in Roma, Corso Vittorio

Emanuele II n. 308, presso l’avv. Enrico Ancillotti nello Studio

Legale Ruffolo;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., (C.F. (OMISSIS)), in persona del

curatore dott. G.M., rappresentato e difeso, per procura

in calce al controricorso, dagli avv.ti Claudio Coggiatti (C.F.

CGGCLD56M19H501K) e Annamaria Marcone (C.F. MRCNMR56D58L219U) ed

elet.te dom.to presso lo studio del primo in Roma, Via Lazio n.

20/C;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Alessandria depositato il 27

maggio 2010 nel procedimento R.G. 2601/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

aprile 2016 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per la ricorrente l’avv. MOSCATELLI, per delega;

udito per il controricorrente l’avv. COGGIATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Torino ha respinto l’opposizione della B.T.P. Costruzioni Generali s.p.a. allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l., dal quale erano stati esclusi i crediti risarcitori dell’opponente di Euro 364.389,59 ed 50.000,00 derivanti dalla difettosa e/o parziale esecuzione di svariati contratti di subappalto. Ha ritenuto, infatti, che la documentazione prodotta dall’opponente fosse inopponibile alla massa, per mancanza di data certa, e comunque insufficiente, non consentendo di accertare in cosa consistessero esattamente i lavori che la subappaltatrice si era impegnata ad eseguire e in cosa esattamente consistessero gli inadempimenti della medesima; conseguentemente la prova testimoniale dedotta era inammissibile nella parte in cui tendeva a conferire certezza alla data dei documenti e irrilevante nella parte relativa al costo sostenuto per ottenere da terzi le prestazioni dovute dalla subappaltatrice.

La società opponente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. La curatela fallimentare si è difesa con controricorso. La ricorrente ha anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo di ricorso, con cui, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si censura la statuizione di indeterminatezza della pretesa creditoria azionata dalla ricorrente, inammissibile perchè l’indetrminatezza della domanda rilavata dal Tribunale non viene superata neppure in questa sede.

2. – Anche i restanti motivi di ricorso sono inammissibili.

Il decreto impugnato, infatti, si basa su due autonome rationes decidendi: 1) difetto di data certa dei documenti allegati a prova della pretesa creditoria; 2) indeterminatezza della pretesa medesima. La seconda ratio è stata vanamente censurata con il primo motivo, come si è visto; il secondo e il terzo motivo, invece, hanno per oggetto la seconda ratio, la cui eventuale caducazione, però, non potrebbe comportare la cassazione del provvedimento impugnato, che continuerebbe comunque a reggersi sulla prima ratio.

3. L’inammissibilità dei motivi comporta l’inammissibilità del ricorso stesso.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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