Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22836 del 05/08/2021

Cassazione civile sez. I, 12/08/2021, (ud. 24/06/2021, dep. 12/08/2021), n.22836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

P.G., che agisce in proprio

gianfranco.paneri.ordineavvgenova.it, elett. dom. presso lo studio

dell’avv. Nicola Elmi, in Roma, via Emanuele Gianturco, n. 6;

– ricorrente –

Contro

FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI s.p.a., in L.C.A.,

in persona del comm. liq., rappr. e dif. dall’avv. Barbara Zacchini

barbara.zacchini.ordineavvgenova.it, elett. dom. presso lo studio

dell’avv. Fabio Pennisi, in Roma, via Flaminia n. 259, come da

procura a margine dell’atto;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto Trib. Genova 24.7.2015, n. 46/15, in

R.G. 11059/2014, Rep. 2299/15;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

FERRO Massimo alla camera di consiglio del 24.6.2021.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. P.G. impugna il decreto Trib. Genova 24.7.2015, n. 46/15, in R.G. 11059/2014, Rep. 2299/15 con cui è stata accolta solo parzialmente la sua opposizione allo stato passivo di FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI s.p.a., in L.C.A. (LCA), così venendo ammesso il credito per Euro 286.964,19 in privilegio e Euro 128.768,01 in chirografo, in modifica delle determinazioni assunte dal commissario liquidatore;

2. il tribunale, per quanto qui di interesse, ha ritenuto che: a) andava collocata in chirografo l’IVA di rivalsa, difettando beni su cui esercitare la chiesta prelazione; b) non era da ammettere il credito nella riserva tecnica relativa al ramo danni di cui all’art. 37 cod. ass., poiché ciò che risultava insinuato era un credito ordinario di professionista legale, non discendente dal contratto assicurativo, bensì da contratto diverso, in ogni caso mancando un’istanza dell’assicurato con prova delle spese legali sostenute e chieste a rimborso; c) le spese forfettarie non meritavano il privilegio dell’art. 2751 c.c., bis n. 2, non essendo assimilabili alla retribuzione del professionista; d) l’ammissione andava dunque disposta, con rimozione della condizione originariamente apposta, solo per il credito professionale dell’avvocato fiduciario dell’opposta, avendo la procedura aderito all’opposizione sul punto, in relazione alla liberatoria dell’assicurato;

3. il ricorrente propone due motivi di ricorso, cui si oppone la L.C.A. con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.

1. con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 37,42 e sgg. cod. ass., avendo il decreto trascurato che il credito per le prestazioni professionali rese dal richiedente avvocato, afferenti a controversie per assicurazioni del ramo danni (dunque ad assistenza della compagnia o degli assicurati per patto di gestione della lite), rientrava fra quelli considerati nella formazione obbligatoria delle riserve tecniche, aventi soddisfazione preferenziale sui relativi attivi;

2. con il secondo motivo è contestata la mancata ammissione al privilegio del credito di rivalsa per IVA, peraltro da riconoscere nella misura di legge del 22%, e non del 21%, avendo il ricorrente chiesto di essere ammesso allo stato passivo tecnico, e dunque sugli attivi accantonati dalla compagnia, ciò permettendo il rinvenimento dei beni invece escluso dal tribunale per l’esercizio della prelazione, ammesso in chirografo;

3. è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrente in ragione della dedotta persistenza dell’appello quale mezzo d’impugnazione del decreto, non immediatamente ricorribile per cassazione;

4. va richiamato il recente indirizzo di Cass. 16549/2021, espresso anche a soluzione del contrasto sorto sul punto, in altra vicenda in cui la procedura aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 255 (codice delle assicurazioni private), il provvedimento del tribunale avrebbe dovuto essere impugnato con l’appello, visto che ai sensi dell’art. 245 del medesimo D.Lgs. la disciplina della legge fallimentare si applica alla liquidazione coatta amministrativa solo per quanto non espressamente previsto e nei limiti della compatibilità; nel citato precedente si è dunque posta la questione se prevalga, in base al rinvio, la disciplina desunta dal riferimento all’appello (di cui all’art. 255 cod. ass.) o quella conseguente al rinvio alle previsioni generali (L. Fall., artt. 206 e 207), che ricalcano lo schema di quelle di cui alla L. Fall., artt. 98 e 99;

5. questo Collegio reputa debba aderirsi alla menzionata composizione delle riferite dissonanze interne alla Sezione: cfr. Cass. 18119/2017 e Cass. 23430/2020, per le quali “in tema di accertamento del passivo nella liquidazione coatta amministrativa di società di assicurazione, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 255, contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di opposizione al passivo può essere proposto appello e non direttamente ricorso per cassazione L. Fall., ex art. 99”, a fronte dell’opposta tesi, poi prevalsa e qui ribadita, sostenuta da Cass. 1331/2017 per cui “il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 254, comma 2, (cd. codice delle assicurazioni private), nel testo in vigore “ratione temporis”, laddove stabilisce che “l’opposizione è disciplinata dalla L. Fall., artt. 98,99 e 100″, contiene un rinvio mobile alle norme richiamate, sicché, in mancanza di una più specifica disciplina processuale, il decreto emesso all’esito del giudizio di opposizione non è suscettibile di appello ma solo di ricorso per cassazione” (conf. Cass. 31474/2018);

6. risulta invero persuasiva, dunque da perseguire in continuità, senza necessità di investire del problema le Sezioni Unite, “un’esegesi più saldamente ancorata alla L. Fall., art. 194, al quale – nell’attuale vigenza si deve il coordinamento tra la detta legge fallimentare e le previsioni speciali in tema di liquidazione coatta amministrativa”; posto invero che la liquidazione coatta amministrativa forma oggetto di una disciplina di carattere generale, contenuta nel titolo V della legge fallimentare, agli artt. 194-215 e che essa si articola in ampi richiami alle norme sul fallimento, con aggiunta di discipline settoriali contenute in ciascuna legge speciale, il relativo richiamo, nel provvedere in rapporto alla categoria di imprese di volta in volta considerate, individua “tuttavia presupposti (oggettivi e soggettivi) e regole procedimentali ulteriori rispetto a quelle di cui alla disciplina generale, la quale mantiene un’essenziale funzione suppletiva proprio in base all’art. 194, comma 1” secondo cui la liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente; così che il rapporto fra i due livelli di disciplina deve considerarsi delineato dall’art. 194, nel senso che possiedono (i) valenza generale suppletiva le norme del titolo V della legge fallimentare, con la previsione che la liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni ivi dettate “salvo che le leggi speciali dispongano diversamente e (ii) valenza speciale queste ultime;

7. osserva invero Cass. 16549/2021 che lo stesso art. 194 stabilisce, al comma 2, che sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle del D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 195,196,200,201,202,203,209,211 e 213; con il che sarebbe “sancita non solo la valenza generale suppletiva delle norme del titolo V della legge fallimentare, ma anche la prevalenza di una parte cospicua della disciplina generale consegnata ai predetti articoli con l’obiettivo di assicurare un nucleo di uniformità delle diverse discipline speciali regolatrici della liquidazione coatta amministrativa rispetto alle singole tipologie di imprese a essa soggette”; è così confermata “la natura mobile del rinvio contenuto nelle norme settoriali a quelle della legge fallimentare, per ragioni coerenti a una normativa in continua evoluzione”, diventando allora decisiva la constatazione che la L. Fall., art. 209 specifica il procedimento di formazione dello stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa mediante ulteriore rinvio agli artt. 98, 99, 101 e 103 (sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore); la vigente formulazione dell’art. 254 cod. ass. a sua volta rinvia proprio alla L. Fall., art. 99, il quale contiene (all’ultimo comma) una disciplina specifica in ordine alla conclusione del processo di opposizione al passivo, con decreto soggetto esclusivamente a ricorso per cassazione;

8. ne deriva che la prevalenza da accordare a tali norme è ancorata al suddetto elemento testuale – più che alla questione dell’abrogazione del riferimento alla L. Fall., art. 100 dal testo dell’art. 254 cod. ass. (essendo il regime dell’art. 100 a proposito dell’impugnazione dei crediti ammessi interamente confluito nella L. Fall., art. 98) – divenendo essenziale quello incentrato sulla L. Fall., art. 194, che, tenuto conto della riformulazione della L. Fall., art. 209 conseguente al D.Lgs. n. 169 del 2007, “vede necessariamente abrogate tutte le previsioni delle leggi speciali non compatibili col procedimento di formazione dello stato passivo così unitariamente definito nelle linee essenziali”; ne consegue che l’insieme di previsioni di rinvio (multilivello) enuncia, nella sostanza, “una modificazione tacita del testo legislativo dell’art. 255 cod. ass., il quale menziona sì l’appello, ma secondo “le disposizioni previste dalla legge fallimentare e dal codice di procedura civile”; ed è un fatto che in nessuna norma della legge fallimentare (e neppure del futuro CCII) è disciplinato un giudizio di appello avverso le decisioni assunte nell’opposizione al passivo”; tale argomentazione ha condivisibilmente permesso di statuire che lo schema formale dell’art. 255 cod. ass., salvo il generico rinvio al codice di rito, “recede dinanzi al contenuto effettivo della norma complessivamente intesa, la quale in correlazione con la L. Fall., art. 194 manifesta l’effettiva portata del precetto in termini da considerare sintonici, semmai, con la previsione generale”; questa la ragione per cui Cass. 16549/2021 ha predicato il caso, nell’ambito dell’interpretazione della legge, come un’ipotesi di abrogazione tacita dell’art. 255 cod. ass. rispetto al precetto, “per modo da svalutarsi completamente il mantenuto riferimento testuale all’appello che, ancora, per un evidente difetto di coordinamento, lì formalmente si rinviene; e in questo senso va affermato il principio di diritto che governa la fattispecie, nel rapporto tra la L. Fall., art. 194, commi 1 e 2, l’art. 209 stessa legge e l’art. 255 cod. ass.”;

9. il primo motivo è infondato; il ricorrente risulta ammesso allo stato passivo non tecnico della LCA, com’e’ pacifico, ciò imponendo di precisare che la locuzione adottata dal commissario liquidatore, per come ripresa dal tribunale e per quanto gergale, ben rappresenta un corrispondente istituto giuridico, a diretta rilevanza concorsuale, poiché esprime, declinando la regola dell’art. 258 cod. ass., una specifica considerazione attribuita al credito ammesso; il credito è stato invero insinuato per l’attività professionale svolta dal ricorrente avvocato in allegata assistenza della compagnia (quand’era in bonis) ovvero di assicurati con la stessa (in virtù di un dedotto patto di gestione della lite), in relazione a contratti per “ramo danni”, senza però la citata considerazione di priorità sugli attivi a copertura delle riserve tecniche;

10. è invero oggetto di disputata ricostruzione il rapporto tra l’art. 258, comma 4 cod. ass. secondo cui, per quanto qui d’interesse, Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si soddisfano, con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca: a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri e l’art. 37 ratione temporis vigente, che imponeva la costituzione di riserve tecniche sugli attivi al fine di rendere (più) altamente garantita la liquidazione dovuta dall’impresa assicurativa in occasione del possibile impegno derivante dai contratti stipulati; in particolare vengono in rilievo il comma 1. dell’art. 37 cod. ass. per il quale L’impresa che esercita i rami danni ha l’obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione e il comma 5 secondo cui La riserva sinistri (che, in un’ottica di accantonamento progressivo e proporzionato ai rischi, si aggiunge, secondo il comma 3, per, l’impresa che esercita i rami danni, alla/e riserva premi, riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell’esercizio, riserve di perequazione, riserva di senescenza e riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni) è definita come quella che comprende l’ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell’esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione La riserva sinistri è valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche dell’impresa;

11. le questioni, in realtà, sono due, laddove la formazione delle riserve tecniche ai sensi dell’art. 37 impone l’inclusione nel rischio di pagamento anche delle spese di liquidazione, mentre l’art. 258 cod. ass. restringe la priorità – e dunque la possibile ammissione al passivo cd. tecnico – solo a soggetti quali gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri; l’accesso ad un’equiparazione di trattamento, come peraltro emerge dalla prospettazione in ricorso, può dunque giungere o in via di assimilazione sistematica della nozione di riserva allargata alle spese di liquidazione oppure interpretando la nozione di avente diritto a capitale o indennizzo in modo lato, sì da immettervi ogni soggetto che, in correlazione al contratto assicurativo, aspiri ad una prestazione dalla compagnia collegata ad un debito occasionato anche indirettamente dal medesimo sinistro; ovviamente, l’ammissione al passivo cd. ordinario delle spese professionali – come disposto anche dal tribunale in causa – implica soltanto una pratica postergazione del trattamento ripartitorio in favore del relativo creditore, che non potrà soddisfarsi attingendo alla liquidazione degli attivi accumulati, in vita della compagnia, per fronteggiare i citati impegni, ma resta soggetto che partecipa a pieno titolo al concorso, nel caso alla LCA;

12. ritiene la Corte che in nessuna delle due prospettabili configurazioni il credito del ricorrente possa rinvenire un’ammissione al passivo qualificata ai sensi dell’art. 258 cod. ass., cioè prioritaria rispetto alla regola organizzativa di soddisfacimento sugli attivi ivi indicata ed esclusa dal giudice genovese; osta alla dedotta assimilazione, in primo luogo, la puntuale diversità di previsione delle riserve tecniche per sinistri che, nell’art. 37 cod. ass., senz’altro impone alla compagnia di calcolare un costo futuro e possibile dei propri impegni così da accantonare fondi in misura per quanto ragionevolmente prevedibile capaci di assicurare la sufficienza di pagamento, includendovi tutte le somme che dovranno essere corrisposte per sinistri, incluse le spese di liquidazione; ma se la regola (di condotta) opera allorché l’impresa è in attività ed è diretta agli amministratori ordinari della compagnia, ben diverso contesto è quello in cui agiscono, in piena concorsualità, gli organi della LCA che, a prescindere dal rinvenimento di una quantità di riserve tecniche effettivamente accumulate in precedenza secondo quanto prescritto dall’art. 37 cit., sono assoggettati ad una autonoma e speciale regola processuale, letteralmente più restrittiva, che infatti seleziona, ai sensi dell’art. 258, comma 4 cod. ass., sia i soggetti che avranno diritto prioritariamente a soddisfarsi sugli attivi costituiti a copertura delle riserve tecniche dei rami danni, sia i crediti che potranno godere di tale preferenza interna; la predetta norma è inserita nel Capo IV (liquidazione coatta amministrativa) del titolo XVI (misure di salvaguardia risanamento e liquidazione) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dunque sia la sua collocazione ordinamentale che la ratio disparitaria fra creditori che essa instaura ne orientano la lettura selettiva, insuscettibile di espansione idonea a ricomprendere qualunque portatore (rectius, creditore) dei costi di liquidazione dei sinistri, come avente diritto alla considerazione anche concorsuale prioritaria della sua pretesa nel frattempo insoddisfatta ed insinuata al passivo della LCA; siffatta assimilazione, preclusa dalla natura eccezionale della norma, scambierebbe la finalità pratica di solidità patrimoniale che il legislatore intende sia garantita rispetto ai complessivi costi dal monte dei sinistri che la compagnia potrebbe essere obbligata a sostenere per il ramo in questione, con l’attribuzione automatica a qualunque creditore titolare di una pretesa inerente anche indirettamente ad un dato sinistro di quello speciale trattamento prioritario che, razionalmente, discrimina alcuni creditori titolati rispetto ad altri;

13. esattamente quanto al titolo, invero, gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri, ai sensi dell’art. 258, comma 4, lett. a) cod. ass., ratione temporis vigente (significativamente intitolato a Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione) proprio per la preferenza di pagamento rispetto a creditori anteriori e benché prelatizi (privilegiati o ipotecari), non possono che essere, come statuito dal tribunale genovese, i singoli assicurati che vantano pretese, nascenti in modo diretto dai contratti del ramo danni, secondo la classificazione analitica dei rischi di cui all’art. 2 comma 3 cod. ass.; d’altronde, perfino l’art. 38, comma 1bis, in tema di copertura delle riserve tecniche, elencando un ulteriore parametro d’investimento adeguato alla natura dei rischi, ha riguardo alle obbligazioni assunte e alla durata delle passività e nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, senza menzionare altri interessati; a sua volta, l’art. 42, comma 2, anche nel testo applicabile, sanciva il principio della separatezza o comunque destinazione vincolata del patrimonio così formato, prevedendo che Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all’adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attività di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall’impresa e non iscritte nel registro; ne deriva che, come per qualunque terzo portatore di un interesse indiretto rispetto alla vicenda strettamente assicurativa, la prestazione del legale, ingaggiato dalla compagnia o al servizio dell’assicurato nei casi di patto di gestione della lite, costituisce – da un punto di vista meramente quantitativo e non nominativo – uno degli elementi di costo complessivo dei sinistri che entrano in modo indiretto nelle citate forme di accantonamento prudenziale, senza però conferire al singolo interessato (potenziale creditore) quella speciale qualità che lo potrebbe far ammettere al passivo tecnico una volta disposta la LCA per la compagnia; correttamente, il decreto sul punto non esclude che tali spese di assistenza professionale, ove sostenute direttamente dall’assicurato, trovino soddisfazione prioritaria, anche ai sensi del citato art. 258, comma 4, lett. a) cod. ass., ma deve trattarsi di domanda d’insinuazione proveniente dallo stesso assicurato che ne documenti l’effettivo esborso, così entrando nella nozione di capitale o indennizzo, in relazione diretta al sinistro oggetto del contratto assicurativo stesso;

14. il motivo appare, per altri profili, privo di autosufficienza ove invoca mutamenti dello stato passivo non autorizzati da IVASS, difettando la censura di ogni specifica indicazione di come, quando e dove essa sia stata sollevata avanti al giudice di merito, nonché omettendo di indicare i dati degli indispensabili riferimenti di localizzazione processuale (Cass. 10126/2021);

15. il secondo motivo e’, sotto il primo profilo, conseguentemente assorbito nonché inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, nella parte in cui contrasta la decisione in punto di difetto di indicazione dell’attivo su cui estrinsecare il privilegio per credito di rivalsa IVA, stante il consolidato orientamento che, in materia, ne esige il preciso onere a cura del creditore, qui non soddisfatto stante la genericità del rinvio al patrimonio di garanzia dell’invocato privilegio (Cass. 8222/2011, 1034/2017);

16. il motivo è inammissibile anche sotto il secondo profilo, relativo alla erroneità della misura del credito IVA, perché la questione, che non risulta aver formato oggetto di opposizione allo stato passivo, non poteva essere proposta per la prima volta nella presente sede di legittimità;

17. il ricorso va pertanto rigettato, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e specifica liquidazione come meglio in dispositivo, riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 7.800, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, nonché accessori e rimborso forfettario di spese generali nella massima percentuale di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA