Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22837 del 03/11/2011
Cassazione civile sez. I, 03/11/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22837
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8255/2010 proposto da:
F.G. ((OMISSIS)) familiare di F.
G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. 1934/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI
del 18/03/09, depositato il 19/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Pronunciando in sede di rinvio dopo la cassazione (n. 24390/2007) di un primo decreto di rigetto della domanda, con il decreto impugnato la Corte d’appello – adita da parte ricorrente allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al TAR Campania con ricorso del 23.5.97, definito con sentenza del 16.3.2001 e in sede di gravame con sentenza del 29.9.2003 – fissata la ragionevole durata del giudizio di primo grado in anni tre, ritenuto violato il relativo termine per mesi 9, ha liquidato, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale la somma di Euro 400,00, oltre interessi legali, compensando le spese.
Per la cassazione di questo decreto parte attrice ha proposto ricorso, affidato a 7 motivi.
L’Amministrazione intimata ha svolto difese.
1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.
2.- Con i motivi di ricorso parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001 e Convenzione europea per i diritti dell’uomo, come interpretata dalla Corte europea) e relativo vizio di motivazione, lamentando, in estrema sintesi, che la Corte di appello:
a) non si è attenuta ai parametri minimi sanciti dalla giurisprudenza di Strasburgo in tema di quantificazione dell’equo indennizzo che non può essere inferiore a Euro 1.000,00 – 1.500,00;
b) ha erroneamente valutato la posta in gioco;
c) ha erroneamente compensato parzialmente le spese del giudizio;
3.- Osserva la Corte che tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati perchè la somma liquidata non si discosta irragionevolmente da quella che questa Corte liquida ex art. 384 c.p.c., in casi analoghi (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009).
Quanto alle spese processuali, l’enorme divario tra la somma richiesta (5.250,00 Euro) e quella liquidata appare idoneo motivo di compensazione implicitamente tenuto presente dalla corte di merito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011