Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22836 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 15/06/2017, dep.29/09/2017),  n. 22836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18424/2015 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA DEI

CAPRETTARI 70, presso lo studio dell’avvocato VIRGINIA RIPA DI

MEANA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO

SCORDINO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.F.G.;

– intimato –

nonchè da:

R.F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA

NUOVA, 59 INT. 4, presso lo studio dell’avvocato PAOLA GIARDINA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA RITA CICERO giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA DEI

CAPRETTARI 70, presso lo studio dell’avvocato VIRGINIA RIPA DI

MEANA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO

SCORDINO giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 426/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 30/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e anche dell’incidentale;

udito l’Avvocato VIRGINIA RIPA DI MEANA;

udito l’Avvocato DOMENICO SCORDINO;

udito l’Avvocato MARIA RITA CICERO;

udito l’Avvocato FABIO GAETANO REPICI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.A. adì il Tribunale di Messina per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di attività diffamatorie che assumeva poste in essere da R.F., a mezzo di quattro “lettere aperte” inviate – agli inizi dell’anno 2007 – ad alte autorità dello Stato e ad organi di informazione e siti web; lettere che facevano riferimento alla procedura di scioglimento dell’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto per condizionamento mafioso e che indicavano l’attrice – senatrice e capogruppo al Senato del partito dell’Ulivo – quale parte di accordi “sottobanco” con l’allora minoranza politica nazionale, volti a ritardare ed evitare lo scioglimento dell’anzidetta amministrazione comunale.

Il convenuto contestò la domanda assumendo di aver dato conto di notizie che emergevano da fonti documentali, erano circolate in ambito politico ed erano state riferite da articoli giornalistici, senza che avessero ricevuto smentita da parte dell’interessata.

Il Tribunale accolse la domanda dell’attrice e condannò il convenuto al risarcimento del danno, liquidato in 50.000,00 Euro e alla pubblicazione del dispositivo della sentenza su numerosi quotidiani, su alcuni periodici e su siti web.

A seguito del gravame proposto dal R., la Corte di Appello di Messina sospese l’efficacia esecutiva della sentenza ed ammise le prove per testi richieste dall’appellante e già disattese dal primo giudice.

Con sentenza n. 426/2014, la Corte ha accolto integralmente l’appello, rigettando la domanda della F. e compensando le spese di entrambi i gradi; affermata la natura diffamatoria delle lettere ed escluso che fosse emersa la verità dei fatti riferiti alla F., la Corte ha tuttavia ritenuto sussistente l’esimente della verità putativa, mentre ha affermato di non poter provvedere in relazione ad addebiti diffamatori concernenti il diverso “(OMISSIS)”, in quanto la sentenza di primo grado non aveva pronunciato al riguardo e l’attrice non aveva impugnato con appello incidentale l’omessa pronuncia.

Ha proposto ricorso per cassazione la F., affidandosi a quattro motivi; il R. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale basato su tre motivi; ad esso ha resistito la ricorrente principale con proprio controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rigettate le eccezioni formulate dall’appellata ex artt. 342 e 345 c.p.c., la Corte ha esaminato le quattro “lettere aperte” del R., condividendo la valutazione del primo giudice circa il loro “carattere offensivo e diffamatorio”; ha inoltre ritenuto gli addebiti non veritieri, rilevando che “una valutazione giuridico/processuale dei documenti e delle deposizioni orali può portare solo ad ipotizzare il c.d. addebito come politicamente possibile”.

Ciò premesso, si è interrogata sulla possibilità, per l’appellante, di invocare fondatamente l’esimente della “verità soggettiva o putativa, nella misura in cui egli potesse giustificatamente e ragionevolmente ritenere vero un simile accordo, sia come fatto riferito e di cui si parlava in ambienti politici locali, sia come notizia giornalistica”; al riguardo, ha evidenziato, per un verso, la “duplicità degli ambiti (politico e giornalistico) in cui la notizia correva” e, per altro verso, l'”insolita assenza di alcun intervento pubblico della senatrice F. sull’argomento”; da ciò ha tratto la conclusione che, “in modo plausibile e ragionevole, rispetto all’ambito in cui la valutazione veniva fatta, l’autore degli scritti si sia sentito confortato della veridicità dell’addebito, perchè plurime erano le fonti; almeno duplici erano i settori da cui quella c.d. verità proveniva; e sorprendente risultava il silenzio da parte di chi non poteva non intervenire sulla vicenda, dopo che un simile ruolo veniva addebitato”; ha pertanto ritenuto sussistenti le condizioni per riconoscere la scriminante della verità putativa, giacchè il R. non si era “avvalso di un mero suo intimo convincimento, ma (aveva) desunto la veridicità dei fatti e sulla base di notizie ed informazioni obiettivamente correnti negli ambienti di riferimento e su di un argomento rispetto al quale non avrebbe invero potuto ottenere o conseguire elementi probatori di altro tipo e, meno che mai, giuridici”.

La Corte ha ritenuto integrati, in relazione alle notizie attinenti al ventilato accordo politico, anche gli estremi della pertinenza (data la “elevata evidenza pubblica dell’argomento”) e della continenza (anche in riferimento all’espressione “inciucio filomafioso”), mentre ha affermato di non potere valutare il passo della lettera del 25.1.2007 in cui era stato fatto riferimento al “(OMISSIS)”, in quanto esisteva un “limite processuale” all’esame del punto (atteso che la sentenza di primo grado non aveva pronunciato sull’addebito relativo all’accostamento della senatrice F. al “(OMISSIS)” e l’appellata non aveva proposto impugnativa incidentale per l’omessa pronuncia).

2. Col primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. e censura la Corte per avere consentito l’ampliamento del thema decidendum, e ciò sia ritenendo ammissibile l’introduzione del parametro della verità putativa (“pacificamente invocato dalla difesa dell’avv. R. solo in sede di appello ed erroneamente ritenuto dalla Corte non una inammissibile eccezione nuova bensì una mera argomentazione difensiva”), sia ammettendo la produzione in secondo grado di “quattro nuovi documenti tutti di formazione precedente alle preclusioni istruttorie maturate in primo grado”.

2.1. Il motivo è infondato in relazione al primo profilo e inammissibile in relazione al secondo.

Quanto al primo, ritiene il Collegio che, sebbene la verità putativa presupponga l’esclusione della verità oggettiva dei fatti, debba tuttavia considerarsi che le eccezioni di verità oggettiva e di verità putativa attengono entrambe al medesimo ambito dell’accertamento della verità della notizia (effettiva o ragionevolmente supposta) e che risulta dunque corretta l’affermazione della Corte secondo cui il R. non aveva introdotto in appello un nuovo tema di indagine, ma si era limitato a svolgere nuove argomentazioni difensive (cfr., ex multis, Cass. n. 10038/2009, nonchè Cass. n. 11470/2004, che ha ritenuto ammissibile il motivo di appello con cui si affermava che un articolo giornalistico costituiva esercizio del diritto di critica a fronte della precedente impostazione difensiva riferita al diritto di cronaca).

Quanto al secondo profilo, la censura è incompleta, in quanto nulla deduce in ordine alla indispensabilità dei documenti ai fini della decisione della causa (ex art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo applicabile ratione temporis), che è svincolata dalla possibilità di produzione in primo grado e che può ben aver costituito la ragione (unica o ulteriore, ancorchè non esplicitata) della loro ammissione e del loro utilizzo da parte della Corte.

3. Il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51 e 595 c.p. e dell’art. 21 Cost., in relazione “alla giurisprudenza elaborata in tema di esercizio del diritto di cronaca, con particolare riferimento all’erroneo riconoscimento della c.d. verità putativa dei fatti”.

La ricorrente si duole che la Corte abbia ritenuto applicabile l’esimente della verità putativa discostandosi dai consolidati orientamenti di legittimità (che richiedono la prova di un accertamento serio e diligente sulla verità dei fatti) e riconoscendo rilevanza a fatti soltanto “politicamente possibili”; evidenzia che il R. si era appagato di “mere voci che circolavano negli ambienti politici (…) e del contenuto di un articolo a firma del giornalista D.J. pubblicato sul settimanale (OMISSIS) (…) senza avere svolto al riguardo alcun ulteriore lavoro di approfondimento circa la attendibilità dell’addebito e della fonte, senza aver consultato la senatrice F. al riguardo”.

3.1. Il motivo è infondato.

La Corte non ha violato i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità che condizionano l’operatività dell’esimente della verità putativa al riscontro di una verosimiglianza “qualificata”, ossia non meramente soggettiva, ma fondata sull'”avvenuto controllo della fonte e dell’attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati” (Cass. n. 2271/2005; conformi, ex multis, Cass. n. 7747/1997, Cass. n. 2751/2007, Cass. n. 22190/2009, Cass. n. 23695/2010 e Cass. n. 18174/2014), ma li ha applicati – correttamente – alla luce del complessivo “contesto politico/giornalistico” in cui furono pubblicate le quattro “lettere aperte” e tenendo conto che esse esprimevano principalmente una critica di natura politica a fronte del mancato tempestivo scioglimento dell’amministrazione comunale.

A tal fine, la Corte ha specificamente analizzato e valorizzato una pluralità di “indici ed indicatori della veridicità” dell’accordo per giungere alla conclusione che il R. non si era “avvalso di un mero suo intimo convincimento”, ma si era “sentito confortato della veridicità dell’addebito” dalla concorrenza di tali indici convergenti, cosicchè risultavano integrate le “condizioni per riconoscere la scriminante della verità putativa”.

Un siffatto apprezzamento – che si inscrive nella cornice dei principi sopra richiamati – non è sindacabile in sede di legittimità, in quanto riservato al giudice di merito e sorretto da motivazione congrua, esaustiva ed esente da vizi logici (cfr., ex multis, Cass. n. 20907/2005, Cass. n. 20140/2005 e Cass. n. 7747/1997).

4. Il terzo motivo deduce anch’esso la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51 e 595 c.p. e dell’art. 21 Cost., ma in relazione “alla giurisprudenza elaborata in tema di esercizio del diritto di critica, con specifico riferimento alla sussistenza del requisito della verità putativa, della continenza e della pertinenza”: la ricorrente rileva che la sentenza “sembra supporre una pretesa legittimità delle “lettere” dell’avv. R. in quanto espressione di una valutazione critica/politica” della figura della senatrice F., ma evidenzia che “la critica può legittimamente applicarsi solo come personale interpretazione di fatti veri”, presupponendo pertanto l’esistenza di una notizia di cui sia stata previamente verificata la verità, ed esclude che una siffatta ipotesi ricorresse nel caso di specie, in quanto “le affermazioni contenute nelle lettere dell’avv. R. (…) erano e restano basate sulla personale invenzione o al più dolosa ricostruzione di voci”.

Sotto altro profilo, la ricorrente denuncia “la violazione e/o falsa applicazione, da parte della Corte di merito, della giurisprudenza elaborata in tema di critica politica e sociale con particolare riferimento al parametro della continenza”, censurando la sentenza per avere legittimato le espressioni “includo filo-mafioso”, “spettacolo osceno” e “accordo sottobanco”, che “vengono ad aggredire direttamente non il ruolo politico svolto dalla senatrice F. ma la sfera etica e morale della odierna ricorrente e il suo patrimonio di valori umani e personali”.

4.1. Il primo profilo risulta assorbito dal rigetto del motivo precedente, atteso che la verità dei fatti – costituente il necessario presupposto dell’esercizio del diritto di critica – può ben essere integrata dalla verità putativa, al pari di quanto avviene per il diritto di cronaca (cfr. Cass. n. 7847/2011).

La seconda censura – attinente al requisito della continenza – è infondata: dopo aver inquadrato le espressioni usate dal R. in un contesto di “critica politica” e di “maggiore aggressività che ha l’onere di subire il personaggio politico di elevato spessore”, la Corte ha affermato che l’utilizzo di termine “inciucio” risulta di uso corrente per indicare accordi fra parti contrapposte e che l’aggettivazione “filo-mafiosa” appariva pertinente in ragione della preoccupazione che il mancato scioglimento favorisse i gruppi mafiosi che condizionavano l’amministrazione, mentre risultavano “di minore portata lessicale” le espressioni “accordi sottobanco” e “spettacolo osceno”; in tal modo, ha individuato correttamente i principi applicabili all’esercizio del diritto di critica politica (cfr. Cass. n. 7605/2006, che sottolinea come la critica possa “estrinsecarsi anche nell’uso di un linguaggio colorito e pungente”, nonchè Cass. n. 22527/2006, secondo cui “il diritto di critica giornalistica può essere esercitato anche in modo graffiante”) e, per altro verso, ha compiuto un apprezzamento in fatto sulla ricorrenza della continenza che era ad essa riservato e che, essendo supportato da argomentata motivazione, non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 20137/2005 e Cass. n. 3284/2006).

5. Col quarto motivo, dedotto “in via subordinata”, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100,329 e 346 c.p.c., “in merito alla ritenuta autonoma valenza diffamatoria dei riferimenti al c.d. “(OMISSIS)” contenuti nella lettera del 25 gennaio 2007″: la ricorrente si duole che, pur riconoscendo la valenza diffamatoria dell’accostamento della sua persona al “(OMISSIS)”, la Corte abbia sostenuto che l’accertamento della diffamatorietà non era contenuto nella sentenza di primo grado e che, in difetto di impugnazione incidentale di tale omessa pronuncia, non era possibile esaminare la questione nel giudizio di appello; assume che, al contrario, la diffamazione lamentata con l’atto di citazione riguardava anche i riferimenti al “(OMISSIS)” e che pertanto la pronuncia di condanna concerneva anche tale profilo diffamatorio, con la conseguenza che, essendo risultata totalmente vittoriosa, l’attrice non era onerata di proporre appello incidentale sul punto.

5.1. Il motivo è inammissibile: la ricorrente censura sotto il profilo della violazione di norme di diritto l’errore in cui la Corte sarebbe incorsa nell’individuazione della portata sostanziale della sentenza di primo grado, che tuttavia, attenendo ad un accertamento di fatto, avrebbe dovuto essere censurato sotto il profilo del vizio motivazionale (nei limiti ancora consentiti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5); più precisamente, la ricorrente contesta che fosse tenuta ad impugnare in via incidentale la sentenza di primo grado, ma omette di censurare in modo specifico e adeguato proprio l’accertamento compiuto dalla Corte sul fatto che la condanna emessa dal primo giudice non aveva riguardato l’addebito diffamatorio concernente il “(OMISSIS)”.

6. Col primo motivo del ricorso incidentale (“violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione dell’art. 595 c.p. e violazione dell’art. 360, n. 5, per omesso esame in relazione alla prospettazione dell’atto di appello sul reale testo e sulla corretta interpretazione dei documenti oggetto di causa”), il R. premette che con l’atto di appello aveva censurato il giudice di primo grado per non aver saputo indicare una sola frase di contenuto diffamatorio e per avere “clamorosamente travisato il testo degli scritti”, con cui non si erano asseverati fatti addebitati alla senatrice F., ma si erano esposti “quali fatti le fughe di notizie sulle ragioni del ritardo nello scioglimento dell’amministrazione comunale”, con un’elencazione delle notizie che era preceduta dal segno interpuntivo dei “due punti”; tanto rilevato, censura la sentenza di appello per avere compiuto una valutazione di “diffamatorietà, invero non motivata e preconcetta”, attribuendo “all’avv. R. l’aver sostenuto la fondatezza di quanto in precedenza pubblicato dalla stampa e di quanto oggetto delle citate fughe di notizie”, mentre egli si era limitato “a indicare quale fatto naturalisticamente accaduto (e che aveva procurato il disorientamento della cittadinanza) proprio il mero fatto che quelle pubblicazioni e quelle fughe di notizie, veritiere o meno, fossero intercorse”; aggiunge che a tale vizio si era accompagnata “l’omessa pronuncia della Corte di Appello sulla richiesta che era stata esplicitamente avanzata circa la necessità di un’analisi del testo, sia in ordine alle parole usate, sia in ordine al significato appropriato dei segni di interpunzione”.

6.1. Il secondo motivo denuncia la “violazione dell’art. 360, n. 3, in relazione all’art. 595 e 51 c.p. e art. 200 c.p.c., sulla ritenuta insussistenza della scriminante oggettiva della verità dei fatti e violazione dell’art. 360, n. 5, per omesso esame della verità oggettiva dei fatti in relazione agli esiti delle prove testimoniali”.

6.2. In relazione ad entrambi i motivi, il ricorso incidentale ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione della parte e dal contenuto delle conclusioni formulate: essendo proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito ed investendo questioni preliminari di merito che sono state oggetto di decisione da parte del giudice di appello, esso va esaminato solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (cfr. Cass., S.U. n. 5456/2009, Cass. n. 7381/2013 e Cass. n. 4619/2015).

Ne consegue che i due motivi debbono ritenersi assorbiti a seguito del rigetto del ricorso avversario.

7. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c., in relazione alla compensazione integrale delle spese, sul rilievo che “non ricorrevano, con tutta evidenza, i presupposti per una compensazione integrale”.

7.1. Il motivo (non condizionato, in quanto mira ad ottenere una diversa statuizione in punto di regolamento delle spese processuali, sulla base dell’esito del giudizio di appello e a prescindere dall’accoglimento dei primi due motivi) è, in parte, infondato e, per il resto, inammissibile.

Infondato in relazione alla violazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto il criterio della soccombenza può ben essere derogato in presenza di condizioni che consentano l’esercizio del potere di compensazione.

Inammissibile – per genericità – in relazione alla violazione dell’art. 92 c.p.c., poichè non si confronta con la motivazione adottata dalla Corte a giustificazione della compensazione. Il R. si limita, infatti, a rilevare che il criterio della soccombenza può essere derogato per le “ipotesi di soccombenza parziale, di spese eccessive o superflue, di soccombenza reciproca o di novità della questione giuridica”, per concludere che “nel caso di specie, non ricorrevano, con tutta evidenza, i presupposti per una compensazione integrale delle spese”; non considera, tuttavia, che la compensazione poteva essere disposta anche in presenza di “altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione” (ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis) e omette di prendere posizione sulle ragioni esplicitate dalla Corte.

8. Le spese di lite debbono essere poste a carico della ricorrente principale, in considerazione della sua soccombenza integrale e del fatto che l’incidenza minimale che il rigetto del terzo motivo dell’incidentale ha avuto nell’economia del processo non consente di ritenere integrata una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione (neppure parziale).

9. Trattandosi di impugnazione proposta dopo il 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in relazione al ricorso principale.

Tali condizioni non sussistono, invece, in relazione al ricorso incidentale, atteso che l’assorbimento dei primi due motivi non consente di configurare alcuna delle ipotesi (della improcedibilità, della inammissibilità o del rigetto integrale) che comportano il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbiti i primi due motivi del ricorso incidentale e rigetta il terzo.

Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, e, a seguito di riconvocazione, il 14 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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