Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22836 del 09/01/2016

Cassazione civile sez. I, 09/11/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 09/11/2016), n.22836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ GESTIONE CREDITI BP S.C.P.A., (C.F. (OMISSIS)), quale

mandataria della Banca Popolare di Novara in forza di procura a

rogito notaio C. in data (OMISSIS) registrata a Novara in

pari data, in persona del legale rappresentante dott.

A.M., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

ricorso, dall’avv. Franco Grillo ed elett.te dom.ta presso lo studio

dell’avv. Francesco Torre in Roma, Piazza Sant’Andrea della Valle n.

6;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

e sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., (C.F. (OMISSIS)), in persona del

curatore avv. M.G.A., rappresentata e difesa, per

procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Mario Menghini

(C.F. MNGMRA33S25H501T) ed elett.te dom.ta presso lo studio del

medesimo in Roma, Via Vittoria Colonna n. 32;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

SOCIETA’ GESTIONE CREDITI BP S.C.P.A.;

– intimata –

avverso il decreto del Tribunale di Alessandria depositato il 27

maggio 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

aprile 2016 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per la ricorrente principale l’avv. Francesco TORRE;

udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l’avv.

Cristoforo PARISI, per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Tribunale di Alessandria ha respinto l’opposizione della Società Gestione Crediti BP s.c.p.a. allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l., dal quale era stata esclusa la prelazione ipotecaria relativa al credito per cui agiva l’opponente di Euro 3.131.573,39. Ha ritenuto che il presidente del consiglio di amministrazione della società (poi) fallita, che aveva sottoscritto l’atto di concessione dell’ipoteca, fosse privo del relativo potere: gli era stata conferita, infatti, con Delib. consiliare 30 marzo 2000, “la legale rappresentanza della società e tutti i necessari poteri affinchè, agendo in nome, per conto e nell’interesse della società, avesse a rappresentarla in tutti gli affari, atti e stipulazione di ordinaria e straordinaria amministrazione inerente il suo normale esercizio di gestione”, e nel normale esercizio di gestione non potevano includersi atti “che creano vincoli duraturi sui beni sociali e ponendoli al rischio di diminuzione e/o dispersione”.

Il Tribunale ha altresì condannato l’opponente alle spese processuali.

La Società Gestione Crediti BP s.c.p.a. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. La curatela fallimentare ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale per due motivi. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione dell’art. 2475 bis c.c. per avere il Tribunale considerato senz’altro opponibile alla banca ricorrente limitazioni dei poteri rappresentativi del legale rappresentante della società viceversa opponibili, ai sensi della norma invocata, esclusivamente nel caso sussista la prova che il terzo abbia agito intenzionalmente a danno della società.

Il motivo, ammissibile a dispetto dell’eccezione di parte controricorrente, essendo la censura ben indirizzata avverso la ratio della decisione impugnata, è altresì fondato.

A mente dell’art. 2475 bis cit., comma 2 “le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società”.

Il Tribunale, invece, ha ritenuto di applicare nella specie il “limite del “normale esercizio di gestione””, risultante dall’atto di nomina del legale rappresentante della società, senza avere accertato se la controparte avesse agito intenzionalmente a danno della società stessa.

2. – Restano assorbiti i restanti motivi del ricorso principale, con i quali si contesta che l’operazione di cui trattasi eccedesse i limiti indicati nel predetto atto di nomina.

3. – Resta assorbito, altresì, il ricorso incidentale, avente ad oggetto le sole statuizioni sulle spese processuali, destinate a cadere per effetto della cassazione del decreto impugnato in accoglimento del ricorso principale.

4. – Il decreto impugnato va in conclusione cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato al p. 1.1 e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri motivi del medesimo ricorso, nonchè il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Alessandria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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