Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22836 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. II, 20/10/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 20/10/2020), n.22836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31482-2019 proposto da:

A.I., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANNA MORETTI, ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in MILANO, P.zza

SANT’AGOSTINO 24;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, e PREFETTURA di MILANO, in persona

rispettivamente del Ministro e del PREFETTO pro-tempore,

rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 sono

domiciliati;

– costituiti –

avverso il decreto del GIUDICE di PACE di MILANO (R.G. 40957/2019)

depositato l’11/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione territoriale di Milano, con provvedimento notificato il 15.2.2017, rigettava l’istanza di protezione internazionale proposta da A.I., nato a (OMISSIS).

La difesa del richiedente esponeva che, in quel ricorso, avverso il provvedimento di diniego, il richiedente aveva presentato opposizione, in data 2.3.2017, avanti al Tribunale di Milano, per chiedere nel merito, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, e in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria ed in via ulteriormente subordinata il riconoscimento della protezione internazionale.

Il Tribunale, con ordinanza pronunciata il 10.11.2017, aveva rigettato integralmente il ricorso.

Contro tale ordinanza il ricorrente aveva proposto appello davanti alla Corte distrettuale di Milano, per domandarne la riforma, insistendo per il riconoscimento della protezione internazionale.

La causa veniva decisa dalla Corte d’appello con sentenza n. 1140/2019, pubblicata il 15.3.2019, non notificata, che rigettava l’appello.

In data 9.5.2019, il ricorrente aveva conferito procura speciale, al fine di procedere al ricorso per cassazione avverso detta sentenza della Corte di merito.

Il 28.5.2019, il ricorrente si era presentato alla Questura di Milano per il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno, con una comunicazione del proprio legale con la quale “si confermava la volontà di presentare ricorso per cassazione”. Lo stesso giorno (28.5.2019), la Questura notificava al ricorrente il provvedimento di espulsione.

Il giorno 26.6.2019, il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello n. 1140/2019, iscritto a ruolo il (OMISSIS) con numero di ruolo (OMISSIS).

Peraltro, ciò premesso, il 27.6.2019, con ricorso ex art. 13 T.U.I., il ricorrente impugnava il predetto decreto di espulsione (oggetto della presente controversia), insistendo sulla illegittimità del decreto prefettizio e sulla regolarità del ricorrente sul territorio nazionale, ritenuto nella premessa in fatto che ex art. 327 c.p.c. la sentenza della Corte d’appello “diveniva definitiva (id est: sarebbe divenuta definitiva) il giorno 15.10.2019” e, in diritto, che in forza del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 4, vigente all’epoca della introduzione del giudizio di primo grado (2.3.2017) il provvedimento di diniego della Commissione territoriale impugnato con il ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 del 2.3.2017 era da ritenersi sospeso fino alla conclusione dell’intero giudizio.

Il 24.7.2019, la Prefettura depositava memorie sostenendo l’irregolarità del ricorrente sul territorio nazionale, non avendo lo stesso impugnato la sentenza d’appello nel termine di 30 giorni.

Alla udienza del giorno successivo, la difesa insisteva nell’accoglimento del ricorso, dando atto di avere iscritto a ruolo il ricorso per cassazione indicando il suddetto numero di causa.

Avverso tale sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo; il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione alla udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il motivo, il ricorrente lamenta “Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (la) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 4 così come modificato con il D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 e dell’art. 327 c.p.c.: in relazione alla tempestività del ricorso per cassazione nel caso di specie e alla durata dell’effetto sospensivo del provvedimento di diniego della Commissione territoriale per la protezione internazionale”.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Come sopra riportato nei “fatti di causa”, il Giudice di pace è stato adito, con ricorso presentato in data 27.6.2019, per pronunciarsi “avverso il decreto di espulsione n. 16058/2019 emesso dal Prefetto di Milano in data 28.5.2019, notificato in pari data e connesso ordine di lasciare il territorio dello Stato emesso in pari data e numero dal Questore di Milano”.

Il giudice di pace precisava che il provvedimento di espulsione era stato emesso in quanto, secondo le Autorità sopra indicate, “lo straniero, entrato nel territorio dello Stato nell’ottobre 2015 attraverso la frontiera di Reggio Calabria, si era sottratto ai controlli di frontiera”.

Il medesimo giudice dava, altresì, conto che (nel 2017) la competente Commissione territoriale di Milano aveva rigettato l’istanza di protezione internazionale dell’odierno ricorrente; che il ricorrente aveva proposto in Tribunale opposizione avverso detto provvedimento di diniego ed avverso il rigetto dell’appello da parte della Corte distrettuale. Rilevava, inoltre, che detta sentenza “a suo avviso” non era stata impugnata nei termini previsti dalla vigente normativa, e che, comunque, la proposizione del ricorso non comportasse automaticamente la sospensione della esecuzione del decreto di espulsione in questione.

Nel merito, infine, il giudice di pace osservava, con riguardo al provvedimento impugnato, da un lato, che l’amministrazione resistente aveva scrupolosamente valutato la posizione dello straniero sia in relazione alla pericolosità sociale che al pericolo di fuga del medesimo; e, dall’altro, che nessuna delle argomentazioni poste a base del ricorso avesse fondamento giuridico, non ricorrendo nella fattispecie alcuno dei casi previsti dalla legge per un eventuale accoglimento del medesimo. Con ciò, il giudice di pace rigettava il ricorso proposto avverso il decreto di espulsione.

1.4. – A fronte di tali argomentazioni (riferite alla soluzione del presente thema decidendum, riguardante la legittimità dell’impugnato decreto di espulsione, n. 16058/2019 del 28.5.2019), il ricorrente – nel contesto dell’odierno ricorso per cassazione – ha sviluppato le proprie argomentazioni riferendole, tuttavia, al diverso ed autonomo precedente giudizio di attribuzione della protezione internazionale proposta da A.I.; giudizio che si sarebbe concluso (a detta del ricorrente) con la definitività della sentenza della Corte di appello il giorno 15.10.2019.

Il riferimento “alla tempestività del ricorso per cassazione nel caso di specie” ed “alla durata dell’effetto sospensivo del provvedimento di diniego della Commissione territoriale per la protezione internazionale”, appare dunque formulato con riguardo alla situazione processuale ed a quella sostanziale riferibili esclusivamente a tale precedente diverso giudizio, in quanto requisiti del tutto estranei al presente processo.

1.5. – Giova peraltro ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 24414 del 2019), in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge (formulato dal ricorrente) consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019).

Va dunque rilevato che costituisce principio pacifico quello secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 6259 del 2020; cfr., ex multis, Cass. n. 22717 del 2019 e Cass. n. 393 del 2020, rese in controversie analoghe a quella odierna).

2. – Le censure si risolvono, dunque, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando il ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 3638 del 2019; Cass. n. 5939 del 2018).

Invero, compito della Cassazione non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è ampiamente dato riscontrare (Cass. n. 9275 del 2018).

3. – Il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese nei riguardi del Ministero dell’Interno, che non ha svolto idonea attività difensiva. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

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